Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19372 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. un., 18/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 18/07/2019), n.19372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5809-2019 per regolamento proposto d’ufficio da:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, con sentenza n.

847/2019 depositata il 14/02/2019 nella causa tra:

D.P. GROUP S.R.L.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

COMUNE DI POZZUOLI, M.A., S.L.;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

GIACALONE Giovanni, il quale conclude che la Corte, a Sezioni Unite,

in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice

ordinario sulla domanda indicata in premessa ed emetta le pronunzie

conseguenti per legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Società DP Group a r.l. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Pozzuoli ed i dipendenti comunali S.L. ed M.A. perchè, previa disapplicazione della determina dirigenziale con cui era stata ritenuta l’esistenza di motivi ostativi al subentro di essa attrice quale impresa designata per l’esecuzione di alcuni lavori, l’Ente ed i funzionari convenuti, responsabili dell’adozione della delibera illegittima, fossero condannati in solido al risarcimento del danno.

Il Tribunale adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo. Riassunto il giudizio, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, dopo aver rilevato che, in sede di riassunzione, la Società aveva chiesto: a) l’annullamento della determina dirigenziale adottata dal Comune; b) la condanna al risarcimento del danno del medesimo Comune; c) la condanna al risarcimento del danno dei funzionari, ha reputato sussistente la propria giurisdizione (ed ha giudicato), solo, sulle prime due domande, mentre ha ritenuto che la terza, svolta nei confronti di due soggetti privati, fosse rimessa alla giurisdizione del Giudice ordinario, ed ha, pertanto, sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario. Le parti non si sono costituite in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il conflitto negativo di giurisdizione relativo alla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dei funzionari S. e M. in proprio, quali supposti responsabili dell’emissione della delibera impugnata, va risolto in conformità della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui l’art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti, ad essa equiparati, titolari di poteri amministrativi (SU n. 22494 del 2004; n. 2560 del 2005; n. 7800 del 2005).

2. Il principio ha trovato specifica applicazione per il caso, qui ricorrente, di pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, al quale si sia imputata l’adozione di un provvedimento illegittimo, e si è affermato (Cass. SU n. 13659 del 2006; n. 11932 del 2010; n. 5408 del 2011) che siffatta domanda va proposta dinanzi al giudice ordinario, poichè svolta nei confronti di un soggetto privato, distinto dall’amministrazione, senza che a ciò osti la proposizione della domanda anche nei confronti dell’ente pubblico (nel caso, il Comune) sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l’inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione (SU n. 3508 del 2003).

3. Non va disposto sulle spese, trattandosi di regolamento d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta nei confronti di S.L. ed M.A..

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA