Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19373 del 20/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19373 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24774/2015 R.G. proposto da
Mascia Giampaolo, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianmarco
Mascia, presso il quale è elettivamente domiciliato, in Roma via di
Parione n. 23, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

contro
Agenzia delle entrate
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 5548/37/14, depositata il 16 settembre 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 luglio 2018
dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Rita Sanlorenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Giampaolo Mascia impugnava l’avviso di accertamento sintetico
del reddito per l’anno d’imposta 2004, determinato dall’Agenzia
delle entrate in C 49.064,97 attesi i rilevanti esborsi a favore del
figlio Vittorio.

Data pubblicazione: 20/07/2018

Il giudice di primo grado rigettava l’impugnazione; la sentenza
era confermata dalla CTR del Lazio.
Giampaolo Mascia ricorre per cassazione con un motivo.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5

contraria delle disponibilità economiche del contribuente.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza
della Corte, «in tema di imposte sui redditi, l’accertamento del
reddito con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973,
non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea
documentazione, che il maggior reddito determinato o
determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da
redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di
imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o
esiste in misura inferiore» (v. Cass. n. 1510 del 20/01/2017, che si
riferisce alla produzione «di documenti dai quali emergano elementi
sintomatici» in ordine alla disponibilità dei redditi; da ultimo v.
Cass. n. 13602 del 30/05/2018).
2.2. Orbene, nella vicenda in esame, la CTR ha rigettato il
gravame del contribuente affermando

«a fronte della prova

presuntiva offerta dall’Ufficio, l’onere del contribuente di dedurre e
provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta
pretesa incombe sul contribuente ed il suo mancato assolvimento
non può essere giustificato dal fatto di essersi avvalso della
sanatoria fiscale per alcune annualità precedenti».
Così statuendo, peraltro, non ha in alcun modo considerato che
il contribuente aveva percepito ingenti somme (per circa due
miliardi di lire) in ragione della pronuncia, nell’anno 1999, di
decreti ingiuntivi, dichiarati definitivamente esecutivi, per
2

c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo in ordine alla prova

emolumenti relativi ad attività d’impresa risalenti agli anni ’80, con
ordinativi di spesa emessi nel 2000.
Si tratta — in coerenza con l’insegnamento di Sez. U n. 8034 del
2014 – di fatto storico oggetto di discussione tra le parti (risultando
dalla stessa sentenza che l’Agenzia ne aveva contestato la
produzione documentale), la cui esistenza emerge dalle risultanze

specificamente indicato il “come” e il “quando” della sua allegazione
nel processo, oltre che sicuramente decisivo in quanto idoneo a
fornire una prova dell’esistenza di maggiori disponibilità (realizzate
in un tempo ragionevole e di poco precedente all’anno d’imposta in
giudizio) in capo al contribuente in forza della sua pregressa
attività d’impresa; fatto storico che, invece, è stato completamente
obliterato dal giudice.
3. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata
con rinvio, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa
composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa
composizione.
Deciso in Roma, il 13 luglio 2018
Il Presidente

documentali riprodotte per autosufficienza e del quale è

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