Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19374 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19374 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 21966-2010 proposto da:
ALFA FULL SERVICE S.C.R.L. 02446580983, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RUDERI DI GROTTAROSSA 5,
presso lo studio degli avvocati ALOI TEODORA, LANTERI
NUNZIO che la rappresenta e difende unitamente agli
2013

avvocati ORLANDI PAOLA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

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contro

ABOUELENEIN KHALED BLN KLD 71E25 Z336K;
– intimato –

Data pubblicazione: 21/08/2013

avverso la sentenza n. 489/2010 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 11/06/2010 R.G.N. 793/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R. Gen. N. 21966/2010
Udienza 27/6/2013
Alfa Fui! Service s.c.r.l. c/
Khaled Abouelenein

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Milano, in riforma della sentenza del
Tribunale di Milano, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato
tra Khaled Abouelenein e la Alfa Full Service s.c.r.l. con decorrenza dall’1/9/2005

legittimare; in conseguenza, riconosceva la sussistenza di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato tra le parti, dichiarava il diritto del lavoratore alla riammissione
in servizio ed alla corresponsione della retribuzione globale di fatto maturata dal
2/12/2006 fino alla effettiva riammissione in servizio.
Per la cassazione di tale sentenza la Alfa Full Service s.c.r.l. ha proposto ricorso
affidato a tre motivi.
E’ rimasto solo intimato Khaled Abouelenein.
La società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al diritto, all’azione ed agli atti
del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
E’ stato, infatti, depositato dalla Alfa Full Service s.c.r.l. atto di rinuncia al
diritto, all’azione ed agli atti del giudizio.

per l’insussistenza del presupposto fattuale che tale termine avrebbe dovuto

La rinuncia è rituale perché intervenuta prima dell’inizio della relazione del
consigliere designato (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.) e perché risultano
assicurate le prescrizioni dell’alt 390, comma 3, cod. proc. civ..
Tale atto produce effetti, non essendosi l’altra parte costituita, senza che questa
debba averlo accettato, essendo sufficiente la dichiarazione di rinuncia perché il

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processo si estingua.

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R. Gen. N. 21966/2010
Udienza 27/6/2013
Alfa Full Service s.c.r.l. c/
Khaled Abouelenein

2. Nulla spese per le spese ex art. 391 cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013

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IlConsigliere
Consiglieri ore

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