Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19370 del 20/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19370 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso n. 10457-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende ope legis
– ricorrente contro
ELISA S.r.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende assieme
all’Avvocato MARIO GARAVOGLIA giusta procura speciale estesa a margine
del controricorso
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 20/07/2018

R.G. 10457/2013

avverso la sentenza n. 22/27/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 28.2.2012, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.6.2018 dal
Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO

uditi per la ricorrente l’Avvocato dello Stato PASQUALE PUCCIARIELLO e per
la controricorrente l’Avvocato MARIO GARAVOGLIA
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 28.2.2012 la Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte ha accolto l’appello proposto dalla società ELISA S.r.L. avverso la
sentenza n. 121/05/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di
Alessandria, che aveva respinto il ricorso, proposto dalla società
contribuente, contro avviso di accertamento IVA IRPEG IRAP annualità
2003, relativo ad operazioni di compravendita immobiliare poste in essere
dalla suddetta società con la A.R. Immobiliare di Saint Vincent S.r.L. e con
l’imprenditore edile Antonio Cannatà, essendo state ritenute indebite le
detrazioni effettuate per l’acquisto di alcuni immobili.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione
l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi.
Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 37
bis DPR 600/73».
Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c., «violazione e falsa applicazione degli artt. 75 (ora
109) del DPR 917/86 e 19 del DPR 633/72».
La società contribuente si è costituita con controricorso, deducendo
l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in primo luogo, che la
CTR sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 37 bis DPR
600/1973, laddove aveva ritenuto non provata «l’esistenza di un progetto
elusivo finalizzato alla costituzione di un indebito credito IVA in capo alla

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che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale

R.G. 10457/2013

società acquirente (“Elisa”), utilizzabile in compensazione con le imposte
dovute anche negli anni successivi ed all’omissione del versamento IVA a
debito da parte della “A.R.”, in seguito posta in liquidazione», il che
«anche alla luce della identica compagine sociale delle due società»
faceva sì, secondo l’Ufficio, che emergesse <

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