Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1937 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34915/2006 proposto da:

D.P.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato DI MATTIA Mattia, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45760/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA

dell’11/10/05, depositata il 28/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 28 ottobre 2005 rigettava l’opposizione proposta il 6 aprile 2005 da D.P.M. A. avverso il Comune di Roma e la Concessionaria Monte Paschi Siena spa, per l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa ad alcuni verbali di contestazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Rilevava che era rituale la proposizione del “ricorso in opposizione”, in luogo della opposizione ex art. 615 c.p.c., ma che il ricorso era stato proposto tardivamente.

La D.P. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 e 9 dicembre 2006, svolgendo tre censure. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 615 c.p.c., e nullità del procedimento: l’istante deduce che la domanda era stata erroneamente qualificata come opposizione L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23, anzichè come opposizione all’esecuzione, atteso che essa aveva fatto valere la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione a causa del decorso di oltre cinque anni tra la data dei fatti addebitati e la notifica della cartella, eccezione intesa a contestare il diritto dell’amministrazione a procedere esecutivamente.

Con il secondo motivo è denunciata violazione delle norme già indicate e dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., nonchè nullità del procedimento e vizio di motivazione, per avere il giudice rilevato – senza motivazione – la tardività dell’opposizione, sebbene, trattandosi di opposizione all’esecuzione, non fosse applicabile alcun termine sancito a pena di decadenza.

Le censure sono fondate. Consta infatti dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, consultabile dalla Corte attesa la natura processuale dei vizi lamentati, che l’opponente fece valere l’intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale. L’atto introduceva un’opposizione all’esecuzione, poichè adduceva un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo (Cass. 9180/06; 5871/07) e non un’opposizione recuperatoria avverso i verbali di contestazione (Cass 17312/07).

Ne consegue che non erano applicabili i termini di cui alla L. n. 689 del 1981.

L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento del terzo, relativo al fondamento dell’eccezione di prescrizione. La questione sarà oggetto dell’esame del giudice di rinvio, al quale, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, va rimessa la causa, affinchè proceda all’esame dei motivi di opposizione e provveda alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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