Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19368 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. un., 18/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 18/07/2019), n.19368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26107-2018 proposto da:

V.E., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE SANZIO 1, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ROMANO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO CAVALLO

PERIN;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, e, all’occorrenza, UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliatisi in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

121/2018 dinanzi al TRIBUNALE di CUNEO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/05/2019 dal consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del sostituto procuratore generale Dott.

SANLORENZO RITA, il quale chiede dichiararsi inammissibile il

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I ricorrenti, tutti titolari di incarichi dirigenziali di durata triennale presso istituti scolastici della provincia di Cuneo, nonchè incaricati della reggenza di ulteriori istituti scolastici rimasti vacanti, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dinanzi al tribunale di Cuneo, sostenendo l’illegittimità del conferimento degli incarichi di reggenza, nonchè dell’incongruità del compenso aggiuntivo ricevuto.

Con sentenza del 27 luglio 2018 il Tribunale di Cuneo ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo e contro questa sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, che hanno illustrato con memoria.

Il Ministero si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I ricorrenti chiedono che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro; e allo scopo fanno leva sul petitum sostanziale della loro domanda, incentrato sulla richiesta di giusta retribuzione e sull’irrilevanza degli atti di macro o anche di micro-organizzazione adottati nel caso in esame.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Il regolamento preventivo di giurisdizione, infatti, non è proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando in tale momento il termine finale per la proposizione di detto rimedio preventivo (tra varie, Cass., sez. un., 23 luglio 2015, n. 15477 e, con riguardo alla pronuncia di sentenza del Tar, sez. un., ord. 5 giugno 2018, n. 14435).

Invero, a seguito alla formulazione dell’art. 367 c.p.c., introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, la prima parte dell’art. 41 c.p.c., va interpretata nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione. Per conseguenza il regolamento non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo.

3.- La regola è rimasta ferma sia a seguito dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 sia in esito all’introduzione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 11 che si pone in rapporto di specialità con l’art. 59, il quale interviene in via sussidiaria (Cass., sez. un., 26 ottobre 2018, n. 27163). Ciò perchè il legislatore ha conservato la natura non impugnatoria del rimedio del regolamento preventivo, la funzione del quale continua a essere proprio quella di prevenire decisioni impugnabili o possibili conflitti reali di giurisdizione, e, quindi, quella di soddisfare un’esigenza di rispetto della compresenza nell’ordinamento di ordini giudiziali distinti (vedi Cass., sez. un., 8 febbraio 2010, n. 2716).

3.1.- Irrilevante è, sul punto, la pendenza di altri giudizi dinanzi ad altri Tribunali su cui si fa leva in memoria, in quanto tali giudizi, anche se effettivamente identici a quello del quale si discute, come sostengono i ricorrenti, concernono altri dirigenti.

4.- Nè è configurabile l’ammissibilità del regolamento in ragione della mancata riattivazione del giudizio nel termine previsto dalla legge dinanzi al giudice che quello adito in prima battuta abbia dichiarato munito di giurisdizione (Cass., sez. un., ord. 3 novembre 2017, n. 26155). Il ricorso è stato difatti proposto quando il termine per la riattivazione era ancora pendente (la sentenza è stata depositata in data 27 luglio 2018 e il regolamento è stato notificato il successivo 17 settembre).

Il ricorso è dunque inammissibile ove qualificato come regolamento preventivo.

5.- Il ricorso sarebbe altresì inammissibile ove lo si volesse qualificare come ricorso ordinario, poichè è riferito a una sentenza di primo grado, in quanto tale appellabile.

5.1.- Nè si potrebbe ipotizzare che il ricorso in esame possa essere convertito in una denuncia di conflitto negativo reale di giurisdizione che, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., 2 comma, n. 1, è proponibile in ogni tempo, e che deve ritenersi sussistere anche nel caso in cui, declinata la giurisdizione da parte del primo giudice adito, quello successivamente adito declini a sua volta la giurisdizione in favore di un terzo giudice.

Per potersi ravvisare un conflitto negativo denunciabile ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 20, n. 1, occorre difatti che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione – l’una del giudice ordinario e l’altra del giudice amministrativo – emessa con decisioni di piena cognizione (Cass., sez. un., ord. 15 novembre 2016, n. 23224), nonchè che il ricorso risulti ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente e non al suo procuratore (tra varie, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16040 e n. 15477/2010, cit.).

5.2.- Nel caso in esame, di contro, per un verso, di là da un accenno che si legge al punto 3 del ricorso circa la proposizione di un ricorso dinanzi al giudice amministrativo, non risulta che il giudice amministrativo si sia pronunciato; per l’altro, il ricorso è stato notificato al procuratore della controparte.

6.- In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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