Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19368 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 9483-2015 proposto da:

AQUILA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCESCO RANIUNDO, ANTONELLA FAIETA giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURATORI DEI LLOYD’S, che hanno assunto il rischio di cui alla

polizza n. (OMISSIS), in persona del Procuratore Speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. G. B. TIEPOLO 4, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMILIANO DI MARTINO giusta procura in calce alla

comparsa di costituzione;

– resistente –

e contro

B.E., T.M., D.L.O., BANCA POPOLARE

DELL’EMILIA ROMAGNA;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. U. DE

AGUSTINIS, che conclude pertanto, perchè la Corte di Cassazione,

pronunciando sul ricorso per regolamento di competenza proposto da

l’Aquila srl, lo dichiari inammissibile;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata il

20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La s.r.l. Aquila ha proposto, contro la s.r.l. Fidelitas Network, gli Assicuratori dei Lloyd’s di (OMISSIS), B.E., O.L. e T.M., istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 23 ottobre 2014 del Tribunale di Bergamo, con la quale, dopo avere disposto, per quello che si legge nel provvedimento, la separazione dei tre distinti rapporti processuali oggetto del processo cumulativo davanti ad esso pendente con il numero di ruolo (OMISSIS), quel tribunale ha dichiarato, riguardo ad uno di essi, quello tra la ricorrente e gli Assicuratori dei Lloyd’s di (OMISSIS), la litispendenza rispetto ad altra causa pendente davanti al Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona.

p.2. Il giudizio nel quale l’ordinanza è stata emessa è stato introdotto dalla Fidelitas Network contro il Decreto Ingiuntivo n. 1327 del 2014, ottenuto dalla s.r.l. Aquila per il pagamento di fatture emesse per servizi di custodia e trasporto espletati, negli anni dal (OMISSIS), in favore dell’opponente – quale società in possesso della licenza ex art. 115 T.U.L.P.S. – ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. e del D.M. n. 269 del 2010. Nell’opposizione al decreto la Fidelitas ha svolto, ai sensi dell’art. 1705 c.c., comma 2, una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni sofferti dai propri clienti ed inoltre domanda di risarcimento danni all’immagine, in relazione alla vicenda dell’asporto – in data (OMISSIS) – da parte di malviventi dei valori trasportati su un furgone blindato della ricorrente, equipaggiato dai suoi dipendenti B., D.L. e T.. La Fidelitas ha chiesto, altresì, la compensazione delle somme reciprocamente dovute per le causali dedotte.

p.3. Nella comparsa di costituzione depositata in replica all’opposizione l’Aquila, oltre a contestare nel merito la fondatezza dell’opposizione e le riconvenzionali, ha chiesto di chiamare in causa in garanzia gli Assicuratori dei Lloyd’s di (OMISSIS) ed i suoi tre dipendenti. Inoltre, ha addotto di avere convenuto dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, i detti Assicuratori nel (OMISSIS), chiedendo, in ragione della pregressa comunicazione stragiudiziale da parte loro che il sinistro occorso non sarebbe stato indennizzato, l’accertamento dell’operatività di una polizza assicurativa per la responsabilità civile con essi stipulata nel (OMISSIS).

Sulla base di tali deduzioni l’Aquila, dopo avere precisato che quel Tribunale aveva declinato la propria competenza con ordinanza del 13 febbraio 2013 e che avverso di essa era stato proposto da essa istante regolamento di competenza davanti a questa Corte, chiedeva dichiararsi ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c., la litispendenza e/o connessione del giudizio con quello introdotto davanti a quel Tribunale e oggetto di regolamento di competenza.

p.4. Dopo un primo provvedimento che negava l’autorizzazione alla chiamata in causa, il Tribunale bergamasco ha autorizzato le chieste chiamate ed avendovi la qui ricorrente provveduto si costituivano:

a) gli Assicuratori Loyd’s di (OMISSIS), che, oltre a contestare nel merito la domanda, in via pregiudiziale eccepivano: al) la litispendenza fra la domanda di garanzia nei loro confronti svolta e quella proposta davanti al tribunale abruzzese; a2) la pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., di quella causa, con conseguente necessità di sospensione, previa separazione del giudizio sulla domanda di garanzia oggetto della chiamata in causa; a3) l’improcedibilità e/o improponibilità della domanda di garanzia ai sensi di clausole contrattuali; a4) l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo sulla detta domanda, a beneficio in alternativa di quella del Tribunale di Milano o di Napoli, in forza dell’art. 22 delle condizioni generali di polizza;

b) il B., eccependo in rito la sussistenza sulla domanda di garanzia della competenza per materia e territorio del Tribunale di Teramo in funzione di giudice del lavoro (davanti al quale pendeva giudizio sul licenziamento comminatogli in relazione alla vicenda dall’Aquila), oltre a contestare la fondatezza della domanda nel merito;

c) il D.L., licenziato dall’Aquila (senza impugnativa del licenziamento), eccependo in rito anch’egli la sussistenza sulla domanda di garanzia della competenza per materia e territorio del Tribunale di Teramo in funzione di giudice del lavoro;

d) il T., contestando l’ammissibilità e fondatezza della riconvenzionale di risarcimento danni della Fidelitas per la perdita dei valori ed in via subordinata eccependo la competenza territoriale del Tribunale di Chieti.

p.5. Con l’ordinanza oggetto dell’istanza di regolamento di competenza il Tribunale di Bergamo ha disposto “la separazione dei rapporti processuali pendenti da un lato tra Fidelitas Network s.r.l. e Aquila s.r.l., dall’altro lato tra Aquila s.r.l., Assicuratori dei Lloyd’s, a Aquila s.r.l. e Ermanno B., T.M., D.L.O.”. Ha, quindi, dichiarato “quanto ai rapporti tra Aquila s.r.l. e Assicuratori dei Lloyd’s, la litispendenza della presente causa con quella promossa da Aquila s.r.l. avanti il Tribunale di Chieti R.G. n. 7689/2014, implicando raccoglimento della domanda di garanzia l’accertamento dell’operatività della polizza, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo limitatamente a questo rapporto. In fine, dopo aver rilevato che allo stato degli atti non era chiaro, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., dove fosse sorto il rapporto di lavoro fra la s.r.l. Aquila ed i lavoratori terzi chiamati, avendo il T. indicato il Tribunale di Chieti ed il B. ed il D.L. quello di Teramo, ha rinviato all’udienza del 9 dicembre 2014 il giudizio quanto alle cause relative al rapporto fra Fidelitas Network e s.r.l. Aquila e al rapporto fra quest’ultima e i tre lavoratori al fine di stabilire la competenza territoriale del giudice del lavoro.

p.6. All’istanza di regolamento di competenza hanno resistito con separate memorie gli Assicuratori dei Lloyd’s di (OMISSIS), la Fidelitas Network s.r.l. e ciascuno dei tre lavoratori.

p.7. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.8. In vista dell’adunanza della Corte hanno depositato memorie la ricorrente e la Fidelitas Network.

La ricorrente ha anche notificato alle altre parti elenco ai sensi dell’art. 372 c.p.c., delle seguenti produzioni, che ha effettuato: aa) copia dell’ordinanza n. 4718 del 2015, con cui questa Corte, provvedendo sull’istanza di regolamento di competenza da essa proposta avverso la declinatoria di competenza da parte del Tribunale di Chieti, sezione Distaccata di Ortona, ha dichiarato la competenza di quel Tribunale sulla causa già proposta davanti ad esso, per cui esso si era dichiarato incompetente; bb) copia di comparsa di riassunzione del giudizio ai sensi dell’art. 50 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c.; cc) copia delle relate di notifica di detta comparsa.

La ricorrente ha anche depositato l’elenco notificato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. In via preliminare il Collegio rileva che non è fondata l’eccezione di difetto di autosufficienza (scilicet, di inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, norma che costituisce il precipitato normativo del relativo principio: Cass. n. 7455 del 2013), sollevata dal resistente T.: il ricorso contiene un’esaustiva indicazione del tenore delle domande già cumulate dinanzi al Tribunale di Bergamo e di quella già introdotta dalla ricorrente davanti al Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, di modo che lo scrutinio dell’istanza di regolamento di competenza è senz’altro possibile.

Non fondata è pure l’eccezione, sempre prospettata da quel resistente, di mancanza di specificità delle doglianze e richieste rivolte a questa Corte.

Nella parte argomentativa del ricorso, alla pagina 11, la prospettazione della ricorrente, ancorchè evochi cumulativamente il concetto di connessione e quello di continenza è sufficientemente chiara nel postulare che il Tribunale avrebbe dovuto alternativamente rimettere al Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, sia la domanda di garanzia proposta contro gli Assicuratori dei Lloyd’s di (OMISSIS), sia quelle contro i lavoratori, attesa la stretta connessione fra le relative domande per la parziale identità dei fatti posti a loro fondamento, oppure “sospendere necessariamente e più opportunamente ogni sua decisione in attesa delle pronunce della Suprema Corte sul proposto regolamento di competenza, ancora pendente, al fine di consentire la pregiudiziale decisione riguardante la validità della polizza assicurativa”.

Si tratta di conclusioni che sono specifiche, mentre appartiene al giudizio rimesso a questa Corte valutarne la fondatezza.

p.2. Tanto premesso, il Collegio rileva innanzitutto che sul ricorso per regolamento di competenza alla Corte di cassazione compete di statuire sulla competenza al di là di quanto prospettato dall’istante, atteso che il relativo giudizio concerne la questione della correttezza della decisione declinatoria o affermativa della competenza, o, come nella specie, della litispendenza (o continenza), in relazione alla quale spetta alla Corte individuare l’esatto diritto applicabile, vertendosi in un incidente del processo di merito che serve a fare definitiva chiarezza sulla relativa questione (in termini, da ultimo Cass. (ord.) n. 25232 del 2014).

Ne consegue che questa Corte deve esaminare se la declaratoria della litispendenza e della cancellazione della causa di garanzia introdotta dalla qui ricorrente contro i Lloyd’s di (OMISSIS) sia stata corretta al di là delle ragioni di censura svolte dalla ricorrente, nonchè di stabilire in che termini le questioni relative alla competenza concernenti il cumulo di cause di garanzia avrebbero dovute essere risolte.

p.3. Ciò chiarito, occorre, in primo luogo, individuare la relazione che correva fra la domanda di chiamata in garanzia proposta nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s di (OMISSIS) fatta dalla s.r.l. qui ricorrente e la causa già introdotta davanti all’altro tribunale.

In proposito, si deve rilevare che l’esistenza di una declinatoria di competenza da parte del Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, al momento della pronuncia qui impugnata, avendo lasciato l’avvenuta declinatoria comunque pendente la relativa causa (sia perchè essa avrebbe potuto essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente, sia perchè era stato proposto regolamento di competenza), non era d’ostacolo alla considerazione da parte del Tribunale di Bergamo del modo di essere della relazione fra i due giudizi e del loro rilievo ai fini della competenza.

Lo si osserva a prescindere dalla circostanza sopravvenuta che il giudizio di regolamento di competenza risulta ora definito e la causa riassunta davanti al tribunale abruzzese, di cui è stata dichiarata la competenza.

p.4. Fatta questa premessa, si deve rilevare che la relazione fra la domanda di garanzia introdotta dalla s.r.l. Aquila contro la Lloyd’s di (OMISSIS) e la causa introdotta davanti al Tribunale abruzzese (che ormai si deve ritenere radicata davanti ad esso in forza dell’ordinanza di regolamento di competenza n. 4718 del 2015, con cui questa Corte ha riconosciuto la sua competenza) è stata erroneamente considerata di litispendenza dall’ordinanza impugnata.

Il tribunale bergamasco ha, cioè, erroneamente ritenuto che fra la domanda di garanzia davanti ad esso proposta e quella oggetto della causa già introdotta davanti all’altro tribunale fosse relazione di identità, com’è connaturato alla relazione di litispendenza.

Detta relazione avrebbe dovuto considerarsi in altro modo.

Queste le ragioni.

p.5. Esse postulano in primo luogo il rilievo che, proponendo l’azione davanti al tribunale abruzzese, la s.r.l. Aquila ebbe a chiedere l’accertamento della validità della polizza assicurativa stipulata ex art. 1917 c.c., con gli Assicuratori dei Lloyd’s di (OMISSIS) e la condanna dei medesimi alla prestazione di indennizzo in forza della polizza con riferimento a tutte le conseguenze dannose della rapina subita dal furgone blindato di proprietà dell’attrice assicurata e, quindi, anche di quelle rivenienti dalle perdite sofferte dai soggetti per conto dei quali la Fidelitas Network, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo, svolse la domanda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento dell’Aquila alle obbligazioni di trasposto e quella conseguente di risarcimento dei danni.

L’accertamento richiesto al tribunale abruzzese aveva in particolare tre oggetti, il primo relativo alla validità ed operatività della polizza assicurativa ed il secondo volto ad ottenere il riconoscimento che l’intero sinistro occorso in occasione della rapina al furgone e, quindi, tutte le conseguenze dannose di cui la s.r.l. Aquila, come assicurata, fosse stata chiamata a rispondere (e dunque non solo quelle verso i soggetti per cui poi ebbe ad agire la Fidelitas Network con la riconvenzionale, ma anche quelle verso gli altri soggetti, i cui valori venivano trasportati sul furgone) ricadeva in astratto sotto la garanzia della polizza. In conseguenza di tale secondo accertamento si era chiesto altresì un terzo accertamento, quello relativo ai risarcimenti che la s.r.l. Aquila avesse dovuto corrispondere ai soggetti i cui valori venivano trasportati sul furgone, con condanna alla prestazione della garanzia in relazione ad essi.

Tanto l’accertamento della validità ed operatività della polizza, quanto quello della inerenza delle vicende originanti le pretese risarcitorie all’ambito della garanzia e dell’obbligazione indennitaria, quanto ancora quello della responsabilità della s.r.l. Aquila per il sinistro (considerato nella sua interezza) risultavano richiesti dinanzi a quel giudice nel solo contraddittorio della società assicuratrice, senza dunque che gli esiti di essa risultassero poi opponibili dalla s.r.l. Aquila a ciascuno dei soggetti che nel sinistro avevano perso valori.

Ne derivava che, in ipotesi, pur riconosciuta la responsabilità della s.r.l. Aquila verso tutti o alcuni dei detti soggetti nella lite fra essa ed il suo assicuratore, il relativo accertamento non sarebbe stato efficace rispetto a quei soggetti in futuri giudizi da essi introdotti contro la detta s.r.l..

La stessa cosa dicasi per l’ipotesi inversa di esclusione della responsabilità della s.r.l. Aquila. Quest’ultima, ove convenuta dai danneggiati, non avrebbe potuto oppone detto accertamento.

Deve, peraltro, considerarsi che è palese che l’accertamento positivo della responsabilità della s.r.l. Aquila nei confronti dei soggetti in questione non avrebbe potuto portare nei confronti della società assicuratrice ad una condanna all’indennizzo se non in quanto (a s.r.l. Aquila avesse dimostrato di averlo già corrisposto ai soggetti danneggiati, salvo ipotizzare una condanna all’indennizzo subordinatamente all’avvenuto erogazione da parte della s.r.l. Aquila del risarcimento in misura corrispondente ai danneggiati.

p.6. Ora, la proposizione da parte della Fidelitas Network in nome e per conto di tre dei soggetti danneggiati nel sinistro (cioè la Banca Popolare di Ancona, la Granarolo e la Sogiper) della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni determinò l’introduzione di un giudizio diretto ad accertare, nel contradditorio però soltanto della s.r.l. Aquila e della Fidelitas Network e non anche della società assicuratrice, una parte dello stesso oggetto del giudizio davanti al tribunale abruzzese, cioè quello relativo alla sussistenza della responsabilità per la parte del danno indennizzabile in base alla polizza, riferibile ai soggetti danneggiati per conto dei quali la Fidelitas Network svolse la domanda riconvenzionale. Infatti, detta sussistenza era già stata oggetto della domanda proposta, in nesso di dipendenza con quella di accertamento della validità ed operatività della polizza, nonchè di estensione della garanzia, dalla s.r.l. Aquila dinanzi al Tribunale di Chieti, sezione Distaccata di Ortona.

Fra i due accertamenti, oggettivamente parzialmente identici, emergeva, però, anche per la parte coincidente, la non coincidenza dei soggetti, perchè nella causa introdotta davanti al Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, essi erano la s.r.l. Aquila e la società assicuratrice e non anche i tre soggetti danneggiati, mentre dinanzi al Tribunale bergamasco i soggetti dell’accertamento erano la stessa s.r.l. e la Fidelitas, sebbene in rappresentanza di quei tre soggetti.

Alla identità oggettiva della vicenda accertanda pro parte non faceva riscontro una identità anche soggettiva, per cui fra la riconvenzionale e l’altro giudizio si configurava solo una ragione di connessione per la parziale identità.

Per effetto della proposizione davanti allo stesso Tribunale di Bergamo, in replicatio alla riconvenzionale, della domanda di garanzia ex art. 1917 c.c. da parte della s.r.l. Aquila contro la Assicuratori dei Lloyd’s di (OMISSIS) divenne, poi, oggetto di accertamento: a) per un verso la validità ed operatività della polizza assicurativa fra detti soggetti già oggetto dell’azione esercitata dalla prima contro la seconda davanti al Tribunale di Chieti, sezione Distaccata di Ortona; b) per altro verso la riconducibilità all’ambito di garanzia della polizza della pretesa risarcitoria esercitata dalla Fidelitas Network per i tre soggetti danneggiati su indicati; c) per altro verso ancora, come in ogni caso di chiamata in garanzia fatta da taluno per essere tenuto indenni delle conseguenze della soccombenza rispetto ad un rapporto fra lui ed il soggetto attore nei suoi riguardi, l’estensione anche alla Assicuratori dei Lloyd’s di (OMISSIS) dell’accertamento sulla sussistenza o meno della responsabilità della s.r.l. Aquila, oggetto della domanda riconvenzionale di Fidelitas Network (rispettivamente assicurata pretesa danneggiante e danneggiata).

Ebbene, tanto l’accertamento sub a) quanto quello sub b) erano già pendenti fra la s.r.l. Aquila e la società assicuratrice davanti al Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, in quanto entrambi erano già oggetto della domanda rivolta dalla s.r.l. Aquila a quel giudice.

Tuttavia, tale domanda aveva maggiore ampiezza sul piano oggettivo rispetto a quella introdotta successivamente rispetto al tribunale bergamasco, perchè il capo di essa concernente il sinistro da riconoscere coperto dalla polizza comprendeva tutti i danni in conseguenza di esso sofferti da terzi, dei quali la s.r.l. Aquila doveva in ipotesi rispondere, cioè anche quelli sofferti dagli altri soggetti (diversi da quelli rappresentati dalla Fidelitas Network) i cui valori erano trasportati sul furgone blindato ed erano stati dai malviventi asportati.

p.6.1. Ne segue che la relazione fra i due accertamenti non era già sul piano oggettivo una relazione di litispendenza bensì di continenza, in quanto l’accertamento richiesto dalla s.r.l. Aquila davanti al tribunale abruzzese, mentre era identico riguardo alla validità ed operatività della polizza assicurativa, era più ampio riguardo al sinistro che si voleva compreso nell’oggetto della copertura.

La prevenzione fra i due accertamenti operava certamente a favore del Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, data l’anteriorità di introduzione della causa davanti ad esso.

Poichè al momento in cui il Tribunale di Bergamo provvedeva con l’ordinanza qui impugnata il tribunale abruzzese aveva dismesso la competenza e, tuttavia, pendeva giudizio di regolamento di competenza, ne sarebbe dovuto seguire che, essendo rimesso alla Corte di cassazione di statuire sulla competenza del giudizio preveniente, con l’effetto di determinare la competenza sulla domanda preveniente davanti al giudice ch’Essa avesse individuato, il Tribunale di Bergamo avrebbe dovuto necessariamente dichiarare la continenza della domanda di accertamento della validità ed operatività della polizza in discorso e di quella di inerenza alla copertura assicurativa del sinistro nei limiti davanti ad esso dedotti con la chiamata in causa della Lloyd’s a favore del giudice designando dalla Corte di cassazione all’esito del giudizio di regolamento di competenza.

p.6.2. In questa sede, una volta sopravvenuta la statuizione di questa Corte che ha individuato la competenza del Tribunale abruzzese, la sua indiscutibilità elide qualsiasi possibilità di dare rilievo alla possibile vis actractiva della competenza del tribunale bergamasco su di essa ai sensi dell’art. 32 c.p.c..

Infatti, tale norma consente la deroga della competenza per territorio per la proposizione della domanda di garanzia ma naturalmente a condizione che essa non sia già stata proposta davanti al giudice per essa competente. Se la domanda è già pendente davanti ad un giudice diverso da quello dinanzi al quale il garantito viene evocato in giudizio dal soggetto che nei confronti fa valere la pretesa riguardo alla quale egli ha già fatto valere la domanda di garanzia contro il garante, è palese che l’ipotesi dell’art. 32 non si realizza.

Semmai nella descritta situazione il garantito potrà chiamare in causa il garante al fine di estendergli l’accertamento della pretesa riguardo alla quale deve prestarsi a suo dire la garanzia, in modo che tale accertamento, già oggetto di contraddittorio solo fra il garantito ed il garante, si svolga in un giudizio a tre, vincolante sia il pretendente sia il garante.

Ed in questa ipotesi, mentre nel giudizio introdotto sulla garanzia contro il solo garante potrà seguire l’accertamento della sussistenza del rapporto assicurativo, se contestato, e dell’inerenza della pretesa all’ambito della garanzia, viceversa, si verificherà una situazione per cui, qualora tali due accertamenti fossero risolti positivamente, occorrerà che il giudizio sia sospeso in attesa della definizione del giudizio sulla sussistenza della pretesa del terzo contro il garantito. Sospensione che si potrà avere perchè l’accertamento richiesto davanti all’altro giudice coinvolge anche il garante (per riferimenti si veda Cass. (ord.) n. 19525 del 2007).

Ne segue che il Tribunale di Bergamo avrebbe dovuto considerare che competente sulla domanda di accertamento della validità ed operatività della polizza e di inerenza del sinistro per i danni lamentati dai soggetti rappresentati dalla Fidelitas Network, proposta davanti ad esso dalla s.r.l. Aquila e contenuta in quella davanti al tribunale abruzzese, era necessariamente il giudice designando a seguito dell’istanza di regolamento di competenza.

Il Tribunale di Bergamo avrebbe, dunque, dovuto dichiarare la continenza di dette domande in quella oggetto del regolamento di competenza e disporre la rimessione di essa davanti al giudice designando dalla Corte di cassazione, con termine per la riassunzione decorrente dalla comunicazione della pubblicazione di quella decisione.

Essendo intervenuta l’ordinanza sul regolamento di competenza ed essendo stata dichiarata la competenza del tribunale abruzzese, dev’essere in questa sede dichiarata ora la competenza di quel tribunale sulle domande di accertamento della validità ed operatività della polizza e di inerenza del sinistro relativo ai danni sofferti dai soggetti rappresentati dalla Fidelitas Network, apparendo erronea la declaratoria della litispendenza riguardo a tali domande, giacchè si configurava un nesso di continenza e non di identità.

p.7. Si deve a questo punto chiarire quale avrebbe dovuto essere e quale sia, viceversa, la sorte della domanda, implicata dalla chiamata in garanzia fatta dalla s.r.l. Aquila, di estensione dell’accertamento sulla sussistenza o meno della responsabilità della s.r.l. Aquila oggetto della domanda riconvenzionale di Fidelitas Network (e, quindi, di un accertamento nel contraddittorio fra dette società, rispettivamente assicurata pretesa danneggiante e danneggiata), anche alla Assicuratori dei Lloyd’s di (OMISSIS).

Come s’è detto la proposizione di una domanda garanzia implica non solo la deduzione come oggetto di accertamento dell’esistenza del rapporto in forza del quale dev’essere prestata la garanzia e dell’inerenza al suo ambito della tipologie di vicende fra le quali sarebbe riconducibile la pretesa del terzo contro il garantito, cioè nel caso di cui all’art. 1917 c.c., della fattispecie di responsabilità civile per i danni azionata contro l’assicurato, ma anche la deduzione come oggetto di accertamento dell’esistenza in concreto di tale fattispecie e, quindi, poichè essa è oggetto della domanda rivolta contro il garantito, l’estensione all’assicuratore del giudizio introdotto dal danneggiato contro l’assicurato che fa la chiamata in garanzia.

Rispetto a tale accertamento l’art. 32 c.p.c. – nella situazione in cui, come nella specie la domanda di accertamento del rapporto di garanzia e dell’inerenza della fattispecie di responsabilità dell’assicurato verso il danneggiato alla copertura assicurativa è già oggetto di giudizio fra l’assicurato responsabile civile e l’assicuratore, e, dunque, la pretesa di garanzia per tali profili è stata già fatta valere – individua la competenza territoriale del giudice della causa principale.

Si vuol dire, cioè, che l’art. 32, continua ad operare per la proposizione del profilo della garanzia non ancora fatto valere, quello relativo all’estensione dell’accertamento sulla pretesa oggetto di garanzia all’assicuratore.

Ne discende che la relazione di continenza esistente fra l’accertamento della sussistenza o meno della responsabilità della s.r.l. Aquila verso i soggetti rappresentati dalla Fidelitas Network e l’accertamento di tale responsabilità che è parte anche del giudizio ora attribuito definitivamente al tribunale abruzzese, poichè è relazione che, se sotto il profilo oggettivo si presenta tale che il primo accertamento è contenuto in quello davanti al tribunale abruzzese, sotto il profilo soggettivo si presenta invece contenente rispetto ad esso, deve sciogliersi a favore della competenza del Tribunale di Bergamo.

Infatti, l’attrazione alla competenza del tribunale abruzzese dell’accertamento nel contradditorio trilatero della responsabilità o meno della s.r.l. Aquila verso i soggetti rappresentati dalla Fidelitas Network non sarebbe giustificato da alcun criterio di competenza, dato che l’ordinamento non prevede uno spostamento della competenza territoriale sull’accertamento della sussistenza o meno della pretesa fatta valere dal danneggiato contro il danneggiante e da questi esteso mediante la chiamata ex artt. 32 e 106 c.p.c., all’assicuratore, ma, al contrario, l’attrazione di tale estensione alla competenza territoriale sulla detta pretesa, oggetto della causa principale.

p.8. Dalle svolte considerazioni emerge che dev’essere dichiarata la competenza del Tribunale di Bergamo sulla domanda di garanzia della s.r.l. Aquila quanto al profilo volto ad ottenere l’estensione alla Assicuratori dei Lloyd’s di (OMISSIS) dell’accertamento sulla pretesa risarcitoria fatta valere dalla Fidelitas Network con la sua riconvenzionale.

Viceversa, come s’è già osservato, va dichiarata la continenza nel giudizio abruzzese della domanda di garanzia per il profilo inerente l’accertamento della validità ed operatività della polizza e dell’inerenza della tipologia di sinistri in cui si iscrive la pretesa risarcitoria esercitata dalla Fidelitas Network all’ambito della copertura assicurativa.

In pratica davanti al Tribunale di Bergamo va rimessa la decisione nel contraddittorio anche degli Assicuratori dei Lloyd’s di (OMISSIS) sull’accertamento della sussistenza o meno della responsabilità della s.r.l. Aquila verso i soggetti rappresentati dalla Fidelitas Network, mentre va rimessa al Tribunale di Chieti la decisione sull’accertamento, nel contraddittorio della ricorrente e della società assicuratrice, della validità ed operatività della polizza assicurativa e sull’inerenza delle vicende come quella oggetto del detto accertamento di responsabilità all’ambito della copertura assicurativa.

Il termine di cui all’art. 50 c.p.c., per la riassunzione davanti ai giudici indicati come competenti decorrerà dalla pubblicazione della presente ordinanza.

p.8. Si deve rilevare che un problema di coordinamento fra i due giudizi, quello bergamasco e quello abruzzese, si potrà porre qualora, all’esito dello svolgimento del secondo risultasse accertata la validità ed operatività della polizza e l’inerenza all’àmbito della garanzia delle tipologia di vicende come quelle della riconvenzionale risarcitoria della Fidelitas Network e, dunque, diventasse da decidere la domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo per la parte relativa al danno oggetto di quella riconvenzionale: riguardo ad essa si profilerebbe una pregiudizialità dell’accertamento trilatero oggetto del de giudizio davanti al tribunale bergamasco.

Si deve notare ancora che il mantenimento davanti al Tribunale di Bergamo dell’accertamento della sussistenza o meno della responsabilità della s.r.l. Aquila verso i soggetti rappresentati dalla Fidelitas Network anche nel contraddittorio della società assicuratrice, rende irrilevante e non bisognosa di verifica la richiesta della ricorrente di dare rilievo, ai fini dell’illegittimità dell’ordinanza impugnata quanto alla declaratoria di litispendenza, alla connessione per identità parziale del fatto storico delle domande di garanzia svolte dalla s.r.l. Aquila contro i suoi dipendenti.

I provvedimenti di separazione adottati riguardo a dette domande, del resto, non sono provvedimenti sulla competenza e nulla esclude che, una volta riassunta la domanda di garanzia per il profilo che si è detto davanti al Tribunale di Bergamo, esso possa eventualmente, sempre che non si sia dichiarato incompetente, disporre una loro revoca, al fine di procedere all’unitaria trattazione ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 3, cioè con il rito del lavoro. Mentre, ove il Tribunale dovesse dichiararsi incompetente su dette domande, bene potrà spiegarsi la tutela ex art. 42 c.p.c., contro i relativi provvedimenti.

p.10. La soluzione data all’istanza di regolamento di competenza, essendosi avuta con un esito che non corrisponde nè alla prospettazione della ricorrente, nè a quella dei resistenti, giustifica la compensazione delle spese del relativo giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo sulla domanda di garanzia della s.r.l. Aquila quanto al profilo volto ad ottenere l’estensione alla Assicuratori dei Lloid’s di (OMISSIS) dell’accertamento sulla pretesa risarcitoria fatta valere dalla Fidelitas Network con la sua domanda riconvenzionale. Rimette tutte le parti al riguardo davanti al Tribunale di Bergamo. Dichiara la continenza nel giudizio davanti al Tribunale di Chieti (Sezione Distaccata di Ortona), della domanda di garanzia della s.r.l. Aquila per il profilo inerente l’accertamento della validità ed operatività della polizza e dell’inerenza della tipologia di sinistri in cui si iscrive la pretesa risarcitoria esercitata dalla Fidelitas Network all’ambito della copertura assicurativa di detta polizza. Rimette la ricorrente e gli Assicuratori dei Lloyd’s di (OMISSIS) davanti al Tribunale di Chieti (Sezione Distaccata di Ortona). Compensa le spese del giudizio di regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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