Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19368 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19368 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA
sul ricorso 15341-2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
2013
2054

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

contro

MENGA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 21/08/2013

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO
GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PONZONE GIOVANNI GAETANO,
giusta delega in atti;
– controri correnti –

di LECCE, depositata il 15/06/2007 r.g.n. 2656/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega RICCIO
ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 1188/2007 della CORTE D’APPELLO

Udienza del giorno 11 giugno 2013 — Aula A
n. 16 del ruolo—RG n. 15341/08
Presidente: Coletti – Relatore: Tria

1.- Con sentenza in data 4 maggio/15 giugno 2007 la Corte di appello di Lecce, in riforma
della decisione di primo grado, accoglieva la domanda con la quale Pietro Menga, titolare di
pensione INPS quale operaio agricolo a tempo determinato, chiedeva la riliquidazione della
pensione in godimento, esponendo che l’Istituto previdenziale, in conseguenza di una erronea
interpretazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, aveva utilizzato, come parametro di calcolo
per la determinazione della retribuzione pensionabile, il salario medio convenzionale rilevato con
decreto del Ministero del lavoro per l’anno immediatamente precedente quello della liquidazione
del trattamento pensionistico, anziché il salario medio convenzionale riferito all’ultimo anno di
prestazione del lavoro (e individuato, quindi, con il decreto ministeriale dell’anno successivo).
2.— Il ricorso dell’INPS, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per un
unico motivo; resiste, con controricorso, Pietro Menga.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nell’unico motivo l’Istituto denuncia — in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 — la
violazione e falsa applicazione del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, artt. 5 e 28; della legge 8 agosto
1972, n. 457, art. 3; della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21; del d.lgs. 16 aprile
1997, n. 146, art. 4.
2.- Assume che, per determinare la retribuzione pensionabile per i lavoratori agricoli a tempo
determinato, deve farsi riferimento alle disposizioni della legge n. 457 del 1972, art. 3 come
autenticamente interpretate dalla legge n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, e formula il seguente
quesito dì diritto: “dica la Suprema Corte se, in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici
in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, trovi applicazione la legge n. 457 del 1972,
art. 3, così come interpretato dalla legge n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, che prevede l’utilizzo,
come parametro di calcolo, della retribuzione media convenzionale individuata dall’apposito
decreto ministeriale previsto dal d.P.R. n. 488 del 1968, art. 28 con riferimento all’anno precedente
la liquidazione medesima”.
3.- Il ricorso è fondato.
4.- Questa Corte, rimeditato il precedente orientamento espresso con la sentenza 5 febbraio
2007, n. 2377, ha ritenuto con orientamento ormai consolidato (vedi, tra le tante: (sentenza 30
gennaio 2009 n. 2531; Cass. 3 febbraio 2009 n. 2596; Cass. 23 febbraio 2009 n. 4355; Cass. 20
agosto 2010, n. 18833; Cass. 3 giugno 2011, 12143; Cass. 2 febbraio 2012, n. 1849; Cass. 21
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

5.- Il significato di quest’ultima disposizione, così come ricostruito dalla giurisprudenza sopra
richiamata, è il medesimo esplicitato dallo jus superveniens costituito dalla norma retroattiva
contenuta nella legge n. 191 del 2009, art. 2, comma 153, del seguente tenore “la legge 8 agosto
1972, n. 457, art. 3, comma 3, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la
rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi
provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a
base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a
tempo determinato è il medesimo di quello previsto alla citata legge n. 457 del 1972, art. 3, comma
2, per gli operai a tempo indeterminato”.
6.- Investita da varie censure di illegittimità costituzionale, la norma interpretativa è stata
oggetto della recente sentenza n. 257 del 2011 della Corte costituzionale, che le ha ritenute non
fondate (in particolare con riferimento agli artt. 111 e 117 Cost., il contrasto con i quali era stato
denunciato in relazione alla portata precettiva degli artt. 6 e 14 CEDU, come interpretati dalla Corte
di Strasburgo).
In particolare, il Giudice delle leggi, dopo aver ricordato il proprio consolidato orientamento
secondo cui, di fronte a una norma che abbia effetti retroattivi (e a tal fine si dichiari di
interpretazione autentica), non sia decisivo verificare se la stessa abbia carattere effettivamente
interpretativo ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva (dovendosi solo verificare se
l’attribuzione dell’efficacia retroattiva sia conforme a ragionevolezza e non si ponga in contrasto
con altri valori e interessi costituzionalmente protetti), ha sottolineato, con specifico riguardo alla
disposizione censurata, come non appaia irragionevole la finalità con essa perseguita dal legislatore,
consistente nella riconduzione del sistema di calcolo delle pensioni di tutti gli operai agricoli sia a
tempo determinato sia a tempo indeterminato ad una disciplina uniforme, con l’utilizzazione quale
unico parametro, ai fini del calcolo di tutte le suddette prestazioni, della media salariale
convenzionale riferita all’anno precedente rispetto a quello di effettivo svolgimento dell’attività
lavorativa.

2

febbraio 2012, n. 2509; Cass. 28 gennaio 2013, n. 1907) che “in tema di pensione di vecchiaia degli
operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va
calcolata applicando il d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28 e, dunque, in forza della determinazione
operata anno per anno dai d.m. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale
nell’anno precedente, ciò trovando conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e
più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione
previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45,
comma 21, che, nell’interpretare autenticamente la legge 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, concernente
le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli
a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi
provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre
l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le
retribuzioni dell’anno precedente”.

7.- Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti, la causa decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda dell’assicurato.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda proposta da Pietro Menga nei confronti dell’INPS. Nulla spese per l’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il giorno 11 giugno
2013.

8.- Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod.
proc. civ., nel testo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 42, comma 11, del d.l. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, essendo la nuova
disciplina essendo applicabile ai soli ricorsi conseguenti a fasi di merito introdotte in epoca
posteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore dell’indicato decreto legge (vedi Cass. 30
marzo 2004, n. 6324; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27323; Cass. 16 gennaio 2012, n. 452; Cass. 11
ottobre 2012, n. 17349).

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