Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1937 del 25/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1937 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 13577-2017 proposto da:
ROSSI WANDA RICORSO NON DEPOSITATO AL 8/6/2017;
– ricorrentecontro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;
– intimata –
Data pubblicazione: 25/01/2018
avverso la sentenza n. 5700/14/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 03/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal
,153TEI Presidente
MARCELLO IACOBELLIS.
Ric. 2017 n. 13577 sez. MT – ud. 05-12-2017
-2-
Rilevato che il ricorso proposto da Rossi Wanda notificato il
3/4/2017 , non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369
c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del
8/6/2017 .
improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi C 1.500,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q. M .
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente
alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi C 1.500,00
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unif cato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 5/12/2017
Il
esidente
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di