Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19369 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 26/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15568/2015 proposto da:

CUKI COFRESCO SPA in persona del legale rappresentante Dott.

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8,

presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ENRICO PONZONE giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA in persona dell’Avv. A.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CATINELLI per delega;

udito l’Avvocato FILIPPO SCIUTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 28 marzo 2008 il Tribunale di Torino ingiungeva a Comital Cofresco S.p.A. (oggi Cuki Cofresco S.p.A.) di pagare ad Axa Assicurazioni S.p.A. la somma di Euro 29.158,38, oltre a interessi del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ex art. 86 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale) dall’8 ottobre 2007 al saldo; il predetto importo era stato corrisposto all’Amministrazione doganale (Dogana di Trieste) dalla compagnia che aveva assicurato, con polizza fideiussoria, il versamento dei tributi doganali relativi ad importazioni effettuate dalla Comital Cofresco per tramite dello spedizioniere For Trans S.r.l..

Avverso il predetto provvedimento monitorio proponeva opposizione l’intimata, contestando la propria legittimazione passiva e la sussistenza del credito; l’assicurazione opposta insisteva nella propria pretesa creditoria.

Il Tribunale di Torino accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo con sentenza n. 5265 del 30 luglio 2012, oggetto di impugnazione della Axa Assicurazioni e di appello incidentale della Comital Cofresco.

La Corte d’appello di Torino riformava la decisione di primo grado, rigettando l’opposizione e confermando il provvedimento monitorio n. 218 del 2008.

Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale ha riportato circostanze ritenute pacifiche in giudizio: la ricorrente ha acquistato merce in Turchia e l’impresa fornitrice ha individuato e incaricato lo spedizioniere SDL Port S.r.l. perchè curasse il trasporto in Italia, provvedendo anche alle operazioni di sdoganamento; quest’ultimo, non ammesso alla possibilità del versamento differito o periodico delle imposte doganali, ha richiesto e ottenuto da Comital Cofresco il versamento dell’importo necessario al pagamento immediato dei dazi di importazione; per la merce, importata e consegnata a Cuki Cofresco, non sono state pagate le imposte doganali, nè dallo spedizioniere, nè dall’importatore; per recuperare gli importi dovuti, l’Amministrazione doganale ha dapprima individuato in For Trans S.r.l. lo spedizioniere che aveva compiuto le operazioni di importazioni e che era tenuto in solido con il destinatario delle merce e, poi, ha escusso la polizza fideiussoria rilasciata da Axa Assicurazioni per garantire il pagamento differito o periodico delle imposte doganali da parte dello spedizioniere.

Dalle risultanze istruttorie (e, segnatamente, dall’esame delle bollette doganali di sdoganamento della merce e dall’indicazione dei dati dei conti accesi per il pagamento differito dei dazi D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ex art. 79) la Corte di merito ha desunto che proprio lo spedizioniere For Trans (avente lo stesso legale rappresentante di SDL Port S.r.l.) aveva eseguito le operazioni di importazione ed era indicato come “obbligato principale”.

Conseguentemente, la Corte d’appello torinese ha statuito che l’obbligo solidale di pagamento dei dazi di importazione spettasse, oltre che al destinatario della merce, allo spedizioniere For Trans. Poichè l’adempimento di quest’ultimo era garantito dalla polizza fideiussoria emessa da Axa Assicurazioni, il fideiussore aveva il diritto di surrogarsi nei diritti vantati dall’Agenzia delle Dogane nei confronti di Cuki Cofresco, coobbligata al pagamento in quanto importatrice della merce D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 38 (Cass., Sez. U., Sentenza n. 499 del 15/01/1993, Rv. 480281-01: “Quando lo spedizioniere doganale, nell’eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorchè in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest’ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 78 e 79, stipulando all’uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l’obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall’Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949 – 1951 c.c.) nei confronti del proprietario-importatore, il quale, nonostante il ricorso all’attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell’obbligazione garantita, mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla Dogana le somme ricevute dall’importatore, giacchè la circostanza interferisce non sul debito d’imposta o sulla fideiussione, ma nel rapporto interno fra spedizioniere ed importatore medesimi”; analogamente, Cass., Sez. U., Sentenza n. 500 del 15/01/1993, Rv. 072455-01).

La Cuki Cofresco impugna la sentenza n. 172 del 30 gennaio 2015 della Corte torinese proponendo ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la Axa Assicurazioni resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, per avere la Corte d’appello ritenuto che le operazioni doganali assoggettate a tributo siano state compiute da For Trans, soggetto assicurato da Axa Assicurazioni, anzichè da SDL Port e, conseguentemente, per aver riconosciuto alla compagnia assicuratrice il diritto di surrogarsi in un debito in realtà inesistente.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole, richiamando l’art. 360 c.p.c., n. 3, della “erronea determinazione degli importi richiesti in decreto ingiuntivo”, sostenendo che l’istanza monitoria, poi accolta e confermata dalla Corte territoriale, avrebbe operato un illegittimo computo di interessi anche sull’ammontare degli interessi pagati all’Amministrazione doganale.

Con il terzo motivo la Cuki Cofresco reitera la propria “eccezione di carenza di legittimazione passiva” lamentando “violazione di norme di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5)”, per avere la Corte d’appello omesso di esaminare e decidere la suddetta eccezione.

Con il quarto motivo si denuncia, richiamando l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione delle norme sul procedimento monitorio (segnatamente, liquidità del credito e prova scritta) e l’omessa motivazione su tale specifico motivo dell’appello incidentale.

2. Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente poichè entrambi denunciano presunti errori della Corte riguardo all’individuazione dello spedizioniere doganale al quale la Cuki Cofresco (già Comital Cofresco) aveva affidato l’incarico di procedere alle operazioni doganali di importazione: in particolare, nella tesi della ricorrente, le risultanze istruttorie dimostravano in maniera inequivoca che l’incarico di spedizioniere doganale era stato assunto dalla sola SDL Port e non poteva ravvisarsi alcuna delega conferita alla For Trans, le cui obbligazioni tributarie erano state garantite dalla Axa Assicurazioni; conseguentemente, il giudice di merito avrebbe dovuto escludere la sussistenza del credito azionato dall’assicuratore nei confronti della stessa Cuki Cofresco.

I motivi sono inammissibili perchè con essi si deduce genericamente la violazione di norme di legge nemmeno indicate nella rubrica e unitariamente accumulate nel testo come “violazione di tutte le norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 c.p.c. e segg.”.

In proposito si osserva che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo ex art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016, Rv. 642805-02); inoltre, “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale… non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa” (Cass., Sez. L., Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585-01)

Oltre a ciò, la parte ricorrente mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice dì merito e, così, a realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690-01).

Sono sintomatiche di tale intento le espressioni impiegate da Cuki Cofresco – con le quali ci si duole di un esame “sommario e impreciso” della fattispecie in esame, effettuato “in netto contrasto con la documentazione prodotta”, incorrendo in un “macroscopico errore di diritto” – volte a riaffermare (mediante richiamo del materiale probatorio e del contenuto delle bollette doganali) che a For Trans non era stato dato incarico di eseguire le operazioni doganali, che lo spedizioniere designato era SDL Port, che l’Amministrazione delle Dogane non aveva individuato in For Trans lo spedizioniere tenuto al pagamento dei dazi, che Axa Assicurazioni aveva indebitamente pagato le imposte per conto di For Trans con riguardo a operazioni compiute in realtà da SDL Port, che la sottoscrizione della bolletta doganale da parte di SDL Port attribuiva a questa e non ad altri la natura di spedizioniere, che l’assicurazione era incorsa in errore pagando il debito, che conseguentemente nessuna surroga poteva effettuarsi nei confronti di un soggetto non coobbligato, ecc..

Si tratta, evidentemente, di profili di fatto contrapposti all’accertamento della Corte d’appello, la quale, con valutazione insindacabile perchè riservata al giudice di merito, ha motivatamente ritenuto – dando atto di un minuzioso esame della documentazione prodotta (pagina 13) – che proprio For Trans fosse lo spedizioniere che aveva eseguito le operazioni di sdoganamento della merce (“nel presente caso l’imputazione alla For Trans dell’operazione doganale emerge con evidenza dalla citata bolletta doganale”).

Anche la censura relativa al lamentato vizio di motivazione è inammissibile.

In primis, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, consente di denunciare in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01).

Al contrario, la sentenza impugnata riporta una dettagliata motivazione della decisione che illustra chiaramente il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

Inoltre, la Corte territoriale ha fatto applicazione di principi giurisprudenziali correttamente richiamati: “Allorchè lo spedizioniere doganale, nell’eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, si avvale della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali ai sensi del T.U. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 78 e 79, stipulando all’uopo una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione, la società di assicurazione, che ha prestato la fideiussione ed ha pagato i tributi medesimi, ha diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949-1951 c.c.) nei confronti del proprietario importatore, il quale, nonostante il ricorso all’attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), rimane soggetto passivo del rapporto tributario e quindi dell’obbligazione garantita” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1885 del 28/01/2013, Rv. 625057-01), mentre “non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla Dogana le somme ricevute dall’importatore, giacchè la circostanza interferisce non sul debito d’imposta o sulla fideiussione, ma nel rapporto interno fra spedizioniere ed importatore” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 499 del 15/01/1993, Rv. 480281-01).

3. Il secondo motivo – concernente la pretesa “erronea determinazione degli importi richiesti in decreto ingiuntivo” per essere stati computati gli interessi sugli interessi già pagati all’Amministrazione delle Dogane – è infondato.

La ricorrente sostiene che “gli interessi ultra legali siano dovuti solo sull’importo della tassa doganale e non anche sugli interessi corrisposti alla Dogana da parte del fideiussore essendo, al più, su tale somma dovuti gli interessi al tasso legale” e che, nel caso de quo, si sarebbe determinata una “sorta di anatocismo”.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale la società di assicurazioni che ha stipulato con lo spedizioniere doganale una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione, se escussa dall’amministrazione, ha diritto di surrogazione e regresso nei confronti del proprietario importatore anche per la corresponsione degli interessi, dal giorno dell’avvenuto pagamento, nella misura fissata dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 86 (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17266 del 05/12/2002, Rv. 559001-01).

Applicando tale orientamento, la Corte di merito ha ritenuto dovuti gli interessi D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 86 e, con riguardo all’asserito anatocismo, ha richiamato la regola di carattere generale enunciata dall’art. 1283 c.c., che trova applicazione anche nei rapporti tributari doganali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20360 del 20/9/2006, Rv. 594475-01): la menzionata disposizione stabilisce che gli interessi scaduti da almeno sei mesi possano produrre a loro volta interessi dal giorno della domanda giudiziale (ed è tale il ricorso per ingiunzione).

4. E’ inammissibile – per violazione del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c.) – anche il quarto motivo, con cui si lamentano la violazione delle regole del procedimento monitorio e l’omessa motivazione su tale specifico motivo dell’appello incidentale.

Per denunciare la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, il ricorrente, in ossequio al suddetto principio, è onerato di riportare compiutamente i motivi nella loro integralità nel ricorso, in modo da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133-01).

Analogamente, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, che le istanze avanzate nel merito siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettate (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6361 del 19/03/2007, Rv. 596820-01).

5. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 4.800,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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