Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19372 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 12/06/2017, dep.03/08/2017),  n. 19372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1728/2015 proposto da:

BANCA POPOLARE SONDRIO SCPA in persona dei suoi rappresentanti legali

Direttore centrale F.L. e vicedirettore centrale

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. CACCINI, 1,

presso lo studio dell’avvocato ANDREINA DEGLI ESPOSTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO VENOSTA

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., C.A.C., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato

SEBASTIANO RIBAUDO, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LEONARDO GEROSA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 218/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ANTONIA MARCANTONIO per delega;

udito l’Avvocato SEBASTIANO RIBAUDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Popolare di Sondrio ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 17/1/2014 con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, erano state accolte le opposizioni proposte da C.A.C. e C.R. avverso il decreto ingiuntivo con il quale la Banca aveva escusso le fidejussioni rilasciate dalle C. alla 3 Scudi s.r.l. fino a concorrenza di Lire 500.000.000, a garanzia di un fido cassa temporaneo di un anno. I giudici del merito hanno statuito che le fidejussioni dovevano intendersi estinte ai sensi dell’art. 1956 c.c., in quanto, nonostante l’esposizione della Banca nei confronti della debitrice principale fosse già molto estesa, dopo la stipula delle fidejussioni, la Banca stessa aveva erogato due finanziamenti, rispettivamente dell’importo di Lire 1.400.000.000 (Euro 723.039,66) nell’anno 2000 e di Euro 1.360.000,00 nell’anno 2003, quando la società era già in liquidazione dal 12/11/2001, senza acquisire il preventivo consenso dei fideiussori. La Corte d’Appello di Milano ha confermato che l’art. 1956 c.c., in applicazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175e 1375 c.c., sanziona con la liberazione del fideiussore il comportamento del creditore che conceda finanziamento nonostante la conoscenza della situazione e in difetto di autorizzazione del fideiussore medesimo, scritta ed espressamente indirizzata all’assunzione del nuovo credito.

Il ricorso per cassazione della Banca Popolare di Sondrio è affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resistono le C. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1956 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si censura l’impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe interpretato l’art. 1956 c.c., quale riferito ad un credito che, eccedendo l’importo della garanzia al momento della concessione della stessa, non poteva determinare in pejus la posizione delle fidejubenti.

Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1956 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1949 c.c., art. 1203 c.c., n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente assume che la sentenza avrebbe omesso di considerare che, tra il momento della sottoscrizione della fidejussione (07/09/1999) e il momento dell’interruzione del rapporto creditizio (anno 2005), l’esposizione della società debitrice principale non era affatto aumentata ma, sia pur di poco, diminuita.

Il ricorso è costituito dalla pedissequa riproduzione di atti processuali, come tale non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Infatti alle pp. 1-2 del ricorso è riportato il testo del decreto ingiuntivo, a p. 3 la comparsa di costituzione per la Banca Popolare di Sondrio, alla p. 6 la comparsa conclusionale per la stessa Banca, a p. 8 l’atto di appello della Banca, e a p. 12 la comparsa conclusionale in appello sempre della Banca.

Il ricorso, così come prospettato, è inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati, finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore (Cass., 6/5, n. 10244 del 02/05/2013; Cass. Sez. 5 n. 18363 del 18/09/2015; Cass. Sez. 6/3 n. 3385 del 22/02/2016; Cass. Sez. 6/3 n. 19047 del 28/09/2016; Cass. Sez. 5, n. 2046 del 27/01/2017).

Ciò che nel caso in esame non è avvenuto.

Le spese seguono la soccombenza; occorre disporre anche sul raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 9.000,00 (oltre Euro 200,00 di esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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