Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19373 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. un., 18/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 18/07/2019), n.19373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30870-2018 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI NAPOLI, con ordinanza n.

6007/2018 depositata il 15/10/2018, nella causa tra:

A.A.;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

contro

INA ASSITALIA ASSICURAZIONE S.P.A., MINISTERO DELLA DIFESA,

F.G., GENERALI ASSICURAZIONI;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, il quale chiede che le Sezioni Unite della

Corte accolgano il proposto regolamento, affermando sulla

controversia la giurisdizione del giudice civile ordinario.

Fatto

RILEVATO

che:

il TAR Campania richiede a queste Sezioni Unite di regolare la giurisdizione sulla domanda proposta dal Carabiniere A.A. nei confronti di F.G. e dell’INA Assitalia spa ai sensi dell’art. 141 cod. ass. priv. per il risarcimento dei danni patiti, in qualità di trasportato, per un sinistro stradale occorso il (OMISSIS) all’autovettura di servizio a bordo della quale si trovava e condotta dal primo convenuto, causato da veicolo rimasto non identificato;

al riguardo, adito dall’attore il giudice ordinario con atto di citazione notificato il 25/09/2009, il F. aveva dispiegato analoga domanda risarcitoria chiedendo ed ottenendo di chiamare in garanzia la Generali Ass.ni s.p.a. quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada: la quale ultima aveva eccepito non solo la competenza del giudice del lavoro, ma pure chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia del Ministero della Difesa;

rimessa la controversia alla sezione lavoro del Tribunale di Napoli, era stata declinata (con sentenza del 18/06/2012, n. 17397) la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, ritenuta la domanda relativa ad un risarcimento dei danni proposta da un pubblico dipendente nei confronti della pubblica Amministrazione;

peraltro, riassunta la causa, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, all’esito della prima udienza del 03/10/2018, ha pronunciato l’ordinanza in epigrafe ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., comma 3 rilevando come dal petitum e della causa petendi esulasse ogni criterio di collegamento col rapporto di pubblico servizio, mai essendo stata formulata alcuna domanda nei confronti del Ministero quale datore di lavoro, ma solo contro le compagnie di assicurazione, pure rimanendo irrilevante la dichiarazione del F. sull’aggravamento dei danni a causa del mancato uso della cintura di sicurezza, dal quale si era esonerati quando in servizio;

con requisitoria scritta 04/01/2019, in pari data depositata ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il P.G. ha chiesto dichiararsi sulla controversia la giurisdizione del giudice ordinario, rimarcando fondarsi la domanda risarcitoria igi4eIla tutela diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore (ex art. 141 cod. ass. priv.) ed anzi essendovi espressamente esclusa ogni responsabilità del datore di lavoro, sicchè la disciplina del rapporto di impiego e la qualificazione della domanda come dipendente da infortunio di servizio deve intendersi richiamata in modo non pertinente e con valorizzazione di elementi rimasti invece estranei alla domanda giudiziale, nè idonei ad interpretarla;

nessuna delle parti del giudizio si è costituita in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, il quale va a sua volta individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall’attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio (tra molte, ove ulteriori riferimenti: Cass. Sez. U. 05/06/2006, n. 13169; Cass. Sez. U. 15/02/2009, n. 3677; Cass. Sez. U. ord. 08/06/2016, n. 11712; Cass. Sez. U. ord. 23/03/2017, nn. 7483 a 7494; Cass. Sez. U. ord. 25/02/2019, n. 5454);

conformemente a quanto messo in luce dal P.G. nella sua requisitoria scritta, è evidente che la causa petendi fin dall’origine azionata dall’ A. è la responsabilità dell’assicuratrice del vettore nei confronti del trasportato (ai sensi del D.Lgs. 9 settembre 2005, n. 209, art. 141) e quella azionata dal convenuto F. la responsabilità dell’assicuratrice per conto del fondo di garanzia nei confronti della vittima di soggetto rimasto non identificato (ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. a)): ciò che, in assenza di univoche domande dirette nei confronti del datore di lavoro pubblico, degrada la collocazione dell’accadimento del sinistro durante l’orario di servizio a mera circostanza del fatto dedotto come dannoso e l’addotto esonero dall’uso delle cinture di sicurezza ad elemento di svalutazione dell’eventuale negativa incidenza sulla produzione del danno finale della mancata ottemperanza all’obbligo corrispondente;

del resto, perfino ove la domanda fosse stata rivolta direttamente nei confronti del datore di lavoro pubblico – cosa che, come visto, non è – la giurisdizione sarebbe stata del giudice ordinario in dipendenza della concreta causa petendi azionata: infatti, sulla domanda del dipendente pubblico per il risarcimento dei danni per lesione della integrità psicofisica – prima della contrattualizzazione generalizzata (Cass. Sez. U. 21/12/2018, n. 33211), o, per estensione del principio, anche in tempo successivo ma per le categorie non contrattualizzate – la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussisterebbe solo qualora fosse fatta valere la responsabilità istituzionale dell’ente datore di lavoro, mentre sarebbe devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in caso di deduzione di responsabilità extracontrattuale, ossia di una condotta dell’amministrazione potenzialmente lesiva per la generalità dei consociati e non solo dei propri dipendenti;

di conseguenza, nessun collegamento può predicarsi, alla stregua delle prospettazioni dei due danneggiati (l’originario attore A. ed il convenuto F., a sua volta attore in domanda connessa), tra i fatti posti a base delle rispettive pretese e la qualità di pubblico dipendente non contrattualizzato: e non vi è ragione alcuna di escludere la generale giurisdizione del giudice ordinario;

questa va così dichiarata sussistente sulla controversia risarcitoria per i danni proposta da A.A. nei confronti di F.G. e della INA Assitalia ass.ni spa e su quella nel corso di quel giudizio dispiegata dal F. nei confronti della Generali ass.ni spa quale impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, con ulteriore chiamata in causa del Ministero della Difesa;

non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la natura del presente procedimento.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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