Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19371 del 03/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 06/06/2017, dep.03/08/2017),  n. 19371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 26508 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

M.N. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura

a margine del ricorso, dall’avvocato Francesco Manca (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. (C.F.: (OMISSIS)),

in persona del rappresentante per procura B.A.

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avvocato Mario Matticoli (C.F.: MTTMRA58E22H501Y);

– controricorrente –

nonchè

MU.Ma. (C.F.: (OMISSIS)); MA.RI.CO. S.d.f. di Ma.Ma.

(P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cagliari n.

2658/2013, depositata in data 17 settembre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 6

giugno 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la dichiarazione di

parziale inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso;

l’avvocato Mario Matticoli, per la società controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.N. ha agito in giudizio nei confronti di MA.RI.CO. S.d.f. e della relativa compagnia assicuratrice, Società Cattolica di Assicurazione Coop a r.l., nonchè di Mu.Ma., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto in data 4 aprile 2004.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Cagliari, che ha condannato i convenuti in solido a pagare l’importo di Euro 7.946,11, oltre interessi, in favore dell’attore.

Il Tribunale di Cagliari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto l’importo della condanna ad Euro 5.466,49, oltre interessi.

Ricorre il M., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la Società Cattolica di Assicurazione Coop a r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, con particolare riferimento alla valutazione circa la sussistenza di una “emendatio libelli” nell’ampliamento della richiesta di condanna (da Euro 5.466,49 ad Euro 7.946,11) eseguita in primo grado dall’attore”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c. e dell’art. 2907 c.c. e dei principi generali che disciplinano l’interpretazione della domanda ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

I primi due motivi, che riguardano la questione del mutamento della domanda proposta in primo grado, sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono senz’altro inammissibili nella parte in cui propongono un profilo di censura (vizio di motivazione) non più compreso tra quelli che consentono il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., essendo stata soppressa la relativa previsione con la nuova formulazione del comma 1, n. 5, della disposizione, applicabile nella fattispecie in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Sono altresì inammissibili, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, anche nella parte in cui con gli stessi si denunzia la non corretta interpretazione della domanda da parte del tribunale, limitandosi il ricorrente a dolersi di una pretesa “interpretazione letterale” dell’atto introduttivo, senza però operare uno specifico richiamo al contenuto di tale atto, e senza neanche la trascrizione della parte rilevante di esso, dalla quale dovrebbe emergere la fondatezza delle sue allegazioni.

In ogni caso, la sentenza impugnata contiene adeguata motivazione (non apparente, nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, e come tale non censurabile nella presente sede) in relazione all’avvenuto mutamento della domanda originariamente proposta dall’attore.

Il giudice di appello ha infatti correttamente ritenuto tale la pretesa di una somma maggiore di quella inizialmente richiesta con l’atto di citazione, in quanto riferibile anche ad un importo, diverso da quello originariamente indicato, speso per la riparazione di ulteriori danni subiti dall’autovettura, con conseguente ampliamento dell’oggetto (cd. petitum) della domanda stessa.

2. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 – 5, con particolare riferimento alla mancata condanna dell’appellante, da parte del Tribunale, delle somme ricevute a titolo di interessi e rivalutazione”.

Anche questo motivo è inammissibile sia nella parte in cui denunzia vizi di motivazione non più previsti tra i profili di censura ammissibili in sede di legittimità, sia, in relazione alle ulteriori censure, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, da parte del giudice di appello, della rivalutazione monetaria nonchè degli interessi a decorrere dal fatto (e non solo a decorrere dalla domanda giudiziale) sulle somme riconosciute in suo favore a titolo di risarcimento.

Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, peraltro, già in primo grado il giudice di pace aveva riconosciuto i soli interessi sulle somme liquidate a titolo risarcitorio, ma senza alcuna rivalutazione monetaria, e senza neanche l’espressa indicazione della data di decorrenza di essi (il che impedisce di poterli considerare concessi da data anteriore a quella dalla domanda giudiziale).

Nel ricorso non è in alcun modo chiarito se la questione della spettanza della rivalutazione monetaria e della decorrenza degli interessi sulle somme liquidate era stata oggetto di uno specifico motivo di gravame, nè viene richiamato (e tanto meno trascritto) il contenuto dell’atto di appello sul punto.

Di conseguenza, non è possibile esaminare la censura nel merito.

3. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 – 92 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 – 5, con particolare riferimento alla immotivata compensazione delle spese del doppio grado del giudizio”.

Il motivo – anch’esso inammissibile, come i precedenti, nella parte in cui denunzia vizi di motivazione non più previsti tra i profili di censura ammissibili in sede di legittimità – è infondato in relazione alle censure di violazione di legge, in quanto nella specie sussistevano certamente i presupposti per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in considerazione della parziale soccombenza reciproca delle parti, conseguente al solo parziale accoglimento delle domande originariamente proposte da parte attrice (cfr. Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 26565 del 21/12/2016, Rv. 642287-01; Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638888-01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013, Rv. 627822-01; Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009, Rv. 610563-01)

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto della citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA