Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1937 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

T.I., G.M.L., G.A. rappr. e dif.

dall’avv. Fabio Massimo Orlando, elett.dom. in Roma, presso lo

studio dello stesso in via Carlo Poma n.2, le prime due come da

procura speciale notarile e la terza per procura in calce all’atto;

– ricorrenti –

IMMOBILIARE KIRONE srl, S.A., S.P.M.,

SC.Al., S.E., P.F. quali eredi di

S.P. e SC.Al. anche in proprio, rappr. e dif.

dall’avv. Mario Adamo, elett. dom. presso lo studio dell’avv.

Federico Mazzetti, in Roma, piazza Capranica n.78, come da procura

in calce all’atto;

– ricorrenti –

contro

Unicredit s.p.a.;

Italfondiario s.p.a.;

Gi.Er.;

Consulenze Immobiliari s.a. e Rocabarra 68 s.r.l.;

per la cassazione della sentenza App. Milano 13.2.2012, n. 530/12 in

R.G. 3968/06 e 20/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 7 dicembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

uditi gli avvocati M. Adamo per Kirone, S., P. e F. M. Orlando

per T., G.;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

Cardino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 2,4

ricorso T.- G., rigetto 1 e 3, assorbimento 5, 6, 7;

accoglimento dei motivi 1, 2, 3, 4 del ricorso Kirone, S.,

P., assorbiti i restanti.

Fatto

IL PROCESSO

T.I., G.M.L., G.A., da un lato e IMMOBILIARE KIRONE s.r.l., S.A., S.P.M., SC.Al., S.E., P.F. quali eredi di S.P. e SC.Al. anche in proprio, dall’altro, impugnano la sentenza App. Milano 13.2.2012, n. 530/12 in R.G. 3968/06 e 20/07, resa al termine del giudizio in cui i primi soggetti erano appellanti avverso la sentenza n. 12463/05 Trib. Milano ed il secondo gruppo appellati nonchè appellanti incidentali avverso la medesima sentenza; la sentenza ora impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e riuniti gli appelli, respinse le domande di simulazione (di atti costitutivi sociali, trasferimenti di quote e atti di disposizione patrimoniale) proposta da B.N.L. s.p.a (cui era subentrata Unicredito gestione Crediti s.p.a. e poi Italfondiario s.p.a.) (BNL), accolse l’azione revocatoria promossa dalla stessa banca, così dichiarando l’inefficacia, verso la medesima, di tre atti di disposizione patrimoniale, identificati nelle vendite del (OMISSIS) a rogito notaio M. in (OMISSIS), stipulate da G.A., da G.M.L. e la terza da entrambe insieme in favore di Immobiliare Kirone s.r.l. ed aventi per oggetto la nuda proprietà di tre immobili; confermò per il resto la sentenza di primo grado; respinse l’appello di Italfondiario s.p.a.

La conferma riguardò in particolare i crediti e le fidejussioni azionati dall’allora BNL, avuto riguardo alla riconosciuta responsabilità di G.A., G.M.L. e T.I., anche come eredi di G.C., nonchè Rocabarra 68 s.r.l., al pagamento del saldo debitore dei conti correnti in essere presso la banca e relativi ai rapporti, terminati con passività, propri delle società Blue Fish s.p.a. e Pesclaudio s.p.a., la seconda incorporante la prima nel 1995, entrambe garantite dagli appellanti e nei limiti nominali dell’obbligazione accessoria secondo i tetti di Lire 4.200.000.000 e di Lire 2.500.000.000 (le sole tre predette persone fisiche).

Il ricorso di IMMOBILIARE KIRONE s.r.l., S.A., S.P.M., SC.Al., S.E., P.F. quali eredi di S.P. e SC.Al. anche in proprio è su sette motivi. Il ricorso di T.I., G.M.L., G.A. è affidato a sette motivi. Hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. IMMOBILIARE KIRONE s.r.l., S.A., S.P.M., SC.Al., S.E., P.F. quali eredi di S.P. e SC.Al. anche in proprio e T.I., G.M.L., G.A..

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Sul ricorso di IMMOBILIARE KIRONE s.r.l., S.A., S.P.M., SC.Al., S.E., P.F. quali eredi di S.P. e SC.Al. anche in proprio.

Con il primo motivo si deduce, sotto plurimi profili, l’omessa pronunzia di condanna dell’attrice banca alle spese del secondo grado in favore di S. e P., risultati vincitori sulla domanda di simulazione dell’atto costitutivo di Kirone e del trasferimento di quote a terzi e così la mancata riforma della sentenza del tribunale sul punto, in violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c..

Con il secondo motivo viene dedotta l’omessa riforma della sentenza di primo grado sul capo relativo alle spese attinenti alla domanda di simulazione e revocatoria avente ad oggetto il preliminare immobiliare del (OMISSIS) fra G.M.L. e Kirone s.r.l., da un lato e Gi.Er., dall’altro, doppia domanda respinta dal primo giudice, con conferma in appello, nonostante il gravame di Italfondiario, ma senza regolazione conseguente delle spese del primo grado.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’esorbitanza della decisione impugnata ove non ha tenuto conto che si era formato il giudicato sull’atto di vendita della nuda proprietà da G.M.L. a Kirone sugli immobili in (OMISSIS), senza che il punto, almeno implicitamente deciso nel senso del rigetto delle domande di simulazione e revocatoria da parte del tribunale, fosse stato investito da appello incidentale della banca; il tribunale aveva infatti respinto le analoghe domande sull’atto a valle, la cessione finale in preliminare del bene a Gi., dichiarandone la validità ed invece limitandosi ad una pronuncia di accoglimento con riguardo ad altri immobili.

Con il quarto motivo si censura l’accoglimento delle domande revocatorie concernenti i trasferimenti immobiliari in realtà non riproposte dalla BNL, con violazione degli artt. 342, 346, 163 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione.

Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’accolta revocatoria avente ad oggetto un atto di trasferimento immobiliare mal individuato nei suoi estremi relativi alle parti venditrici già nella citazione iniziale di BNL, con rettifica non tempestivamente intervenuta.

Con il sesto motivo viene censurata da Kirone, avendone interesse perchè convenuta in giudizio con l’azione revocatoria immobiliare, la sentenza per erronea reiezione dell’impugnazione delle appellanti G.- T. circa l’entità e la quantificazione del credito azionato da BNL nei loro confronti come fidejussori, fondato su supposti estratti conto, con saldaconto non probanti, senza che fossero stati versati in atti i contratti di conto corrente, nonchè vizio di motivazione.

Con il settimo motivo il ricorrente Kirone deduce la violazione di legge, quanto alla prova della scientia damni, e per essa società in capo al suo legale rappresentante, con vizio di motivazione, essendo errati gli indizi fondativi delle presunzioni affermate sul punto dal tribunale.

Sul ricorso di T.I., G.M.L., G.A..

Con il primo motivo si deduce, sotto plurimi profili, la violazione degli artt. 100, 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 50 TULB e art. 102 L.Banc., oltre che il vizio di motivazione, avendo errato la corte d’appello ove ha affermato agli atti gli estratti conto, ha giudicato sui soli saldaconto e così decidendo sull’azione revocatoria in assenza della prova del credito. Con il secondo motivo viene contestata la quantificazione del credito, in punto di determinazione degli interessi legali e dell’anatocismo, in quanto erroneamente i giudici del merito hanno escluso l’ammissibilità delle eccezioni di invalidità delle relative clausole, in mancanza di produzione dei contratti di conto corrente.

Con il terzo motivo viene contestata la validità ed efficacia delle due fidejussioni gravanti le persone fisiche e per come già costituite a vantaggio della banca per la garanzia dei debiti delle due società Blue fish e Pesclaudio, la seconda incorporante la prima, avendo la sentenza sommato i limiti di garanzia e così ascendendo il debito di firma alle finali Lire 4.967.163.639.

Con il quarto complesso motivo viene fatto valere in primo luogo il vizio di omesso rispetto del giudicato, ai sensi degli artt. 329, 333, 342, 346, 163 e 164 c.p.c. e art. 112 c.p.c., art. 2909 c.c. e vizio di motivazione con riguardo alla vendita della nuda proprietà da G.M.L. a Kirone s.r.l., perchè sul punto la sentenza del tribunale nulla aveva statuito, così dovendosi ritenere le rispettive domande implicitamente respinte, mentre la BNL avrebbe dovuto interporre allora appello, non coltivato (a); con riguardo alle vendite delle altre nude proprietà a Kirone, perchè nonostante l’accoglimento iniziale della domanda di simulazione degli atti da parte del tribunale, BNL non aveva riproposto la domanda di revocatoria in sede d’appello (b) (c).

Con il quinto motivo viene censurata l’erroneità della sentenza che ha pronunciato la revoca di un trasferimento di un atto mal individuato quanto alle parti venditrici.

Con il sesto motivo è dedotta la violazione di legge, oltre che il vizio di motivazione, in ordine alla prova dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria in capo alle disponenti G..

Con il settimo motivo si deduce la violazione di legge, quanto agli artt. 91 c.p.c. in punto di erronea mancata riforma della sentenza di primo grado che, dopo aver respinto la domanda di simulazione e revocatoria del preliminare fra G.M.L.-Kirone e Gi., ha però condannato anche le ricorrenti a rifondere al promittente acquirente le spese del giudizio avanti al tribunale, nonostante la domanda di riforma formulata in appello sul relativo capo.

1. Il primo motivo del ricorso S.- P. è fondato. La corte d’appello, nel riconoscere la infondatezza dell’azione di simulazione assoluta proposta da BNL avverso l’atto costitutivo della Kirone s.r.l. e della cessione di quote da questa società (rectius, dagli S.) a Consulenze Immobiliari SA ha erroneamente trascurato che la conseguente soccombenza doveva altresì far disciplinare le spese, sul punto, regolatrici del rapporto controverso, definito in riforma della statuizione di primo grado e palesemente con parte vincitrice S.- P.. Appare dunque corretto che si dispieghi il sindacato della Corte di cassazione volto ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass.15317/2013), dovendo pertanto – in sede di rinvio – rideterminarsi le spese del complessivo giudizio di merito in favore degli S.- P..

2. Il secondo motivo del ricorso Kirone e il settimo motivo del ricorso G.M.L.), da riunire perchè omogenei, sono fondati. Invero, la corte d’appello ha respinto l’appello di Italfondiario, osservato che Unicredito gestione crediti s.p.a. (subentrata a BNL) nemmeno aveva proposto sul punto appello incidentale, con riguardo all’azione di simulazione del preliminare di vendita immobiliare di G.M.L. e Kirone verso Gi., negando altresì fondamento alla subordinata azione revocatoria. La corretta regolazione delle spese del grado non si è però accompagnata a coerente statuizione circa le spese di primo grado, all’esito del quale pure le stesse domande erano state ritenute dal tribunale infondate. Il nuovo regolamento delle spese di primo grado si imponeva peraltro come effetto dell’impugnazione incidentale spiegata da G. e Kirone (sul citato appello), poichè condannati tra gli altri in solido, ma erroneamente, verso Gi., la controparte del preliminare uscito indenne dalle censure della banca. Può infatti ripetersi che “la soccomben.za, ai fini della liquidazione delle pese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicchè viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. 15483/2008, 11423/2016), essendo contraddittoria la sentenza ove essa ha omesso ogni esplicitazione delle ragioni di non intervento correttivo della statuizione di primo grado, dopo averne confermato il dictum e benchè sollecitata in tal senso. Su tale punto dovrà riemettersi decisione conforme al suesposto principio.

3. Il terzo motivo del ricorso S.-Kirone e il quarto motivo sub a) del ricorso T.- G., da trattare congiuntamente perchè identici, sono fondati. Si osserva invero che il tribunale aveva esplicitamente pronunciato – secondo la ricostruzione della sentenza qui impugnata – la simulazione assoluta e la conseguente nullità -, quanto agli atti dispositivi immobiliari, di due soli contratti, aventi ad oggetto gli immobili di foro (OMISSIS). Per entrambi si trattava della cessione della nuda proprietà, rispettivamente da G.A. e G.A. e G.M.L. alla Kirone s.r.l. Il terzo atto era in realtà parte di una vicenda che aveva condotto al preliminare di vendita da G.L. e dalla Kirone a favore di Gi. dei propri diritti immobiliari su appartamento in (OMISSIS), dopo che la piena proprietaria di tali due cespiti, G.M.L., aveva nel frattempo scorporato la nuda proprietà in favore di Kirone. Il tribunale non si è pronunciato su tale anteriore trasferimento, sul quale invece è intervenuta la corte d’appello e però senza che risulti essere stata idoneamente sollecitata da un’impugnativa di BNL che, nelle conclusioni riportate in sentenza, ha chiesto la espressa conferma della pronuncia di primo grado, nè risulta sul punto un suo appello incidentale. Anche dunque a voler considerare l’accertamento della validità del preliminare immobiliare, quale statuizione del tribunale, contenente l’implicito assorbimento della questione della inefficacia dell’atto presupposto, cioè la cessione della nuda proprietà a Kirone, spettava alla banca almeno riproporre la domanda, sotto forma di richiesta espressa di decisione, come invece escluso dalle citate conclusioni adesive alla sentenza di primo grado. Tanto più che la mancata impugnazione da parte della banca della decisione sulla seconda cessione ragionevolmente rende indiscutibile anche l’implicita pronuncia sulla prima. Può pertanto dirsi violato il principio per cui qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso una questione logicamente preliminare, i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l’ingiustizia della decisione, possono anche non concernere il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l’appellante abbia riproposto, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata (Cass. 22954/2011), ma nel caso nemmeno tale tipo di difesa è stato esplicitato. Occorre allora ribadire che “per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., l’appellante ha l’onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di riaprire la discussione e di chiederne il riesame al giudice superiore, e sollecitando la decisione su di esse.” (Cass. 9878/2005, 830/2006, 10796/2009). L’accoglimento dei motivi determina, sul punto, la cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio ed ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè sulla domanda di revocatoria come sopra descritta la corte d’appello non poteva pronunciarsi.

4. Il quarto motivo del ricorso S.-Kirone e il quarto motivo sub b) e c) del ricorso T.- G., del tutto convergenti e da trattare in via congiunta, sono infondati. La corte d’appello, nel ricostruire la domanda della banca in primo grado, dà conto che l’azione revocatoria ordinaria venne promossa in via subordinata all’azione di simulazione, risultata accolta dal tribunale, con assorbimento dell’altra e che tuttavia, dal tenore della comparsa di costituzione in appello ed avendovi trovato trattazione esplicita, emerge la corrispondente volontà di riproposizione, negli stessi termini, e dunque all’evidenza qualora – come poi avvenuto – fosse stata accolta l’impugnativa sul punto della simulazione. Distinguendo dunque la sorte del preliminare fra le parti G.M.L.-Kirone e Gi., non affetto da alcuna simulazione – revocatoria a detta del tribunale e sul punto non colpito dall’appello della banca, con sentenza passata in giudicato a detta della corte milanese (come appena visto sub punto 3), altrettanto non poteva predicarsi per le altre azioni revocatorie, secondo le emergenze processuali. Osserva il Collegio che tale parte della sentenza è dunque corretta, pur con la precisazione di dover lasciare intatta la portata dell’accoglimento del terzo motivo S.-Kirone e del quarto sub a) di T.- G., sopra trattato. Va invero dato corso all’indirizzo per cui “L’appellato che ha visto accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d’appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest’ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell’impugnazione.” (Cass. 7457/2015, 8854/2007), ma certamente bastando – come avvenuto nella vicenda – che la trattazione dell’istituto giuridico a supporto dell’azione, nel caso l’art. 2901 c.c., abbia rinvenuto adeguata illustrazione nel suo fondamento concreto, logicamente tale difesa non potendosi che connettere all’intento di evitare qualsiasi effetto caducatorio.

5. Il quinto motivo del ricorso S.-Kirone e il quinto motivo del ricorso T.- G., identici e da trattare in via congiunta, sono infondati. Appare invero evidente, dal tenore della sentenza impugnata, che vi sia stato, ad opera della BNL, un mero errore materiale nella formulazione della domanda, senza che esso abbia spiegato – nel corso dell’intero processo – alcuna influenza sull’effettiva individuazione dell’atto controverso, come correttamente chiarito in motivazione. In più punti la corte d’appello, spiegando di aver ben compreso le imprecisioni della sentenza di primo grado e di alcuni atti difensivi, dà conto della natura della disposizione patrimoniale (cessione delle nude proprietà), della data dell’atto notarile e del bene scambiato in favore dell’esatto acquirente (Kirone s.r.l.), apparendo perciò irrilevante l’originaria menzione, al posto delle alienanti G.A. e G.M.L., dei loro genitori G.C. e T.I. (in capo ai quali era rimasto l’usufrutto di (OMISSIS)). E d’altronde può dirsi invero che non ricorre novità della domanda se essa resta comunque compresa in quella originaria, ove fondata – come nella specie – su fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, nonchè per la riferibilità soggettiva essenziale (qui, l’acquirente), da quelli già prospettati ed avendo l’indicazione progressiva in corso di giudizio il solo scopo di precisarne o restringerne il petitum, in tal modo risolvendosi in una mera rettifica conseguente alla correzione dell’errore materiale commesso nella redazione della citazione (Cass. 25473/2010).

6. Il settimo motivo del ricorso Kirone e il sesto motivo del ricorso T.- G. sono inammissibili, opponendosi alle censure il principio, cui va data continuità, per cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”. (Cass. 17327/2011, 27546/2014, 5618/2016).

7. Il sesto motivo del ricorso Kirone e il primo motivo del ricorso T.- G. sono fondati. La censura ha per oggetto la prova documentale del credito bancario, la cui affermazione ad opera della sentenza impugnata decisivamente discende dalla affermata produzione in giudizio di “estratti conto”, circostanza che risulta appropriatamente contestata dai ricorrenti i quali invece sostengono che detta banca abbia solo versato in atti “estratti di saldoconto”, di questi impugnandone ogni valore probatorio. Infatti, pur dandosi atto che la mancata costituzione nel presente giudizio da parte di BNL e l’omessa acquisizione del fascicolo d’ufficio secondo la richiesta ex art. 369 c.p.c. precludono un esame più completo delle produzioni espletate dalla banca nei giudizi di merito, la doglianza – per come posta – impone al Collegio di verificare comunque, dall’esame diretto e possibile degli atti e dato il tipo di vizio dedotto, se la questione non fosse stata dedotta in termini tali da imporre alla Corte d’appello di Milano una motivazione sulla natura della documentazione prodotta. E a tale conclusione può ragionevolmente pervenirsi in quanto i ricorrenti, negli atti di costituzione in sede d’appello, hanno per un verso reiteratamente opposto l’insufficienza dei saldoconto bancari a provare il credito, segnalando la mancanza degli estratti conto e, per altro verso, ripreso in quella sede (come anche in questa) gli atti della banca, trascrivendone la narrativa delle difese e l’elenco dei documenti prodotti, anche in primo grado, in cui si descrivono solo “gli estratti autentici dei saldaconti”, facendo difetto nel giudizio estratti conto e contratti di conto corrente. Tale complessa circostanza avrebbe dovuto sollecitare la corte d’appello ad una puntuale qualificazione, invece del tutto mancata, del limite probatorio che quei documenti pativano rispetto alla dimostrazione della correttezza di imputazione e della esattezza finale del saldo passivo, riferito ad obbligazione di garanzia in capo ai ricorrenti T.- G., fidejussori dei debitori principali.

Se è vero infatti che “la L. 7 marzo 1938, n. 141, art. 7 limita il valore probatorio dell’estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziarlo, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.” (Cass. 6705/2009, 7549/2005) e che “Nel procedimento a cognizione piena introdotto con l’opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., il certificato di saldaconto (a differenza di quanto previsto per la fase monitoria dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 50 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ha valore indiziario e può assolvere l’onere della prova dell’ammontare del credito in forza della clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell’art. 2698 c.c., in quanto non integrante una non consentita inversione dell’onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, nè un aggravamento eccessivo dell’esercizio del diritto.” (Cass. 25857/2011), occorre considerare che nella fattispecie non risultano prodotti i contratti di conto corrente, il debito perseguito dalla banca non era sorto in capo al cliente trattandosi di debitori fidejussori dei titolari dei conti correnti in passivo, sulla eccepita non produzione degli estratti conto la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi prospettando nella sostanza una forza probatoria non correttamente attribuita ai saldaconto, confusi con i primi, nè la corte ha motivato sui saldaconto conferendo ad essi un valore indiziario.

8. Il secondo motivo del ricorso T.- G. è fondato. Sia la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia la loro corresponsione debitoria a tasso ultralegale sono state erroneamente giudicate compatibili dalla corte d’appello con la mera non contestazione ad opera dei garanti, in corso di rapporto e a prescindere da una pattuizione scritta originaria, pur eccepita come assente, dunque in quanto meramente risultanti per dati finali di sintesi dai documenti prodotti da BNL, diversi dai contratti di conto corrente intrattenuti con le società garantite. Si tratta di conclusione non condivisibile. Va in primo luogo ribadito che “la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell’art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perchè l’unilaterale comunicazione del tasso d’interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall’art. 1284 c.c.” (Cass. 17679/2009, 23971/2010). D’altronde, di recente questa Corte ha statuito che “il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio, anche in sede di gravame, la sua nullità solo parziale, ma non può dichiararla in sentenza ove le parti, all’esito di tale indicazione, omettano di proporre, anche, per la prima volta, con l’appello, un’espressa, corrispondente domanda di verificazione, mancando la quale, l’accertamento contenuto nella sentenza che rigetta la domanda di nullità totale è idoneo a produrre l’etto di un giudicato preclusivo anche con riguardo alla nullità parziale.” (Cass. 2910/2016). Orbene, nella vicenda i ricorrenti hanno puntualmente rilevato che già la mancanza dei contratti di conto corrente precludeva un qualunque controllo sia sui tassi extralegali sia sull’anatocismo, ciò implicando una quantificazione che, ratione temporis, faceva ragionevolmente presumere l’esorbitanza del computo dai limiti sopra ricordati, inoltre concorrendo al medesimo errore della sentenza impugnata altresì il rilevato difetto di una pattuizione scritta, com’era invece onere della banca dimostrare fosse avvenuto. Ne discende che ben può ritenersi esclusa, e fondatamente, l’idoneità del riferimento alla piazza quale criterio di determinazione degli interessi ultralegali, in conformità a pacifico indirizzo interpretativo di questa Corte: “In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.” (Cass. 22179/2015, 12276/2010).

9. Il terzo motivo del ricorso T.- G. è infondato, laddove correttamente la sentenza ha interpretato la clausola contrattuale (afferente alla fidejussione prestata nel 1987 a favore della Blue Fish s.p.a.) che prevedeva il trasferimento della garanzia a chiunque fosse subentrato nei rapporti con la banca, siccome non vessatoria. La piena liceità risultava invero sia dall’impegno circoscritto ad un importo determinato (fino a 4.200.000.000 Lire), sia dalla neutralità della incorporazione di Blue Fish nella Pesclaudio s.p.a. (a sua volta già garantita dai medesimi fedejubenti per Lire 2.500.000.000), essendosi così realizzato nel 1995 un fenomeno analogo nella ratio alla successione contrattuale propria della circolazione d’azienda di cui all’art.2558 c.c., senza limitazioni della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, ben potendo dunque le due garanzie cumularsi nei tetti rispettivi originari. Ne consegue che la garanzia prestata per i debiti di Blue Fish non doveva essere limitata all’importo del passivo esistente al momento della incorporazione, nè d’altra parte la banca, consapevole dello stato di dissesto delle società garantite, doveva acquisire il consenso dei fidejussori, ove avesse voluto erogare nuovo credito alla Pesclaudio ed ai sensi dell’art. 1956 c.c., tanto più che la presunzione di conoscenza da parte dei fideiussori delle condizioni delle società di famiglia appare congruamente motivata e come tale, in questa sede, insindacabile.

Conclusivamente, questa Corte:

A) accoglie il terzo motivo del ricorso S.-Kirone e quarto motivo sub a) del ricorso T.- G., per essi cassando senza rinvio;

B) dichiara inammissibili i motivi settimo del ricorso Kirone e sesto del ricorso T.- G.;

C) dichiara infondati i motivi quarto del ricorso S.-Kirone e quarto sub b) e c) del ricorso T.- G., quinto del ricorso S.-Kirone e quinto del ricorso T.- G., terzo del ricorso T.- G.;

D) accoglie i motivi primo del ricorso S.- P., secondo del ricorso Kirone e settimo del ricorso G., secondo del ricorso T.- G., sesto del ricorso Kirone e primo del ricorso t.- G. e conseguentemente cassa con rinvio, anche per la liquidazione delle spese.

PQM

A) accoglie il terzo motivo del ricorso S.-Kirone e quarto motivo sub a) del ricorso T.- G., per essi cassando senza rinvio;

B) dichiara inammissibili i motivi settimo del ricorso Kirone e sesto del ricorso T.- G.;

C) dichiara infondati i motivi quarto del ricorso S.-Kirone e quarto sub b) e c) del ricorso T.- G., quinto del ricorso S.-Kirone e quinto del ricorso T.- G., terzo del ricorso T.- G.;

D) accoglie i motivi primo del ricorso S.- P., secondo del ricorso Kirone e settimo del ricorso G., secondo del ricorso T.- G., sesto del ricorso Kirone e primo del ricorso t.- G. e conseguentemente cassa con rinvio, anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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