Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19370 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. un., 18/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 18/07/2019), n.19370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15513-2019 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo STUDIO LEGALE ANTONIO INGROIA, in giudizio di persona;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COLLEGIO REGIONALE GARANZIA ELETTORALE PRESSO

LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, UFFICIO ELETTORALE

CIRCOSCRIZIONALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO, U.T.G. –

PREFETTURA DI VENEZIA;

– potenziali intimati –

avverso la sentenza n. 2849/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 2/05/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

udito il sig. R.L., cui viene data la parola perchè si

tratta di ricorso in materia elettorale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso formato di persona e fatto pervenire a questa Corte a mezzo posta elettronica il 23/05/2019, L.R. insorge avverso la sentenza n. 2849 del 02/05/2019 del Consiglio di Stato, con cui è stato dichiarato inammissibile, per difetto di rappresentanza tecnica in capo all’appellante, il suo appello contro il rigetto – di cui a sentenza n. 5354 del 27/04/2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sede di (OMISSIS)) – della sua impugnativa dell’atto 17/04/2019 dell’Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d’appello di Venezia, di non ammissione della lista recante il logo “Parlamentare indipendente” alle elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo nella circoscrizione elettorale II – Italia nord orientale, di cui il L. era l’unico candidato, perchè non contenente un numero di candidati fra tre e quindici, ai sensi della L. n. 18 del 1979, art. 12 nonchè per difetto di rappresentanza di generi ed alternanza di sessi di cui all’art. 13 cit. legge. Sul ricorso insiste il ricorrente comparendo all’udienza pubblica del 02/07/2019, alla quale deposita altresì memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rilevata l’inammissibilità di una memoria scritta depositata all’udienza di discussione e quindi esclusa la stessa possibilità di prendere in considerazione quanto ivi sviluppato o sostenuto, il ricorso è improcedibile, poichè:

a) presentato a mezzo posta elettronica benchè dinanzi a questa Corte suprema di cassazione non si applichi ancora il processo civile telematico e non sia ammessa la presentazione di atti con quel mezzo;

b) non è stata ritualmente versata dal ricorrente in atti alcuna copia autentica della sentenza impugnata, non potendo sopperire a tale doverosa attività di parte l’ufficiosa acquisizione di copia informe ad opera della cancelleria di questa Corte, di tanto giammai onerata.

2. L’evidente improcedibilità del ricorso (prevalendone il rilievo su quello delle cause di inammissibilità: Cass. 01/10/2004, n. 19654; Cass. Sez. U. ord. 16/04/2009, n. 9005; Cass. ord. 15/03/2013, n. 6706; Cass. ord. 24/02/2016, n. 3564; Cass. Sez. U. 15/05/2018, n. 11850; Cass. ord. 02/07/2018, n. 17268) preclude la declaratoria di separate cause di inammissibilità, tra loro concorrenti in via indipendente:

a) perchè, quand’anche fosse stato possibile presentare il ricorso di persona (rimanendo problematica la soluzione positiva propugnata dal ricorrente, visto che la facoltà di stare in giudizio di persona, riconosciuta dall’art. 23 cod. proc. amm. nelle controversie elettorali, è negata già dal Consiglio di Stato – con la stessa qui gravata sentenza e con ratio neppure attinta da alcuna adeguata censura – per i gradi di giudizio ulteriori rispetto al primo), non risulta versata ritualmente e tempestivamente agli atti di causa – a dispetto delle contrarie indimostrate proteste del ricorrente – alcuna prova della rituale notifica del medesimo alle controparti: ma neppure la facoltà di stare in giudizio di persona esimerebbe la parte dal rispetto di tutte le regole di procedura – Cass. Sez. U. 07/09/1990, n. 9256 – e fra queste, quindi, quella dell’onere di notifica dell’impugnazione alle controparti a pena di inammissibilità del ricorso stesso (tra molte, Cass. 16/02/2012, n. 2209);

b) perchè il ricorso si risolve in un’inestricabile – e non consentita (tra molte: Cass. 09/05/2019, n. 12253; Cass. Sez. U. 28/11/2018, n. 30754; Cass. 13/06/2017, n. 14639) – commistione di argomenti di fatto e questioni di diritto, a prescindere dall’oscurità e dall’incostanza di consequenzialità logica di molte delle espressioni impiegate;

c) perchè il ricorso, con cui si impugna comunque una sentenza del Consiglio di Stato, non è riconducibile al paradigma dell’art. 111 Cost., comma 8 come costantemente interpretato, nè si rivolge contro la sola ratio decidendi della gravata sentenza, di inammissibilità del gravame perchè proposto dalla parte di persona.

3. Il rigoroso rispetto della legge processuale, non derogabile a suo piacimento dal singolo neppure in considerazione dell’oggetto della pretesa, impone pertanto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso e preclude l’esame del merito di tutte le complesse doglianze sviluppate dal ricorrente, qualunque siano i parametri di riferimento, sia pure costituzionali o sovranazionali, nel complesso invocati.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non essendo stata svolta in questa sede alcuna attività difensiva delle controparti.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA