Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1937 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 29/01/2020), n.1937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11630-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

168, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANGELONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO D’AMMANDO;

– ricorrente –

contro

CONCORDATO PREVENTIVO A.S., in persona del Commissario

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT’AGATONE

PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MELE, rappresentato

e difeso dall’avvocato DINO PARRONI;

– controricorrente –

contro

C.C., CONCORDATO PREVENTIVO A.G.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TERNI, depositato il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – A.S. ricorre per due mezzi, nei confronti del Concordato preventivo A.S., C.C., Concordato preventivo A.G., contro il decreto del 31 gennaio 2018 con cui il Tribunale di Terni ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso dal medesimo A.S. proposto, avente ad oggetto riassunzione del reclamo promosso ai sensi della L. Fall., art. 26, avverso il decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato il 7 novembre 2012 nell’ambito della procedura di concordato che lo riguardava.

2.- Il Concordato preventivo A.S. resiste con controricorso.

Gli altri intimati non svolgono difese.

3. – A fronte della proposta formulata dal relatore nessuna replica è stata offerta dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Il primo motivo denuncia nullità, violazione e falsa ed errata applicazione degli artt. 134,176,181,301,302,305,307 e 309 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver affermato che l’ordinanza del 27 ottobre 2014, con la quale era stata dichiarata l’interruzione del giudizio di reclamo avverso il decreto di trasferimento già menzionato, dovesse essere considerata legalmente conosciuta dalle parti, dal momento che, nessuno essendo comparso in quell’occasione, il Tribunale avrebbe dovuto disporre e comunicare il rinvio di cui al combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c..

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni, sostenendo che in assenza di comunicazione dell’ordinanza dichiarativa della interruzione non si era consumato il termine per la riassunzione.

RITENUTO CHE:

5. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

6. – Il ricorso va respinto.

6.1. Il primo motivo è inammissibile.

Nel decreto impugnato non è affrontata affatto la questione se, all’udienza del 27 ottobre 2014, in assenza di tutte le parti in causa, il Tribunale dovesse anzitutto disporre il rinvio di cui all’art. 309 c.p.c., e dunque non potesse dichiarare l’interruzione del processo, se non disponendo la comunicazione del relativo provvedimento: nè nel ricorso si riferisce comprensibilmente della proposizione di siffatta questione.

Sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella decisione impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

6.2. -Il secondo motivo è infondato.

Stabilisce l’art. 176 c.p.c., che le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti ed a quelle che dovevano comparirvi: di guisa che nel caso in esame A.S. ha avuto conoscenza della dichiarata interruzione in occasione dell’udienza del 27 ottobre 2014, alla quale ha omesso di comparire, attivandosi poi per la riassunzione ben tre anni dopo, quando il termine di cui all’art. 305 c.p.c., decorrente dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, era ampiamente decorso.

7. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, 00, di cui 100,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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