Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19370 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 06/06/2017, dep.03/08/2017),  n. 19370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 24813 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

R.C. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Giuseppe Cicala (C.F.:

CCLGPP60P05B667B);

– ricorrente –

nei confronti di:

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dei rappresentanti per procura P.V. e D.G.,

quale rappresentante di GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avvocato Erasmo Augeri (C.F.: GRARSM39B12F839O);

– controricorrente –

nonchè

Z.F. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n.

3755/2014, depositata in data 10 marzo 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 6

giugno 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.C. ha agito in giudizio nei confronti di Z.F. e della sua assicuratrice della responsabilità civile Generali Assicurazioni S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS).

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Barra, che ha condannato i convenuti in solido al pagamento dell’importo di Euro 7.320,27 in favore dell’attore.

Il Tribunale di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha invece liquidato in favore dell’attore il minore importo di Euro 2.250,24, condannandolo alla restituzione della differenza.

Ricorre il R., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Generali Businesss Solutions S.C.p.A., in rappresentanza di Generali Italia S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., artt. 24 e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è infondato.

Il giudice del merito, interpretando la scrittura privata prodotta dal ricorrente (il cui testo è trascritto nel ricorso) e da questi sottoscritta al momento della ricezione, da parte della compagnia di assicurazione, dell’importo oggetto della condanna emessa in primo grado, ha ritenuto – in fatto – trattarsi di una semplice quietanza, sia perchè priva del contenuto negoziale necessario ai fini della sua qualificazione come contratto di transazione, sia perchè non sottoscritta dal legale rappresentante della compagnia.

Esclusa la sussistenza di un accordo transattivo, ha poi escluso – in diritto – che il semplice pagamento del suddetto importo, effettuato peraltro a seguito del rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e dopo la notificazione di un atto di precetto da parte del creditore, potesse costituire acquiescenza alla sentenza di primo grado (e ciò in conformità al costante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre elementi per rivedere: cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4650 del 02/03/2006, Rv. 588207-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 1963 del 10/02/2012, Rv. 621592-01; Sez. L, Sentenza n. 8537 del 29/05/2012, Rv. 623140-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 11769 del 11/07/2012, Rv. 623346-01; Sez. 5, Ordinanza n. 21385 del 30/11/2012, Rv. 624486-01).

La decisione sul punto risulta quindi corretta in diritto, ed è fondata su accertamenti di fatto non censurabili nella presente sede, in quanto attinenti all’interpretazione di un atto (che si assume) negoziale, nonchè sostenuta da adeguata motivazione, non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, e del resto non specificamente censurata, in concreto, sotto il profilo della corretta applicazione delle norme che disciplinano l’interpretazione degli atti negoziali, e neanche con specifico riguardo alla autonoma ratio decidendi relativa alla mancata sottoscrizione dell’atto da parte del legale rappresentante della compagnia assicuratrice.

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Nullità della sentenza n. 3755/14 ai sensi dell’art. 360, n. 4, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Anche questo motivo – attinente al quantum della liquidazione del risarcimento in favore del ricorrente – è infondato.

Il giudice del merito ha espressamente condiviso le valutazioni del consulente tecnico di ufficio in ordine alle conseguenze del sinistro sull’integrità fisica del danneggiato, ed ha conseguentemente applicato, ai fini della liquidazione del relativo risarcimento, l’art. 139 del codice delle assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

Il ricorrente non censura la decisione sotto tale ultimo profilo, limitandosi a denunziare una insussistente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Ma la pronunzia impugnata anche con riguardo al profilo della liquidazione del danno risulta adottata sulla base degli elementi istruttori acquisiti agli atti, valutati dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, ed è sostenuta da adeguata motivazione, non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, onde essa senz’altro si sottrae alle censure mosse con il motivo di ricorso in esame.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto della citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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