Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19374 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. I, 07/07/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 07/07/2021), n.19374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7861/2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

B.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Delfo Maria Sambataro, con

domicilio eletto in Roma, via G. Camozzi, n. 1;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv.

R.G., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Enrico

Macrì, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte di cassazione;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Catania depositato il 12 dicembre

2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile

2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 12 dicembre 2019, il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile, in quanto proposta dopo la scadenza del termine di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 36, comma 2, il ricorso proposto dalla (OMISSIS) S.r.l. avverso il decreto emesso il 28 ottobre 2019, con cui il Giudice delegato del fallimento della ditta individuale (OMISSIS) aveva rigettato il reclamo proposto dalla ricorrente avverso la trascrizione della sentenza di fallimento effettuata dal curatore, ai sensi della L.Fall., art. 64, sui beni conferiti dal fallito alla reclamante.

Premesso che il decreto impugnato era stato comunicato il 30 ottobre 2019, il Tribunale ha rilevato che il deposito del reclamo, effettuato in via telematica il 7 novembre 2019, aveva avuto esito negativo, comunicato alla ricorrente l’11 novembre 2019, ritenendo tardivo il successivo deposito dello atto in formato cartaceo, in quanto effettuato il 21 novembre 2019.

3. Avverso il predetto decreto la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2, della L. 11 agosto 2014, n. 114 e dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, assumendo che l’invio del ricorso, effettuato il 7 novembre 2019, era stato seguito, in pari data, dalla trasmissione della ricevuta di accettazione da parte del sistema, della ricevuta di consegna e dell’attestazione dello esito positivo dei controlli automatici. Sostiene che, ai sensi della disciplina dettata per il processo civile telematico, il deposito si perfeziona con l’emissione ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, la quale comporta l’esaurimento delle operazioni necessarie affinchè l’invio telematico vada a buon fine e l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia, non assumendo alcun rilievo, in proposito, l’attestazione dell’esito dei controlli automatici inviata successivamente.

2. Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi della L.Fall., art. 26, comma 3, il termine per l’impugnazione dei decreti del giudice delegato e del tribunale fallimentare decorre infatti, per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento. Com’è noto, il testo vigente di tale disposizione, introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 23 come emendato in parte dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 3, comma 3, recepisce i risultati dell’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi sulla base del testo originario (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. I, 22/10/2020, n. 23173; 16/07/ 2010, n. 16755), anche per effetto della dichiarazione d’illegittimità costituzionale dello stesso, per contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui faceva decorrere il termine in questione dalla data del deposito in cancelleria del decreto impugnato, anzichè da quella della comunicazione, eseguita nel rispetto delle vigenti disposizioni procedurali (cfr. Corte Cost., sent. nn. 55 e 156 del 1986; sent. n. 303 del 1985). Come ripetutamente affermato da questa Corte anche in riferimento alla nuova disciplina, la stessa riveste carattere speciale rispetto a quella generale dettata dall’art. 326 c.p.c., che àncora la decorrenza del termine per l’impugnazione esclusivamente alla notificazione del provvedimento impugnato, non sostituibile da atti equipollenti o da forme di conoscenza aliunde acquisita: esso trova quindi applicazione anche al termine per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti decisori adottati dal tribunale o dalla corte d’appello in sede di reclamo, dovendosi considerare prevalenti, anche ai fini dell’instaurazione del giudizio di legittimità, le esigenze di speditezza della procedura concorsuale, che appaiono incompatibili con la necessità di attendere i tempi imposti dall’attribuzione esclusiva alle parti dell’iniziativa per la notificazione del provvedimento (cfr. Cass., Sez. VI, 8/02/2017, n. 3294; Cass., Sez. I, 30/07/2012, n. 13565).

Alla stregua di tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, l’impugnazione in esame, proposta con atto notificato il 20 febbraio 2020, deve considerarsi tardiva, in quanto intervenuta in data successiva al sessantesimo giorno dalla comunicazione del testo integrale del decreto impugnato, effettuata a cura della Cancelleria del Tribunale fallimentare, a mezzo di posta elettronica certificata, in data 13 dicembre 2019.

Non può condividersi, in contrario, il richiamo della difesa della ricorrente al principio, anch’esso enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al ricorso straordinario per cassazione, secondo cui, come precisato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato l’art. 133 c.p.c., comma 2, la comunicazione del testo integrale del provvedimento impugnato, effettuata a cura della cancelleria, è inidonea a far decorrere il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, applicabile anche all’impugnazione prevista dall’art. 111 Cost., comma 7, con la conseguenza che, in mancanza della notificazione del provvedimento impugnato, eseguita ad istanza di parte, deve trovare applicazione il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. II, 25/06/2019, n. 16938; Cass., Sez. I, 24/05/2018, n. 12972; 4/12/ 2003, n. 18514). Tale principio, riguardante la disciplina generale delle impugnazioni dettata dal codice di rito, e ritenuto operante anche per i procedimenti in camera di consiglio, ivi compresi quelli in materia fallimentare, ove la fattispecie non risulti diversamente regolata, non può trovare infatti applicazione in riferimento al reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale fallimentare, specificamente disciplinato dalla L.Fall., art. 26, anche per quanto riguarda la decorrenza del termine per l’impugnazione. E’ stato d’altronde chiarito che, in quanto finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso in cui sia richiesto un atto d’impulso della controparte, la modifica apportata all’art. 133 c.p.c., comma 2, non incide sull’operatività delle norme processuali derogatorie e speciali (in quel caso, l’art. 348-ter c.p.c., comma 3, in quello in esame la L.Fall., art. 26, comma 3), che ancorino la decorrenza del termine breve per l’impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (cfr. Cass., Sez. VI, 5/11/2014, n. 23526).

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dfallo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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