Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19374 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 14/06/2017, dep.03/08/2017),  n. 19374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9261/2015 proposto da:

STOP SYSTEM SAS DI B.G. & C, in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig. B.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ATTILIA FRACCHIA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1879/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ATTILIA FRACCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In forza della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 30/2008, M.V. e T.D., nella dichiarata qualità di ex soci della estinta società Arkea di M.V. & C. s.a.s., intimavano precetto per il pagamento dell’importo – comprensivo di interessi e di spese – di Euro 3.653,70 alla s.n.c. Stop System.

La società intimata proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, deducendo l’inidoneità in executivis della sentenza azionata, in quanto oggetto di un provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva pronunciato nell’ambito di una precedente opposizione avverso altro atto di precetto notificato ad istanza della società Arkea.

L’adito Tribunale di Alessandria rigettava l’opposizione, compensando le spese di lite.

Interposto appello ad opera della s.n.c. Stop System, nelle more di svolgimento del giudizio la sentenza posta a base del precetto veniva riformata in sede di gravame; la Corte di Appello di Torino, preso atto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, ha accolto l’opposizione, rigettando tuttavia la domanda risarcitoria formulata ex art. 96 c.p.c., dall’appellante; ha disposto poi la integrale compensazione delle spese di lite, ravvisando: (a) soccombenza reciproca, per il rigetto parziale dell’appello in relazione alla domanda di responsabilità processuale aggravata; (b) gravi ed eccezionali ragioni, poichè i motivi di opposizione all’esecuzione erano destituiti di fondamento e perchè l’intimazione del precetto ad opera degli ex soci della estinta società Arkea appariva legittima.

Avverso questa sentenza – la n. 1879/2014 pronunciata il 22 ottobre 2014 – ricorre per cassazione la s.n.c. Stop System, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria.

Alcuna attività difensiva ha svolto la parte intimata.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione di norme processuali (artt. 96,474,479 c.p.c., art. 615 c.p.c., comma 1 e art. 623 c.p.c.”, il ricorrente censura la reiezione della domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata.

Assume, in particolare, come la Corte territoriale, a suffragio dell’affermato carattere non abusivo della condotta degli intimanti, abbia erroneamente ritenuto che la sospensione del titolo disposta in sede di opposizione all’esecuzione minacciata dalla società Arkea spiegasse efficacia unicamente nell’ambito di tale giudizio e nei riguardi delle parti dello stesso: ad avviso dell’impugnante, invece, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Alessandria, in quanto concernente il titolo nella sua oggettività, inibiva l’utilizzazione dello stessa ad opera di chiunque, talchè il precetto intimato da M.V. e T.D. era ab origine non fondato su di un valido titolo esecutivo.

Il motivo non merita accoglimento.

Per un verso, come più volte affermato dal giudice della nomofilachia, in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo – per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell’11.9.2012 – il controllo di sufficienza della motivazione (tra le tante, Cass. 29/09/2016, n. 19298; Cass. 12/01/2010, n. 327).

D’altro canto, la doglianza come formulata nemmeno in abstracto postula la ricorrenza dei presupposti integranti la fattispecie della responsabilità per lite temeraria.

Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa o resistere a quella avversa con la consapevolezza del proprio torto, cioè a dire dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, oppure con la omissione della benchè minima perizia o diligenza sufficienti per avvedersi dell’infondatezza della propria posizione.

Nella specie, il ricorrente non configura una condotta della controparte caratterizzata da uno stato soggettivo del genere (requisito indefettibile della responsabilità processuale aggravata): la doglianza sollevata si limita, invero, ad ascrivere ai resistenti l’intimazione di un precetto compiuta sulla scorta di una sentenza la cui efficacia esecutiva era stata sospesa in un giudizio inter alios celebrato.

Si tratta, a tutto concedere, di un contegno serbato sulla scorta di una interpretazione in thesi erronea della portata del provvedimento giudiziale di sospensione, ben differente, dunque, dalla manifesta insostenibilità delle tesi giuridiche prospettate integrante, secondo il più recente indirizzo ermeneutico di questa Corte, gli estremi della responsabilità ex art. 96 c.p.c. (oltre alla citata Cass. 19298/2016, si vedano Cass. 22/02/2016, n. 3376; Cass. 17/07/2015, n. 15030; Cass. 12/03/2015, n. 4930).

A ciò si aggiunga – quale ulteriore e definitivo argomento per la reiezione del motivo – che la intimazione del precetto effettuata da M.V. e T.D. nella dichiarata qualità di ex soci della estinta società Arkea s.a.s. appariva – come peraltro ritenuto da entrambi i giudici di merito (dal Tribunale in prime cure per il rigetto della opposizione ex adverso spiegata, dalla Corte di Appello ravvisando nella circostanza gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite) – attività verosimilmente legittima, in ragione del fenomeno successorio correlato all’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese (con conseguente trasferimento ai soci dei diritti di credito) e della non riferibilità ai precettanti della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, dacchè resa in giudizio da loro non partecipato e motivata proprio sulla scorta della non azionabilità del titolo ad opera della società estinta.

2. Con il secondo motivo, per “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione di norme processuali (artt. 91 e 92 c.p.c.”, si censura la statuizione di compensazione delle spese dei due gradi di merito, asserendo la erroneità sub specie juris delle considerazioni (l’infondatezza delle ragioni dell’originaria opposizione proposta dalla s.n.c. Stop System; la legittimità del precetto all’epoca della sua intimazione) reputate dalla Corte territoriale come integranti gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare al principio della soccombenza.

La doglianza è inammissibile.

A fondamento della disposta compensazione, il giudice di appello ha ravvisato la ricorrenza di ambedue le situazioni individuate dall’art. 92 c.p.c., ovvero la soccombenza reciproca e la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni: i (pur diffusi ed articolati) rilievi del ricorrente, tuttavia, attingono unicamente il secondo profilo giustificante l’operato regolamento delle spese, senza rivolgere alcuna specifica censura in ordine alla (ritenuta) soccombenza reciproca, cui si riserva in ricorso un’apodittica e null’affatto argomentata negazione (“non vi è stata alcuna soccombenza reciproca”).

Orbene è noto che, secondo un consolidato indirizzo del giudice di legittimità (cui si intende dare continuità), qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., da Cass., 03/11/2011, n. 22753, e poi successivamente ribadito, ex plurimis, da Cass. 18/04/2017, n. 9752; Cass. 04/03/2016, n. 4293; Cass. 29/05/2015, n. 11169; Cass. 29/03/2013, n. 7931).

3. Disatteso il ricorso, attesa la mancata esplicazione di attività difensiva delle parti intimate, nulla è a provvedere circa le spese processuali.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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