Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19373 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 17/09/2020), n.19373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16628/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.O.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 56/35/10, depositata il 21 maggio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 56/35/10 del 21/05/2010, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 27/10/09 della Commissione tributaria provinciale di Como (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da C.O. avverso due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2002 e 2003;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, gli atti impositivi sono stati emessi in ragione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni in contestazione, con imputazione a reddito d’impresa degli emolumenti percepiti da Gadis Tourist Service Italia s.r.l. (di seguito Gadis);

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che: a) C.O. aveva provato documentalmente il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa derivante dal contratto stipulato con Gadis, effettivo, valido ed efficace; b) “gli ulteriori rilievi dell’Ufficio, oltre a non essere elementi di contestazione nell’avviso di accertamento impugnato, sono irrilevanti ai fini di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello di collaborazione coordinata e continuativa, provato e documentato dalla contribuente”;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. C.O. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso è tempestivo, atteso che il termine annuale per l’impugnazione sarebbe scaduto in data 06/07/2011, ivi compreso il periodo feriale, e che in quella data è entrato in vigore il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, conv. con modif. nella L. 15 luglio 2011, n. 111, la cui lett. c) ha sospeso “sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio” con riferimento “alle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio”;

1.1. il giorno 30/06/2012 cadeva di sabato, sicchè il ricorso per cassazione è stato correttamente proposto il 02/07/2012, data in cui lo stesso è stato passato per la notificazione, la quale è andata a buon fine;

2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che sin dal primo grado e, quindi, in appello, l’Ufficio avrebbe evidenziato l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, a prescindere dalla loro qualificazione come redditi d’impresa, sicchè, restando inevasa l’obbligazione tributaria, la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi in ogni caso nel merito della pretesa, quantificando gli importi dovuti dalla contribuente in relazione agli importi percepiti e non dichiarati;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 48 e 51 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21,23 e 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la CTR non avrebbe potuto limitarsi ad annullare l’avviso di accertamento, ma avrebbe dovuto valutare le conseguenze della omessa dichiarazione dei redditi in termini di omesso versamento dell’imposta dovuta conseguente alla percezione di redditi da lavoro dipendente;

4. i due motivi, che possono essere unitariamente considerati in quanto vertenti sulla medesima questione, sono inammissibili e, comunque, infondati;

4.1. il primo motivo è inammissibile;

4.2. invero, “affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività” (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013);

4.3. nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha solo affermato di avere chiesto fin dal primo grado alla CTR di accertare l’importo evaso in conseguenza dell’omessa dichiarazione dei redditi anche sulla base del rapporto di lavoro dipendente, ma non ha trascritto le relative parti degli atti difensivi nè detti atti sono stati allegati al ricorso;

4.4. il secondo motivo è ugualmente inammissibile;

4.5. la ricorrente non ha nè trascritto nè allegato l’avviso di accertamento, sicchè non è dato comprendere se lo stesso si limitasse a contestare l’omessa imputazione del reddito percepito quale reddito d’impresa ovvero facesse generale riferimento al mancato versamento delle imposte in relazione al reddito percepito;

4.6. a ciò si aggiunge la circostanza, già osservata con riferimento al primo motivo, che non risulta agli atti che l’Agenzia delle entrate abbia richiesto al giudice di merito l’accertamento del debito fiscale comunque derivante dalla omessa dichiarazione dei redditi percepiti, indipendentemente dalla loro qualificazione come redditi di impresa;

4.7. in ogni caso, i due motivi sono anche infondati, atteso che non è affatto vero che la sentenza impugnata non ha affrontato il merito della pretesa: differentemente da quanto ritenuto dalla difesa erariale, la CTR ha deciso la causa nel merito, ritenendo che nulla è dovuto dalla contribuente con riferimento alle contestazioni contenute nell’avviso di accertamento;

5. con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi e controversi del giudizio, avendo la CTR ritenuto la sussistenza di un contratto da lavoro dipendente sulla base di una semplice scrittura priva di data certa, senza valutare numerosi elementi fattuali che l’avrebbero dovuta condurre ad una diversa conclusione;

6. il motivo è inammissibile;

6.1. sotto un primo profilo, il motivo difetta di specificità, facendo riferimento ad elementi fattuali (indicazioni del datore di lavoro, mancato rispetto della normativa previdenziale, attività svolta dalla contribuente nel settore turistico) che non risultano nè dalla sentenza impugnata nè da atti prodotti, che non sono stati trascritti in ricorso;

6.2. sotto un secondo profilo, si fa ulteriore riferimento ad elementi fattuali (omessa dichiarazione dei redditi e compensi percepiti) che sono stati già presi in considerazione dalla CTR nella sua valutazione, sicchè la ricorrente non può pretendere di offrire, sulla base di detti elementi, una ricostruzione della fattispecie diversa da quella operata nella sentenza impugnata;

7. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio della contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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