Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19373 del 22/09/2011
Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 20/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19373
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Futura Costruzioni s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata
in Roma, Via Virgilio 38, presso l’avv. GITTO Giuseppe, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Azienda Sanitaria Locale di Cuneo Mondovì e Savigliano in persona
del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Emilia 88, presso l’avv. VINTI Stefano, che con l’avv. Donatella
Finìguerra la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1505 del
3.10.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20.7.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Udito l’avv. Federica Corsini con delega per la ASL;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio Juan, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 3.10.2007 la Corte di Appello di Torino rigettava l’impugnazione proposta da Futura Costruzioni s.r.l. avverso il lodo emesso a seguito di giudizio arbitrale, definito con declaratoria di inammissibilità delle domande dalla stessa formulate nei confronti della A.S.L. n. (OMISSIS).
Contro la decisione la Futura Costruzioni proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva la A.S.L. con controricorso, con il quale veniva fra l’altro eccepita l’inammissibilità dell’impugnazione, per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente.
Osserva il Collegio che è fondato quest’ultimo rilievo, poichè la decisione impugnata è stata emessa nell’ottobre 2007 e nel solo motivo di impugnazione, con il quale è stato denunciato vizio di motivazione, non è specificamente indicato il fatto in relazione al quale la motivazione della contestata sentenza sarebbe viziata.
Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011