Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19370 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19370 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 29375-2007 proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, MINISTERO DELL’
ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri pro
tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano
2013

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrenti –

2149

contro

^

PALUMBO GIOVANNA;
– intimata –

Data pubblicazione: 21/08/2013

avverso la sentenza n. 254/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 20/03/2007rr.g.n. 1859/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

i

R.G. n. 29375/07
Ud. 18.6.13
Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero dell’Economia e delle Finanze c. Palumbo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 29.5.07 la Corte d’appello di Milano dichiarava
inammissibile l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
contro la pronuncia del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto nei confronti

dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia il diritto di Giovanna Palumbo
all’inquadramento nella qualifica di assistente amministrativo nei ruoli dello Stato a
decorrere dal 1 0 .1.2000, con condanna delle conseguenti differenze retributive.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono con unico atto il Ministero della
Pubblica Istruzione – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, affidandosi a due motivi.
La Palumbo è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione per avere
l’impugnata sentenza trascurato che la menzione del Ministero dell’Economia e
delle Finanze nell’intestazione del ricorso, in luogo del Ministero della Pubblica
Istruzione – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, che era stato convenuto
in prime cure, era frutto di mero riconoscibile errore materiale, come chiaramente si
evinceva dal tenore complessivo dell’atto.
La stessa censura viene, in sostanza, fatta valere anche con il secondo motivo,
sotto forma di violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 156, 327, 342 e 163
c.p.c.

2- Il ricorso è fondato, noto essendo che l’interpretazione di un atto di parte non
può limitarsi alla mera intestazione, dovendosi avere riguardo all’atto nella sua
interezza e al suo senso complessivo.
Pertanto, qualora l’amministrazione impugnante appaia diversa da quella costituita
in primo grado (come nel caso di specie, pacifico essendo che in prime cure
risultava convenuto il Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio scolastico
regionale per la Lombardia), il giudice del merito, al fine di decidere in ordine alla
la validità dell’impugnazione, non può omettere di valutare gli elementi che
1

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R.G. n. 29375/07
Ud. 18.6.13
Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero dell’Economia e delle Finanze c. Palumbo

rendano riconoscibile l’eventuale errore materiale nella stesura dell’atto di
impugnazione (cfr. Cass. 14.2.01 n. 2144).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’esplicito tenore dell’art. 164 co. 10 c.p.c. (oltre

15.11.2002 n. 16076; Cass. 18.1.2001 n. 718), norma applicabile anche alle
controversie introdotte con ricorso ex art. 414 c.p.c., vi è nullità per violazione
dell’art. 163 n. 1 c.p.c. solo se l’indicazione di una delle parti manca o risulta
assolutamente incerta.
Accertare se e in che termini nell’atto sia stato commesso un mero riconoscibile
errore materiale e verificare l’eventuale assoluta incertezza dell’indicazione di una
parte (l’appellante, nel caso di specie) mediante disamina complessiva dell’atto è
compito del giudice di merito, compito che nel caso di specie l’impugnata sentenza
non ha svolto, limitandosi a rilevare soltanto la non coincidenza, nella sola
intestazione dell’atto d’appello, tra soggetto convenuto nel giudizio di primo grado
(Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio scolastico regionale per la
Lombardia) e soggetto appellante (Ministero dell’Economia e delle Finanze).

3- In conclusione, il ricorso è da accogliersi, per l’effetto cassandosi la sentenza
impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa
composizione.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 18.6.13.

che in virtù di costante giurisprudenza: cfr., ex aliis, Cass. 11.5.2005 n. 9928; Cass.

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