Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19369 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 23092-2015 proposto da:

C.C. & C. SAS, in persona del legale rappresentante

pro tempore, C.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CARLO PONIA, 4, presso lo studio dell’avvocato VIRGILIO TERZOLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIANO PIERPAOLI giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LUMINARI & C. SAS DI B.F., F. E F., in

persona del soci accomandatari e legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SCHIADA’ BARBARA gusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. SERVELLO

GIANFRANCO che visti gli artt. 42 e 47 c.p.c. chiede che la Corte di

Cassazione in camera di consiglio, dichiari inammissibile il

ricorso; avverso l’ordinanza n. R.G. 400705/2012 del Tribunale di

ANCONA, depositata il 03/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p.1. La società C.C. & s.a.s. e C.C. in proprio hanno proposto istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. contro la Luminari & C. s.a.s. di B.F., F. e F. avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 3 settembre 2015, con la quale, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 2 settembre 2015, quel Tribunale – provvedendo su un’istanza di sequestro conservativo, proposta dalla società intimata nel giudizio di merito pendente a seguito delle opposizioni ad un decreto ingiuntivo, ottenuto da detta società contro gli intimati e quiescente in stato di sospensione ai sensi dell’art. 295 per asserita pregiudizialità di altro giudizio pendente preso la Corte di Cassazione – ha dichiarato inammissibile l’istanza di sequestro, dopo avere disatteso l’eccezione di incompetenza a provvedere su di essa formulata dai ricorrenti, sotto il profilo che la competenza cautelare sarebbe stata della Corte di Appello di Ancona, che aveva pronunciato la sentenza assoggetta al ricorso per cassazione.

p.2. Al ricorso per regolamento ha resistito con memoria l’intimata, chiedendo rigettarsi il ricorso.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p.1. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, adducendo: a) che il regolamento di competenza non è ammissibile contro i provvedimenti che autorizzano o negano il sequestro conservativo per l’evidente loro difetto di definitività e decisorietà; b) che nella specie difetterebbe l’interesse a ricorrere; c) che frattanto la Corte di Cassazione ha deciso con la sentenza n. 60 del 2016 l’impugnazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Ancona.

p.2. In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso è improcedibile, in quanto parte ricorrente non ha prodotto copia autentica del provvedimento impugnato, bensì soltanto la copia comunicatagli dalla cancelleria a mezzo PEC, sulla quale, però, non risulta alcuna attestazione di autenticità e ciò neppure ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, commi 1, 2 e 3, convertito nella L. n. 221 del 2012 (modificata dalla L. n. 114 del 2014, art. 4, comma 2, e dalla L. n. 132 del 2015, art. 19, comma 1) e del D.L. n. 90 del 2014, art. 44, conv. nella citata L. n. 114.

p.3. Il ricorso, in ogni caso, sarebbe stato inammissibile, in quanto avverso i provvedimenti cautelari che decidono affermativamente o negativamente sulla competenza il ricorso per regolamento di competenza non è ammissibile, secondo consolidato orientamento di questa Corte (ex multis, Cass. sez. un. n. 18189 del 2013, secondo cui: “In tema di procedimenti cautelati è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perchè l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi”). Orientamento su cui non incide Cass. sez. un. n. 1914 del 2016, le cui considerazioni ricostruttive del significato dell’art. 111 c.p.c., comma 7 sono giuocate sulla peculiarità del microsistema degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., come espressamente risulta dalla proclamazione della motivazione, là dove essa parla di “ipotesi particolarissima, essenzialmente connessa all’assoluta novità che il meccanismo costituito dagli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. rappresenta nel nostro ordinamento” e, quindi, espressamente dichiara che “pertanto, pur nella doverosa considerazione dei principi deducibili dalla cospicua giurisprudenza di legittimità e costituzionale sviluppatasi con riguardo al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., alle sue finalità ed ai suoi presupposti, occorre, affinchè il discorso, rimanendo su di un piano astratto e perciò necessariamente generico, non risulti alla fine aporetico, contemplare anche la particolare situazione processuale in cui il problema si pone, in ragione delle sue indiscutibili peculiarità”. In tal modo è manifesto che le successive considerazioni sul concetto di decisorietà e detinitività, svolte dalle Sezioni Unite sono relative esclusivamente al contesto normativo su cui esse sono intervenute.

Ne segue che non ne risulta recuperata la prospettiva, un tempo argomentata ed accettata da risalente giurisprudenza della Corte, che l’accesso al rimedio dell’art. 111 Cost., comma 7, sui provvedimenti cautelari, di “merito” e di “competenza”, possa giustificasi sotto il profilo della negazione del diritto processuale ad ottenere la misura cautelare con la specifica azione cautelare esercitata.

Sicchè è sempre fermo il principio di diritto di cui al ricordato orientamento.

p.4. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile l’istanza di regolamento di competenza. Condanna alle spese in euro quattromilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile-3, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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