Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19372 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 17/09/2020), n.19372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17341/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

TECNODUE S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissioni Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma n. 125 depositata il

25/05/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

13/02/2020 dal Consigliere Succio Roberto.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermando della pronuncia della CTP ha conseguentemente per l’effetto sancito l’illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap 2004;

– con tal atto l’Erario contestava l’indebita deduzione di costi e detrazione di importi a fini IVA in quanto ritenuti afferenti a operazioni economiche inesistenti;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; la contribuente è rimasta intimata ma ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– va affrontato per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, per avere la CTR motivato in modo insufficiente in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a ritenere non fornita la prova della inesistenza delle operazioni commerciali contestate;

– il motivo è fondato;

– difatti, a fronte degli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio (la mancata disponibilità di mezzi in capo al B., la mancanza in capo a questi di documentazione comprovante l’acquisto delle merci oggetto delle cessioni contestate, le dimensioni e il peso delle merci da movimentare con un solo mezzo, e soprattutto i prelievi in contanti e assegni compiuti dal B.) la CTR non ha dimostrato di aver svolto, dandone compiuta motivazione, puntuale e approfondito confronto tra tutti tali elementi, senza dubbio muniti di rilevanza probatoria che meritava disamina e analisi nel dettaglio, e gli elementi contrari addotti dal contribuente;

– essa infatti, si è limitata a enunciare la propria valutazione fondandosi su generiche affermazioni di principio meramente apodittiche basate solo su alcune delle circostanze di fatto in atti, senza procedere a una dettagliata e complessiva analisi del materiale probatorio nella sua integralità risultando ad esempio trascurato l’elemento relativo ai prelievi di somme da parte del B. che certamente meritava approfondimento e comunque richiedeva espressa valutazione;

– diversamente, (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15964 del 29/07/2016) ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa;

– l’accoglimento del secondo motivo nei termini di cui sopra comporta l’assorbimento dei residui motivi, divenuti irrilevanti ai fini del decidere;

– pertanto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza va cassata con rinvio al giudice territoriale per nuovo esame;

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnate e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parrna, in diversa composizione, che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

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