Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19373 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19373 Anno 2013
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 26225-2010 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI,
12;
– ricorrente –

2013

contro

2288

VIOLILLO

ROCCO

VLLRCC62C21F262Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PITRE’ 13, presso lo
studio dell’avvocato GAGLIANO EUGENIO, rappresentato e

Data pubblicazione: 21/08/2013

difeso dagli avvocati IMPERATO ROBERTO, DANIELA
COLUCCI, giusta delega in atti;
4
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1371/2010 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 17/05/2010 R.G.N. 4209;

udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato IMPERATO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

l

R. G. n. 26225/10
Ud. 26.6.13
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti c. Violino

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con doppia pronuncia conforme il Tribunale e la Corte d’appello di Bari
dichiaravano il diritto di Rocco Violillo, dipendente del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti proveniente da Poste Italiane S.p.A., di restare
inquadrato nell’area funzionale B, posizione economica B1 (ex IV qualifica
funzionale), con le mansioni per cui era stato assunto con contratto individuale
stipulato il 1 0 .3.0 l .
Statuivano i giudici del merito l’illegittimità del provvedimento del 24.2.03 con
cui il suddetto Ministero, sul presupposto della tardiva comunicazione dello stato
matricolare del Violillo da parte di Poste Italiane S.p.A. (da cui risultava che il
dipendente era inquadrato non nell’area operativa — come aveva dichiarato — bensì
in quella di base), aveva annullato in via di autotutela tale contratto disponendo la
stipula di uno nuovo che prevedesse l’inquadramento del Violillo nell’area
funzionale A, posizione economica Al, con mansioni di addetto ai servizi ausiliari e
di anticamera (sempre con decorrenza 1°.3.01).
Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre il suddetto
Ministero affidandosi a due motivi.
Il Violillo resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 416
commi 10 e 2° e 418 co. 1° c.p.c. per avere l’impugnata sentenza giudicato tardiva
la domanda riconvenzionale con cui il Ministero, originariamente convenuto in
giudizio dal Violillo, aveva chiesto l’annullamento per dolo e/o errore essenziale
del contratto stipulato il 1°.3.01: erroneamente, ad avviso del ricorrente, si era
trascurato che la prima udienza fissata per la discussione era slittata ad altra data a
cagione del trasferimento ad altra sede del magistrato assegnatario della causa.
Il motivo è infondato.
Il ricorso ex art. 414 c.p.c. del Violillo fu depositato il 25.8.04.
,

Il conseguente provvedimento ex art. 415 c.p.c. fu emesso il 6.9.04 con fissazione
dell’udienza di discussione per il 14.12.05.
1

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R. G. n. 26225/10
Ud. 26.6.13
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti c. Violillo

Ricorso e decreto furono notificati al Ministero convenuto il 3.11.04.
Tale udienza del 14.12.05 materialmente non si teneva.
Soltanto dopo il 14.12.05, per l’esattezza il 31.1.06, il Ministero si costituiva con

propria memoria difensiva con la quale resisteva all’avversa domanda e spiegava
riconvenzionale con cui chiedeva l’annullamento per dolo e/o errore essenziale del
contratto stipulato il 1°.3.01.
Con decreto del 6.2.06 il Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Bari,
visto il trasferimento ad altra sede del precedente magistrato assegnatario della
causa e la proposizione della riconvenzionale, fissava nuova udienza di discussione
per il 4.10.06, udienza che infine si teneva.
Ciò premesso, è chiaro che nel caso di specie si applica il noto principio
giurisprudenziale secondo cui nel rito del lavoro il convenuto che non abbia
proposto la domanda riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito, non
rilevabili d’ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno
dieci giorni prima dell’udienza, incorre nella decadenza di cui all’art. 416 c.p.c., a
nulla rilevando la circostanza che l’udienza di discussione non sia stata tenuta nel
giorno fissato e sia stata — invece – rinviata ad altra data.
Il contrario principio evocato dal ricorrente sulla scorta di Cass. S.U. n. 14288/07
è estraneo alla vicenda in esame perché applicabile solo al caso di udienza di
discussione rinviata d’ufficio prima della data fissata, mentre nel caso di specie la
nuova fissazione d’udienza è avvenuta soltanto il 6.2.06, vale a dire dopo l’udienza
originariamente stabilita e addirittura anche dopo la (tardiva) costituzione in
giudizio del Ministero, avvenuta il 31.1.06.
Diversamente, in sostanza si rimetterebbe alla discrezionalità (se non all’arbitrio)
del giudice la sostanziale restituzione in termini di un convenuto ormai decaduto da
riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d’ufficio, il tutto al di fuori dei casi
tassativi di cui all’art. 153 cpv. c.p.c.

2- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 52
d.lgs. n. 165/01 nella parte in cui l’impugnata sentenza ha ritenuto applicabile tale
norma avendo il Violillo comunque espletato per più di due anni le mansioni
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R. G. n. 26225/10
Ud. 26.6.13
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti c. Violillo

attribuitegli con il contratto stipulato il 1°.3.01, trascurando non solo l’irrilevanza
delle mansioni esercitate in via di mero fatto (proprio in virtù del disposto del cit.
art. 52), ma anche la divergenza fra le mansioni per cui il ricorrente era stato
effettivamente assunto (area base, ex III qualifica funzionale) e quelle derivanti dal

superiore inquadramento erroneamente attribuitogli solo per effetto delle errate
dichiarazioni rese dal Violillo in sede di prestazione dell’assenso al passaggio da
Poste Italiane S.p.A. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in altre parole —
conclude il ricorrente – contrariamente a quanto ritenuto dalla gravata pronuncia nel
caso di specie ci si trova di fronte ad un mero problema di conformazione
normativa della situazione per evitare l’assegnazione a mansioni superiori.
Il motivo è infondato.
Invero, al di là dell’irrilevante riferimento alle mansioni in concreto svolte dal
Violillo per oltre due anni, formulato solo ad abundantiam dalla Corte territoriale,
resta il rilievo che nel caso in esame non si è trattato di porre rimedio ad
un’illegittima attribuzione di mansioni superiori a quelle per le quali il dipendente è
stato assunto o all’illegittima valorizzazione di superiori mansioni espletate solo in
via di fatto (ininfluenti ex art. 52 d.lgs. n. 165/01), ma di dare attuazione proprio
alle mansioni e all’inquadramento con cui il Violillo era stato assunto, vale a dire
quelle dell’area funzionale B, posizione economica B1 (ex IV qualifica funzionale),
espressamente richiamate nel contratto individuale stipulato inter partes il 1 0 .3.01
(il che è pacifico).
Il fatto che, poi, tale inquadramento sia stato pattuito a causa dell’erronea
dichiarazione (circa le precedenti mansioni espletate presso Poste Italiane S.p.A.)
resa dal Violillo in sede di prestazione dell’assenso al passaggio (il che il Ministero
sostiene di aver appreso solo dopo l’assunzione, a causa della tardiva
comunicazione dello stato matricolare del lavoratore da parte di Poste Italiane
S.p.A.) è circostanza di fatto inidonea a configurare un mero problema di
conformazione normativa o, peggio, a giustificare l’esercizio di un potere di
autotutela dell’amministrazione, insussistente nei confronti dei contratti di lavoro
cd. contrattualizzati, per caducare o modificare i quali essa può esercitare — anche a
fronte di dolo od errore essenziale – solo le ordinarie azioni civilistiche.
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R. G. n. 26225/10
Ud. 26.6.13
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti c. Violillo

E poiché, come si è detto, il Ministero si era costituito tardivamente, dolo od
errore nella stipula del contratto individuale con il Violillo non potevano essere
esaminati né in sede di riconvenzionale né in via di eccezione (non rilevabile

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge, spese da distrarsi in favore degli
avvocati Roberto Imperato e Daniela Colucci, antistatari.
Così deciso in Roma, in data 26.6.13.

d’ufficio).

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