Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19374 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19374 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 22690-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

ricorrente

contro
BALLACARA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
2018
1401

VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato
LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUIGI QUERCIA;
– controricorrente avverso la sentenza n. 12/2012 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 28/02/2012;

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA

MARIA EASANO.

R.G.N. 22690-12

27.5.2009, l’Ufficio accertava a carico di Fallacara Giuseppe, redditi
diversi, non dichiarati, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) del
d.P.R. n. 917 del 1986 per euro 147.297,00 determinando una
maggiore imposta IRPEF da assoggettare a tassazione separata,
pari ad euro 33.878,00, oltre sanzioni. L’accertamento traeva
origine dal controllo effettuato sulla dichiarazione dei redditi
relativa all’anno 2004, nella quale non risultava dichiarata la
plusvalenza realizzata a seguito della vendita avvenuta con atto
dell’8.9.2004 di un suolo suscettibile di utilizzazione edificatoria,
pervenuto al contribuente per successione ereditaria. La differenza
tra il prezzo di vendita e il valore originario dichiarato nella
denuncia di successione costituiva la plusvalenza accertata
dall’Ufficio.
L’atto veniva impugnato dal contribuente, che eccepiva un errore
commesso nella indicazione del valore iniziale riferito nella
denuncia di successione, assumendo che con una seconda
dichiarazione di successione, rettificativa della prima, presentata in
data 30.6.2009, aveva indicato un valore iniziale pari ad euro
149.264,00 corrispondente a quello risultante dalla perizia giurata
del 13.122.2002, riferita alla rivalutazione del valore iniziale del
terreno effettuata dal de cuuis ai sensi dell’art. 7 della I. n. 448 del
2001.La CTP di Bari accoglieva il ricorso. La sentenza veniva
appellata dall’Agenzia delle entrate innanzi alla CTR della Puglia,
che respingeva il gravame, sulla base del rilievo che non era
revocabile in dubbio che il suolo fosse stato venduto al prezzo di
euro 149.264,00 pari al valore di mercato e, essendo stata

RITENUTO CHE:
Con avviso di accertamento n. 885010300484 -2009, notificato il

evidenziata nell’atto di compravendita l’avvenuta rivalutazione del
terreno con il conseguente pagamento della relativa imposta, non
si era determinata alcuna plusvalenza tassabile a norma dell’art.
67, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986. Propone ricorso per la
cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate, svolgendo un
solo motivo. Si è costituito con controricorso Fallacara Giuseppe.

1.Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 67 comma
1, lett. b) e 68 (già 81 e 82) T.U.I.R. n. 917 del 1986 e degli artt.
1, 6 e 7 legge n. 448 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., atteso che la CTR fonderebbe erroneamente il rigetto
del gravame anche sulla ritenuta intangibilità della perizia di stima,
fatta redigere dalla de cuius, onde fruire dei vantaggi di cui all’art.
7 legge n. 448 del 2001, quale valore minimo di cui tenere conto ai
fini della determinazione delle imposte sui redditi ove il relativo
valore rivalutato sia stato riportato dal coniuge/erede nel
successivo atto di alienazione del cespite. Secondo l’Ufficio, invece,
qualora il valore del terreno risultante dalla rivalutazione operata
dal de cuius sia stato utilizzato dall’erede in sede dichiarazione di
successione ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, il medesimo
valore, purchè non rideterminato in sede di accertamento o
liquidazione, costituirà valore iniziale, ai sensi dell’art. 68, comma
2, TUIR, per il calcolo della plusvalenza.
Si deduce che il contribuente, pur a conoscenza della rettifica
operata dalla de cuius, ha provveduto alla presentazione di una
denuncia di successione integrativa in data 30.6.2009 a seguito
della notifica dell’avviso di accertamento avvenuta in data
27.5.2009, ed oltre il termine di cui all’art. 31 del T.U. 346 del
1990.

2.11 ricorso è infondato in ragione delle considerazioni che seguono.
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CONSIDERATO CHE:

a)Non è controverso che l’avviso di liquidazione impugnato è stato
notificato in data 27.5.2009. Che successivamente a tale notifica il
contribuente presentava, in data 30.6.2009, una seconda
dichiarazione di successione rettificativa della prima, registrata in
data 14.3.2003, con cui il terreno era stato valutato in euro
1.850,00. Il contribuente deduce che tale dichiarazione era stata

Bitonto che qualificava il terreno come agricolo, anziché edificabile.
La nuova denuncia di successione, presentata sei anni dopo e dopo
la notifica dell’avviso di liquidazione, indicava un valore iniziale del
terreno di euro 149.264,00 corrispondente a quello risultante dalla
perizia giurata del 13.11.2002, riferito alla rivalutazione del valore
iniziale effettuata dal de cuius ai sensi dell’art. 7 della I. n. 448 del
2001.
L’Ufficio ha accertato la plusvalenza in ragione della differenza tra il
prezzo di vendita ed il valore originario dichiarato nella prima
denuncia di successione (registrata in data 14.3.2003), eccependo
la tardività della dichiarazione modificativa, in quanto presentata
ben oltre il termine di cui all’art. 31 del T.U. n. 346 del 1990.

b)Come già dichiarato da questa Corte (Cass. n. 24057 del 2014)
l’imposta sostitutiva pagata a seguito di rivalutazione effettuata ai
sensi dell’art. 7 della I. n. 448 del 2001 è un’imposta volontaria, in
quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta
per la rideterminazione del valore del bene con conseguente
versamento dell’imposta, nella prospettiva, in caso di futura
cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta
sulla plusvalenza affrancata; in cambio l’Amministrazione
finanziaria riceve un immediato introito fiscale.
La rivalutazione della piena proprietà o della nuda proprietà
operata dal de cuius (o dal donante) non ha effetto per l’erede ed il
donatario. Ai fini del calcolo della plusvalenza per l’erede o il
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emessa sulla base di un documento rilasciato dal Comune di

donatario rileva il valore dichiarato o accertato nella dichiarazione
di successione o nell’atto di acquisto del donante e non la
rivalutazione operata dal de cuius, se l’erede, non esprima nella
dichiarazione di successione la volontà di volerne usufruire.
Ne consegue che, in ragione della natura volontaria dell’imposta,
l’erede (o il donatario) può scegliere tra la rideterminazione
operata dal dante causa, se porta ad un valore maggiore, ed il

circolare dell’Agenzia delle entrate n. 81/E del 6 novembre 2002,
paragrafo 2.4. recita: “Peraltro, qualora il valore dell’immobile
risultante dalla valutazione operata dal de cuius o dal donante sia
stato utilizzato dall’erede o dal donatario in sede di dichiarazione di
successione o donazione ai fini delle imposte ipotecarie e catastali,
il medesimo valore, semprechè non rideterminato in sede di
accertamento o liquidazione, costituirà valore iniziale ai sensi del
richiamato art. 82 (ora 68) comma 2, per il calcolo della
plusvalenza”.

c)L’art. 68, comma 2, del TUIR dispone che in caso di acquisto per
successione il valore fiscalmente riconosciuto del terreno o delle
partecipazioni è rappresentato dal valore dichiarato dagli eredi ai
fini dell’imposta. Infatti, gli eredi in sede di successione,
relativamente ai terreni, comunque assolvono le imposte ipotecarie
e catastale nella misura complessiva del 3% ovvero l’imposta di
successione se dovuta.

d)In difetto di espressa manifestazione di volontà da parte
dell’erede, il valore eventualmente rideterminato in sede di
rivalutazione da parte del de cuius perde ogni valenza fiscale,
conseguentemente l’Ufficio, nella specie, ha in primo momento
correttamente accertato la plusvalenza. Tuttavia dopo la notifica
dell’avviso di liquidazione, il contribuente si è premurato di
presentare una nuova dichiarazione di successione, facendo
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valore risultante dalla dichiarazione di successione. Infatti, la

riferimento al valore dell’immobile come rivalutato dal de cuius, e
questo dopo circa sei anni dalla registrazione della prima
dichiarazione di successione.

e)Orbene, nel caso di specie, ai fini della plusvalenza, la rettifica o
modifica della dichiarazione di successione può ritenersi
validamente effettuata, in ragione dell’indirizzo consolidato

successione, gli errori commessi dal contribuente nella
dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio
generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e
non è fonte di obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi
costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione,
nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i
rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Alla
correzione non osta né l’intervenuta scadenza del termine per la
presentazione della denuncia di successione, che non ha natura
decadenziale, né l’art. 31 comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n.
346, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi
e soggettivi della dichiarazione, né l’eventuale notifica di un avviso
di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime
dell’onere della prova in giudizio” (Cass. n. 2229 del 2015). Questa
Corte ha ribadito lo stesso principio, con riferimento alla
dichiarazione dei redditi, affermando che: “La dichiarazione dei
redditi non è un atto negoziale o dispositivo, bensì una
dichiarazione di scienza, sicchè, in caso di errore (di fatto o di
diritto) commesso dal contribuente, è, in linea di principio,
emendabile e ritrattabile quando possa derivarne
l’assoggettamento ad oneri contributivi più gravosi di quelli che, in
base alla legge, devono restare a carico del dichiarante. Ne
discende che il contribuente che, per errore in dichiarazione, abbia
assoggettato propri redditi ad imposta, anche in relazione a quelli
prodotti all’estero, può chiederne il rimborso (Cass. n. 21968 del
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espresso da questa Corte, secondo cui: “In tema di imposta di

2015). I contribuenti possono procedere alla rettifica di errori
contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente
materiali o di calcolo, e gli uffici dell’Agenzia delle entrate sono
tenuti a valutare tali rettifiche. Nella specie, pertanto, la rettifica
successiva della dichiarazione di successione ha rilievo ai fini della
plusvalenza tassabile, pur essendo stato notificato al contribuente

3.1 giudici della CTR si sono uniformati ai suddetti principi, avendo
dato rilievo al valore di rivalutazione indicato nell’atto di
compravendita e, quindi, escludendo la sussistenza di una
plusvalenza tassabile, con la conseguenza che il ricorso va
rigettato. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le
parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di
legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della
introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite .
Così deciso, in Roma, il 19 aprile 2018.

un avviso di accertamento di maggior imposta.

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