Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19372 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19372 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 7214-2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
e

rappresentato
2013
2151

ALESSANDRO,

difeso

dagli

GIANNICO GIUSEPPINA,

avvocati

RICCIO

VALENTE NICOLA,

giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.

BINETTI COSIMO;

Data pubblicazione: 21/08/2013

- intimato –

sul ricorso 11274-2008 proposto da:
BINETTI COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
AOSTA 20 (C/0 ABITAZIONE DE GENNARO), presso lo studio
dell’avvocato DE ROBERTIS GIANFRANCO, rappresentato e

in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO,

GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA,

giusta delega in atti;
– controrícorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 332/2007 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 12/03/2007 r.g.n. 994/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI per delega RICCIO
ALESSANDRO;
udito l’Avvocato ARNALDO CASAMASSIMA per delega
ZACCARIA FACCHINI;

difeso dall’avvocato FACCHINI ZACCARIA, giusta delega

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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del
primo e secondo motivo dell’incidentale, assorbito il

numero tre.

i

RG. n. 7214/08 + 11274/08
Ud. 18.6.13
INPS c. Binetti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 13.2.07 e depositata il 12.3.07 la Corte d’appello di Bari,
in parziale riforma della pronuncia emessa in prime cure dal Tribunale di Trani,
condannava l’INPS a pagare a Cosimo Binetti la somma di C 9.019,97 a titolo di

riliquidazione della pensione privilegiata di inabilità per il periodo 1°.3.95 —
31.1.05.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS affidandosi ad un solo motivo.
Il Binetti resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, al quale a sua volta
resiste l’INPS con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi perché aventi ad
oggetto la medesima sentenza.

2- Ancora in via preliminare vanno . rigettate le eccezioni di inammissibilità del
ricorso principale sollevate dalla difesa del Binetti per erronea indicazione della
data della sentenza impugnata, per mancanza di data della procura speciale nella
copia notificata del ricorso per cassazione e per la novità delle eccezioni sollevate
dall’istituto previdenziale in appello e in sede di legittimità.
In realtà, la data dell’impugnata sentenza (13.2.07) che compare nell’epigrafe del
ricorso principale non è erronea e, comunque, ogni eventuale imprecisione a
riguardo sarebbe stata da considerarsi come mero errore materiale inidoneo a
precludere la concreta possibilità per il controricorrente e per questa S.C. di
individuare la pronuncia oggetto di ricorso per cassazione,
Quanto all’omessa indicazione della data della procura speciale in calce al ricorso
principale, valga il costante insegnamento giurisprudenziale (cfr., ex aliis, Cass.
18.4.03 n. 6298; Cass. 25.1.01 n. 1058) secondo cui, quando la procura speciale
apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione sia priva di data (come nel
caso di specie), si presume essere stata rilasciata nella stessa data del ricorso (fermo
restando che è onere di chi eccepisca la nullità dimostrare il venir meno, in capo al
soggetto che abbia rilasciato la procura, dei poteri di rappresentanza dell’ente,
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R.G. n. 7214/08 + 11274/08
Ud. 18.6.13
INPS c. Binetti

dimostrazione che ben può essere fornita depositando idonea documentazione nelle
forme e nei termini di cui all’art. 372 c.p.c., cosa che l’odierno controricorrente non
ha fatto).
Infine, l’art. 437 co. 2° c.p.c. vieta in appello le nuove domande e le nuove

eccezioni in senso stretto (confinate ai casi espressamente previsti dalla legge o cui
corrisponda una sfera di disponibilità del diritto: cfr., ad esempio, Cass. S.U.
27.7.05 n. 15661 o Cass. S.U. 4.7.01 n. 9050), non già le eccezioni in senso lato o,
addirittura, le mere difese, tali essendo quelle concernenti le esatte modalità di
calcolo del trattamento previdenziale in questione, che sottopongono al giudicante
mere prospettazioni giuridiche.
Con le mere difese le parti si limitano a contestare le reciproche affermazioni,
mentre con le eccezioni deducono un fatto estintivo, impeditivo o modificativo
dell’altrui diritto.
L’eccezione, dunque, si distingue dalla mera difesa proprio perché con essa si
allega un fatto (e non una pura e semplice prospettazione giuridica), inteso nella sua
accezione storico/fenomenica, munito di una propria significatività giuridica, in
modo da ampliare le questioni fattuali già esposte dall’avversario, mentre
costituiscono mere difese gli argomenti difensivi e le relative enunciazioni
giuridiche, sempre e in ogni tempo suscettibili di essere portate all’attenzione del
giudicante.
Quanto alle eccezioni in senso lato, il loro rilievo anche d’ufficio in ogni stato e
grado del processo incontra i soli limiti dalla tempestiva allegazione degli elementi
probatori e documentali da cui l’eccezione stessa sia ricavabile (cfr., ad esempio,
Cass. 30.1.06 n. 2035).
Ancor più tali considerazioni valgono nel caso di specie poiché, versandosi in
tema di previdenza obbligatoria, le relative prestazioni devono liquidarsi
necessariamente in modo conforme alla legge, a prescindere dalle difese e dalle
eccezioni provenienti dalle parti.

3- Con l’unico motivo di doglianza l’INPS denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 33, 34 e 36 legge n. 413/84 per avere la Corte territoriale
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ritenuto che la pensione privilegiata di inabilità alla navigazione del Binetti
(pensione in godimento dal marzo 1995) vada riliquidata computando l’intera
contribuzione versata sia nella previdenza marittima che nell’assicurazione generale

obbligatoria, così raggiungendo un totale di 1175 contributi settimanali, mentre i
contributi versati all’a.g.o. sono computabili solo nel momento in cui si
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alle relative
prestazioni. Per l’effetto – conclude il ricorso — avendo il Binetti al proprio attivo
nella previdenza marinara solo 340 contributi settimanali effettivi, la pensione deve
essere liquidata, ai sensi dell’art. 34 co. 2° cit. legge n. 413/84, nell’importo
minimo, cioè sino a concorrenza di 1040 contributi, come avvenuto.
Il motivo è fondato.
Si premetta che l’odierna controversia concerne la riliquidazione della pensione
privilegiata di inabilità alla navigazione del Binetti relativamente al periodo 1°.3.95
— 31.1.05.
Dispone l’art. 33 legge n. 413/84: “1. I lavoratori marittimi che siano riconosciuti
permanentemente inabili alla navigazione secondo le norme di cui all’articolo 32,
possono conseguire la pensione per inabilità alla navigazione a qualsiasi età,
purché facciano valere 520 settimane di contribuzione – esclusi i periodi
assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione – accreditata ai sensi
della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno 52 nel
decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.
2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi
militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente
nell’assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto
dall’articolo 23 della presente legge.
3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti in base alle norme
dell’assicurazione generale obbligatoria stessa.”.
Recita il successivo art. 34 sulla pensione privilegiata per inabilità alla
navigazione: “1. I lavoratori marittimi, soggetti all’obbligo assicurativo previsto
dalla presente legge, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in
conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per
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INPS c. Binetti

causa di servizio connesso all’imbarco, possono conseguire la pensione privilegiata
per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o di
periodo assicurativo.
2. Qualunque sia il numero dei contributi dovuti o accreditati la misura della

pensione privilegiata di cui al comma precedente non può essere inferiore a quella
che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno la metà
dell’anzianità assicurativa massima prevista per legge.
3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti secondo le norme
della predetta assicurazione.”.
Dispone, infine, l’art. 36 stessa legge: “1. I periodi di accreditamento figurativo,
valutabili secondo le disposizioni dell’assicurazione generale obbligatoria, sono
riconosciuti utili agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione
della misura delle prestazioni previste dai precedenti articoli 31, 33 e 34 soltanto
se l’ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi che hanno dato luogo
all’accreditamento figurativo stesso sia stato compiuto con imbarco su nave
mercantile soggetta all’obbligo assicurativo previsto dalla presente legge ovvero
per il quale risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo II della
legge stessa.
2. I restanti periodi assicurativi saranno valutati in base alle disposizioni vigenti
nei rispettivi ordinamenti previdenziali.
3. Il diritto alle prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria è
riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che
disciplinano l’assicurazione medesima.
4. Le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli 31, 33 e 34 della
presente legge, senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme
dell’assicurazione generale obbligatoria, sono riliquidate – a seguito di domanda al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l’intera posizione
assicurativa ed applicando le norme della predetta assicurazione generale
obbligatoria.
5. L’importo della pensione riliquidata secondo il comma precedente non può
essere inferiore a quello già in godimento.
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INPS c. Binetti

6. I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa comunque prestata
successivamente alla data di riliquidazione di cui al quarto comma del presente
articolo saranno considerati utili secondo le norme dell’assicurazione generale

obbligatoria in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento.”.
La vicenda concerne la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione erogata
dal marzo 1995 al Binetti (nato il 19.2.46) a prescindere dal numero di contributi
effettivi versati (320 contributi settimanali, nella specie), giusta la summenzionata
disposizione dell’art. 34.
In forza del co. 2° del cit. art. 34, l’INPS ha erogato la pensione privilegiata nella
misura minima prevista da tale disposizione, vale a dire in un importo
corrispondente a quello che al Binetti sarebbe spettato se avesse potuto far valere la
metà dell’anzianità assicurativa massima prevista per legge, dunque computando la
pensione privilegiata sulla base di 1040 contributi settimanali (a fronte dei 320
effettivi versati dal lavoratore presso la previdenza marittima).
Il Binetti chiede, invece, che a tali contributi vengano sommati anche quelli da lui
versati presso l’assicurazione generale obbligatoria per il lavoro successivamente
svolto sulla terraferma. A sostegno della propria domanda invoca il co. 4° del cit.
art. 36.
Ma la domanda non tiene conto del co. 2° (secondo il quale “i restanti periodi
assicurativi saranno valutati in base alle disposizioni vigenti nei rispettivi
ordinamenti previdenziali”) e del co. 3° dello stesso articolo (che dispone che “Il
diritto alle prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria è riconosciuto al
verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano
l’assicurazione medesima”).
Non solo: trascura la lettera stessa del co. 4° del cit. art. 36, che consente la
riliquidazione delle pensioni di cui agli artt. 31, 33 e 34 della legge (e, quindi, anche
della pensione privilegiata per inabilità alla navigazione) che erano state
quantificate senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell’assicurazione
generale obbligatoria, “al verificarsi dei requisiti stessi”.
In altre parole, l’insistito rinvio (che emerge proprio dalla lettura complessiva del
cit. art. 36) al verificarsi di “condizioni” e “requisiti” che disciplinano l’accesso alle
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prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria sta a significare che in tanto
possono essere valutati i restanti periodi assicurativi in quanto l’assicurato abbia, al
momento in cui chiede la riliquidazione, maturato i requisiti di legge per l’accesso
alla pensione nel regime a.g.o., compreso il requisito anagrafico (che invece il

Binetti vorrebbe come irrilevante).
E poiché l’odierno controricorrente è nato, come s’è detto, il 19.2.46, allo scadere
del periodo oggetto di domanda (1°.3.95 — 31.1.05) non aveva ancora compiuto
nemmeno 59 anni, di guisa che è indubbio che nel periodo di cui si controverte non
aveva maturato alcun requisito anagrafico tale da consentirgli l’accesso a
prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria.

4- Ancor prima che infondato alla stregua delle considerazioni che precedono, il
ricorso incidentale risulta inammissibile in quanto, pur chiedendo l’affermazione di
uno specifico principio di diritto (computabilità a fini di riliquidazione della
pensione privilegiata per inabilità alla navigazione di tutti i contributi maturati,
figurativi ed effettivi, derivanti da lavoro marittimo e terrestre, prescindendo in ogni
caso dal requisito dell’età), tuttavia non chiede la cassazione della sentenza emessa
dalla Corte territoriale.

5- In conclusione, il ricorso principale è da accogliersi, mentre quello incidentale
va dichiarato inammissibile.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso
accolto.
Ex art. 384 co. 2°, non essendo necessari accertamenti in fatto, si decide la causa
nel merito con il rigetto della domanda del Binetti.
Gli esiti difformi dei gradi di merito consigliano di compensare fra le parti le
spese dell’intero processo.

P.Q.M.
La Corte,
riuniti i ricorsi, accoglie il principale, dichiara inammissibile l’incidentale, cassa la
sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la
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Ud. 18.6.13
INPS c. Binetti

domanda del Binetti. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero
processo.

Così deciso in Roma, in data 18.6.13.

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