Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19371 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. un., 18/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 18/07/2019), n.19371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31761-2018 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA, con decreto n.

179/2018 depositato il 15/10/2018 nella causa tra:

COMUNE DELLA SPEZIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEFANO CARRABBA, MARCELLO PULIGA, FABRIZIO

DELLEPIANE ed ETTORE FURIA;

– ricorrente –

contro

BANCO BPM S.P.A.;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere MARIA GIOVANNA SAMBITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite,

in camera di consiglio, conformemente a quanto richiesto dal TAR

Liguria, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario ed emetta

le pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di La Spezia ha chiesto all’omonimo Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Banco Bpm S.p.A., per ottenere il pagamento della somma di Euro 1.500.000,00, quale garanzia fideiussoria prestata per gli obblighi assunti dalla S.p.A. Helios Immobiliare, con convenzione urbanistica del 25.7.2008. Il ricorso è stato rigettato dal Tribunale adito, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Il Comune ha, quindi, avanzato analoga richiesta in monitorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, che, reputando trattarsi di controversia rimessa alla giurisdizione del Giudice ordinario, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione. Il Comune è costituito in questa sede ed il Procuratore Generale ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La controversia ha ad oggetto l’escussione della fideiussoria rilasciata dalla S.p.A. Banco Bpm, a garanzia agli obblighi assunti dalla S.p.A. Helios Immobiliare nei confronti del Comune.

2. Per l’individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere di tale domanda è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, richiamata pure nelle conclusioni del Procuratore generale, per la quale “La controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l’autonomia tra i rapporti in questione, nonchè la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri” (così Cass. S.U., ord. 23 febbraio 2010, n. 4319; cui adde Cass. S.U. ord., 13 giugno 2012, n. 9592, Cass. S.U. ord., 8 settembre 2015, n. 17741; 10560 del 2017).

3. Va, infatti, ribadito che la giurisdizione amministrativa esclusiva sulle controversie in materia urbanistica ed edilizia non rileva nel caso, proprio perchè l’obbligazione di garanzia, oggetto di causa, è fondata su un obbligo che, sorto per effetto della polizza, è distinto rispetto agli oneri concessori. Va, per l’effetto, affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda, dato che, nella opposizione all’ingiunzione, deve, solo, considerarsi la validità del contratto di garanzia e l’esistenza dell’inadempimento, che vincola la società garante a corrispondere quanto dovuto dal garantito inadempiente, per le somme oggetto del decreto ingiuntivo.

4. Le spese sopportate in questa fase dal Comune saranno regolate in sede di merito.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cui demanda la decisione sulle spese del presente regolamento di giurisdizione nei confronti del Comune.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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