Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19368 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 18/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31112/2005 proposto da:

SIEDIL S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante prò tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato FARAONE Vittorio, giusta procura in ni1 calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCANZANO JONICO (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ACILIA

3 – INT. 8, presso l’avvocato TARANTINO Salvatore, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LABANCA GIUSEPPE, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 91/2005 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 19/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/07/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15 aprile 1994 la SIEDIL s.r.l.

conveniva dinanzi al tribunale di Matera il comune di Scanzano Jonico, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di appalto di lavori di urbanizzazione ed infrastrutture di cui era rimasta aggiudicataria: senza che poi l’Amministrazione provvedesse alla consegna dei lavori.

Costituitosi ritualmente, il comune di Scanzano Jonico eccepiva l’inadempienza dell’obbligo di consegnare la documentazione prescritta dalla normativa antimafia; come pure, l’illegittimità delle pretese aggiuntive della rivalutazione monetaria, dell’aggiornamento del prezzo e della possibilità di emettere stati di avanzamento per ogni L. 50 milioni di opera realizzata, lesive del principio di pari opportunità rispetto a tutti gli altri partecipanti alla gara.

Con sentenza 13 luglio 2002 il Tribunale di Matera rigettava la domanda attrice.

Il successivo gravame della SIEDIL s.r.l. era respinto dalla Corte d’appello di Potenza con sentenza 19 aprile 2005, che dichiarava altresì inammissibile l’appello incidentale; compensando per un terzo le spese processuali, poste per il residuo a carico della SIEDIL s.r.l..

La corte territoriale motivava che era inammissibile, ex art. 345 cod. proc. civ., la domanda di danni da responsabilità precontrattuale, prospettata solo con l’atto d’appello e contrastata con eccezione di preclusione da parte del comune di Scanzano;

– che l’aggiudicazione dei lavori non integrava il perfezionamento del contratto di appalto: come reso evidente, nella specie, non solo dalla riserva, espressa a verbale, dell’osservanza della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, seguita da lettere di sollecito alla consegna della documentazione richiesta dalla L. 23 dicembre 1982, n. 936, art. 2, ma, ancor più significativamente, dalla dichiarazione scritta della stessa impresa Siedil di essere tuttora disponibile alla stipulazione del contratto, a condizione però che le fossero riconosciuti miglioramenti contrattuali, quali l’aggiornamento dei prezzi, la possibilità di mettere stati di avanzamento per ogni L. 50 milioni di valore dell’opera eseguita e la rivalutazione monetaria.

Avverso la sentenza, notificata il 28 settembre 2005, la Siedil s.r.l. proponeva ricorso per cassazione notificato il 17 novembre 2005 e affidato a due motivi, con cui deduceva:

1) la violazione di legge e la carenza di motivazione nella ritenuta natura non definitiva dell’atto di aggiudicazione, che in realtà integrava già il contratto d’appalto, con forza immediatamente vincolante, R.D. n. 2440 del 1923, ex art. 16;

2) la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nella ritenuta inammissibilità, per tardività, della domanda di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale.

Resisteva con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., il comune di Scanzano Jonico.

All’udienza del 18 luglio 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Siedil deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione nella ritenuta natura non definitiva dell’atto di aggiudicazione.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale, premessa la natura dispositiva del R.D. 18 novembre 1923, n. 240, art. 16, comma 4, e senza negare in via di principio la possibile natura costitutiva del rapporto di appalto già con l’atto di aggiudicazione, lo ha escluso, nel caso in esame, sulla base di elementi di fatto espressamente citati: quali l’omessa specificazione, nel verbale di aggiudicazione della gara, del contenuto completo del contratto d’appalto e, soprattutto, la riserva espressa, integrante una condizione sospensiva, della produzione della documentazione prescritta dalla normativa antimafia.

La predetta ricostruzione interpretativa della fattispecie concreta si sottrae a un sindacato di merito e si palesa immune da violazione di legge e da vizi di motivazione.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ..

Anche questa censura è infondata.

Appare corretta la statuizione della corte territoriale di preclusione, per novità, della domanda di responsabilità precontrattuale: che, a differenza di quella di inadempimento proposta in sede di edictio actionis, ha natura aquiliana ed è quindi soggetta anche ad un diverso regime dell’onere probatorio.

Non si tratta di mera emendatio libelli, bensì di vera e propria domanda nuova, contraddistinta da una diversa causa petendi, che fa riferimento alla violazione del canone di buona fede oggettiva nella formazione del contratto (art. 1337 cod. civ.).

Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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