Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19373 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 20/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Futura Costruzioni s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Virgilio 38, presso l’avv. GITTO Giuseppe, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria Locale di Cuneo Mondovì e Savigliano in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Emilia 88, presso l’avv. VINTI Stefano, che con l’avv. Donatella

Finìguerra la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1505 del

3.10.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20.7.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Federica Corsini con delega per la ASL;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio Juan, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 3.10.2007 la Corte di Appello di Torino rigettava l’impugnazione proposta da Futura Costruzioni s.r.l. avverso il lodo emesso a seguito di giudizio arbitrale, definito con declaratoria di inammissibilità delle domande dalla stessa formulate nei confronti della A.S.L. n. (OMISSIS).

Contro la decisione la Futura Costruzioni proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva la A.S.L. con controricorso, con il quale veniva fra l’altro eccepita l’inammissibilità dell’impugnazione, per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente.

Osserva il Collegio che è fondato quest’ultimo rilievo, poichè la decisione impugnata è stata emessa nell’ottobre 2007 e nel solo motivo di impugnazione, con il quale è stato denunciato vizio di motivazione, non è specificamente indicato il fatto in relazione al quale la motivazione della contestata sentenza sarebbe viziata.

Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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