Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19370 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. II, 10/09/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/09/2010), n.19370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8824-2005 proposto da:

L.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PAOLO

ORLANDO 64, presso lo studio dell’avvocato TIBERIO PIERLUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NASELLI DOMENICO;

– ricorrente –

contro

ISP CENTRALE REPRESSIONE FRODI UFF CATANIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/2003 del TRIBUNALE di NICOSIA, depositata

il 30/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza depositata il 30 dicembre 2003, il Tribunale di Nicosia rigettò la opposizione proposta da L.G.S. avverso la ordinanza ingiunzione di pagamento n. (OMISSIS), emessa nei suoi confronti dall’Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di Catania, e notificata il 7 agosto 1997, per l’importo di L. 96.283.932, a titolo di sanzione amministrativa ai sensi della L. n. 898 del 1986, art. 3 per indebita riscossione di aiuto comunitario per produttori di carni ovine e caprine.

Il giudice di merito, sospeso dapprima il giudizio sino all’esito del procedimento penale pendente, in relazione ai medesimi fatti posti a base della ordinanza ingiunzione opposta, a carico dell’opponente procedimento poi concluso con decreto di archiviazione – , escluse la fondatezza di ciascuno dei motivi di opposizione.

In particolare, quanto alla denuncia della erronea applicazione della procedura sanzionatoria prevista dalla L. n. 898 del 1986, art. 3 sul rilievo che la norma citata prevedeva la irrogazione della sanzione amministrativa esclusivamente per “il fatto indicato nell’art. 2, commi 1 e 2” della stessa Legge, mentre alla parte non era stata contestata, nel procedimento penale relativo alla medesima vicenda, la violazione dell’art. 2 citato, ma il più grave reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., osservò il Tribunale di Nicosia che la L. n. 898 del 1986, art. 2 ha introdotto una nuova ipotesi di reato, sussidiaria rispetto alla truffa aggravata, consistente nella indebita percezione di contributi comunitari attraverso la esposizione di dati e notizie falsi.

Il successivo art. 3 introduce un autonomo illecito amministrativo richiamando, ai fini della irrogazione della relativa sanzione, esclusivamente il fatto indicato nell’art. 2, commi 1 e 2 a prescindere dalla qualificazione del fatto sotto il profilo penale.

La normativa in questione disciplina dunque, secondo il Tribunale di Nicosia, due diverse figure di illecito, all’art. 2 l’illecito penale e all’art. 3 l’illecito amministrativo, e, quindi, prevede per la medesima fattispecie una ipotesi di doppia punibilità cui va applicato il cumulo materiale fra sanzioni di diversa specie. Dunque, la distinzione tra l’illecito di cui alla L. n. 898 del 1986, art. 2 e quello di cui all’art. 640-bis cod. pen. rileverebbe solo sul piano penale, mentre ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa sarebbe sufficiente accertare, al di là della qualificazione penalistica del fatto, che il soggetto abbia conseguito indebitamente gli aiuti comunitari attraverso la esposizione di dati e notizie falsi: condotta contestata alla opponente per aver partecipato alla predisposizione di falsi elenchi di aventi diritto alla corresponsione dei premi comunitari.

In ordine alla sussistenza dei fatti posti a base della sanzione amministrativa, essi potevano ritenersi provati, secondo il giudice di merito, alla luce della complessa documentazione prodotta dall’ente irrogatore della sanzione; ed anche l’elemento soggettivo emergeva ictu oculi. In ogni caso, il principio posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 postulerebbe una presunzione di colpa a carico di colui che lo abbia commesso, sul quale graverebbe l’onere della dimostrazione di avere agito senza colpa.

Quanto alla doglianza secondo la quale l’amministrazione avrebbe proceduto alla irrogazione della sanzione senza alcuna forma di contraddittorio e senza l’osservanza delle norme poste a garanzia dell’interessato, il Tribunale, richiamato la L. n. 689 del 1981, art. 18 affermò, tra l’altro, che detta disposizione non risulta espressamente sanzionata dal legislatore e non rileva allorchè venga comunque garantito all’interessato di esercitare le relative facoltà difensive, dovendosi, pertanto, la violazione di cui si tratta ritenersi sanata tutte le volte in cui il soggetto sia stato posto comunque nella condizione di esplicare le proprie difese prima della irrogazione della sanzione amministrativa.

Il giudice di merito ritenne altresì infondata la censura attinente alla pretesa mancata tempestività della notifica della contestazione, intervenuta nel termine di 180 giorni dal termine delle indagini, che avevano portato all’accertamento della violazione, nonchè la doglianza concernente la dedotta mancanza, nell’atto di contestazione e della ingiunzione di pagamento, delle indicazioni minime in ordine al fatto illecito ed alle norme contestate, per risultare, nell’una e nell’altro, chiaro e perfettamente collocabile nel tempo e nello spazio il fatto contestato.

Il Tribunale di Nicosia ritenne altresì infondata la censura relativa alla pretesa intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della somma in questione, ai sensi del la L. n. 689 del 1981, art. 28 alla luce del rilievo della verificazione di ripetuti atti interruttivi.

2. – Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il L.G. F. sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Ministero delle Politiche agricole – Ufficio di Catania.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve, preliminarmente, essere esaminata la eccezione sollevata dall’Ispettorato controricorrente, secondo il quale il ricorso è inammissibile, in quanto notificato in data successiva alla scadenza del termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. 2.1.- La eccezione è fondata.

2.2. – Risulta, infatti, dagli atti che la sentenza impugnata, mai notificata, era stata depositata in data 30 dicembre 2003. Il ricorso è stato notificato mediante spedizione a mezzo raccomandata effettuata in data 17 febbraio 2005, allorchè il termine dì cui all’art. 327 cod. proc. civ. – nella formulazione anteriore alla modifica disposta con la L. n. 69 del 2009, applicabile nella specie ratione temporis – era già decorso.

3. – Esso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in ossequio al criterio della soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1500, di cui Euro 1300,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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