Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19367 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 18/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13887/2005 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA DECIMA TRIGORIA S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), AZIENDA

AGRICOLA TERRE DI DECIMA S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona dei

rispettivi Presidenti del Consiglio di Amministrazione pro tempore,

tutte e due nella qualità di aventi causa delle Bonifiche e Gestioni

Agricoli in Agro Romano spa, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

DEI BANCHI NUOVI 39, presso l’avvocato JANNETTI DEL GRANDE Giuseppe,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIANI RENATO,

giusta procure a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ACEA S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 16737/2005 proposto da:

ACEA S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso l’avvocato

BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA AGRICOLA DECIMA TRIGORIA S.R.L., AZIENDA AGRICOLA TERRE DI

DECIMA S.R.L., in persona dei rispettivi Presidenti del Consiglio di

Amministrazione pro tempore, tutte e due nella qualità di aventi

causa delle Bonifiche e Gestioni Agricoli in Agro Romano spa,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso

l’avvocato JANNETTI DEL GRANDE GIUSEPPE, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIANI RENATO, giusta procure a margine del

ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2195/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato C. SEGNALINI, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

A. PANZAROLA, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e

terzo motivo del ricorso principale per quanto di ragione,

accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, rigetto nel

resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Bonifiche Gestioni Agricole in Agro Romano conveniva in giudizio davanti al tribunale di Roma l’ACEA (Azienda Comunale Energia e Ambiente) proponendo opposizione alla stima dell’indennità di asservimento e di occupazione conseguenti alla costituzione di una servitù di elettrodotto in favore della convenuta, disposta con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio in data 8 novembre 1996.

La società attrice sosteneva l’inadeguatezza delle somme determinate dalla ACEA, depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Si costituiva ACEA ed oltre a formulare eccezioni non più rilevanti, chiedeva il rigetto nel merito della domanda.

Con sentenza non definitiva del 2 luglio 2001 la Corte di Roma respingeva l’eccezione di inammissibilità, disponeva la consulenza tecnica d’ufficio ed all’esito della complessiva istruttoria decideva definitivamente dichiarando dovuta alla società attrice la somma di Euro 153.067,50 a titolo di indennità di asservimento, Euro 36.477,35 a titolo di indennità di occupazione legittima per il periodo dal 10 ottobre 1987 al 10 ottobre 1994, condannava ACEA a depositare le somme suddette presso la cassa DDPP detratte quelle già depositate, stabiliva che la somma così determinata, pari alle differenze tra quelle riconosciute quelle depositate, andava maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica della citazione, ovvero dal 4 luglio 1997, a quella del deposito effettivo.

Per quel che rileva nella presente fase, la sentenza oggi in esame ripercorreva il ragionamento effettuato dal consulente tecnico di ufficio osservando innanzitutto che questi era stato invitato dalla sentenza non definitiva a ricalcolare l’indennità di asservimento secondo i criteri, dettati dalla giurisprudenza della Cassazione, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123. Riteneva che il consulente tecnico si fosse correttamente attenuto nella sua relazione definitiva ai suddetti criteri e pertanto li condivideva.

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione l’Azienda Agricola Decima Trigoria sr.l., e l’Azienda agricola Terre di Decima S.r.l., entrambe aventi causa dalla S.p.A. Bonifiche Gestioni Agricole in Agro Romano, con atto articolato su tre motivi.

ACEA S.p.A. resiste al ricorso principale e spiega ricorso incidentale.

Le ricorrenti principali resistono al ricorso incidentale con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

2. Con il primo motivo i ricorrenti principali affermano la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, relativamente agli adottati criteri di determinazione della indennità di asservimento.

Sostengono, esaminando e menzionando brani della relazione del CTU, l’errore della Corte d’appello di aver recepito l’ indicazione del consulente tecnico, il quale, valutando le componenti indennitarie indicate dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, erroneamente aveva valutato quale componente della indennità da determinarsi, la diminuzione di valore del fondo inciso dal provvedimento ablatorio sulla base di valori risalenti ad otto anni prima dell’epoca dell’asservimento stesso ovvero all’epoca della occupazione.

2.a. Osserva il collegio che la complessiva doglianza, alquanto disarticolata nella sua esposizione, per quel che riguarda alcuni suoi aspetti, ovvero talune asserzioni relative a pretesi errori della sentenza impugnata, manca all’onere di completezza.

Quanto peraltro al nucleo fondamentale della doglianza stessa, ovvero al criterio adottato per valutare la diminuzione di valore del fondo, la sentenza impugnata fa riferimento ad un orientamento stabile della Corte Suprema, dal quale il collegio non ha motivo per discostarsi, secondo cui in tema di servitù di elettrodotto e dunque di determinazione della relativa indennità di asservimento, il R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, comma 1, a tenore quale l’indennità medesima deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore del fondo subisce della servitù, deve essere peraltro coordinato con il sistema introdotto dal D.L. n. 359 del 1992, art. 5 bis. Pertanto la determinazione del valore del bene deve essere condotta, dove si tratta di terreno agricolo, in applicazione alla L. n. 865 del 1971, art. 15 (Cass. n. 17680 del 2010). Quindi quando la servitù è costituita mediante provvedimento amministrativo, come nella vicenda che ne occupa,il valore del fondo va accertato con riferimento al momento della occupazione (Cass. n 10122 del 2009).

La doglianza dunque è infondata giacchè afferma un errore di diritto commesso dal giudice del merito, il quale, invece, ha richiamato esattamente i criteri ai quali correttamente doveva riferirsi.

Essa è inammissibile nella parte in cui lamentando semplicemente, e come si è detto in modo incompleto, l’ inadeguatezza della somma complessivamente riconosciuta, non indica le ragioni per le quali la corte di merito, pur avendo richiamato criteri dallo stesso ricorrente condivisi, tuttavia se ne sarebbe invece discostata.

3. E’ fondato il secondo motivo del ricorso principale.

Le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1499 e 1282 cod. civ., e quindi del R.D. n. 1775 del 1933, relativamente alla decorrenza degli interessi sulla indennità di asservimento, che la Corte di merito ha fatto decorrere dalla data di inizio del giudizio di opposizione alla stima.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, con un orientamento che , ancora, il collegio non ha alcun motivo per abbandonare, ha stabilito quanto alla indennità in questione che essa debba essere liquidato per ciascun anno di occupazione e che gli interessi debbano decorrere dalla data del decreto che l’asservimento stesso stabilisce.

Ciò per la ragione, come la giurisprudenza della Corte ha chiarito, (Cass. n. 19972 del 2009) che l’ asservimento del fondo trova causa nella procedura espropriativi, definita o da definire, mediante apposito decreto ablatorio che opera all’interno della categoria dell’espropriazione e nell’ambito di applicazione dell’art. 42 Cost..

4. E’ parimenti fondato il terzo motivo del ricorso principale mediante il quale le ricorrenti società lamentano la violazione del R.D. n. 1775 del 1933 e della L. n. 865 del 1981 da parte della sentenza impugnata laddove essa non ha riconosciuto gli intessi sulla totalità delle somme pur riconosciute a fronte della riconosciuta diminuzione di valore del fondo. Infatti, è il caso di rammentare, della indennità dovuta al proprietario fa parte integrante l’importo corrispondente alla diminuzione di valore del fondo cosicchè spettano al proprietario gli interessi anche per la relativa quota, calcolati per ciascun anno della occupazione medesima.

5. Il ricorso incidentale è articolato su due doglianze che si possono riassumere nel modo che segue. Acea lamenta anzitutto la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 e dei principi generali sull’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ..

Lamenta altresì la violazione dei principi sul giudicato, della L. n. 865 del 1971, art. 16 e degli artt. 279 e 324 cod. proc. civ..

Infine allega l’insufficienza e la contraddittorietà delle motivazioni circa un punto decisivo della causa.

Sostiene che il consulente tecnico di ufficio, e dunque la Corte, hanno calcolato la diminuzione di valore del fondo residuo da indennizzare sulla base del giudicato interno della sentenza non definitiva numero 2388 del 2001 della corte d’appello in base al valore venale e non invece a quello agricolo medio.

3. a Osserva il collegio che i motivi sono innanzitutto inammissibili nella parte in cui allegando in modo strumentale la violazione del giudicato risalente alla sentenza non definitiva, in realtà criticano i criteri adottati dal consulente tecnico di ufficio e fatti propri con argomentata esposizione dalla corte di merito. Si tratta di censure attinenti alla valutazione dei fatti della causa e pertanto inammissibili in questa sede.

Le doglianze stesse sono peraltro infondate nella parte in cui, anche in modo contraddittorio con la posizione assunta dallo stesso ricorrente incidentale nella difesa che esso ha articolato nei confronti del primo motivo del ricorso principale, sostengono che il giudice di merito ha trascurato l’obbligo di valutare la diminuzione di valore del residuo fondo in base del valore agricolo medio.

Come si è detto innanzi, nell’esame del ricorso principale, la sentenza da pienamente conto di avere innanzitutto constatato la correttezza dell’operato del consulente tecnico di ufficio e la sua fedeltà ai criteri dettati dalla sentenza non definitiva. Quindi, quanto alla rilevanza pretesa del valore agricolo medio va rammentato che questa vale solo per il caso di espropriazione, che nella specie è mancata.

4. Il ricorso incidentale va rigettato, come il primo del ricorso principale, mentre vanno accolti il secondo ed il terzo di quest’ultimo. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alle doglianze accolte e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma anche per le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale. Rigetta il primo motivo del ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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