Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19367 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19367 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 28886-2003 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.u. S.P.A.

Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
2013
2053

domiciliati in ROMA, VIA DELLA BREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, MARITATO
LELIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 21/08/2013

contro
DI PRIMIO GABRIELE DPRGRL52P13A761A, in proprio e
quale titolare e legale rappresentante pro tempore
della Ditta CAM COSTRUZIONI ALTO MOLISE, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI N.50, presso lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIALLORETO GIUSEPPE, PALLADINO ANGELO, giusta delega
in atti e giusta procura speciale notarile in atti;
– controricorrente nonchè contro
S.R.T. S.P.A., ora EQUITALIA SERIT S.P.A.;
– intimata avverso la sentenza n. 232/2008 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 21/07/2008 R.G.N. 329/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO
LELIO;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA (costituito con
procura notarile);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che lo

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 21.7.08 la Corte d’appello di Campobasso, in riforma
della pronuncia di prime cure del Tribunale di Isernia, dichiarava non dovute da
Gabriele Di Primio — in proprio e quale titolare della ditta CAM Costruzioni Alto

Molise – le somme di cui alla cartella esattoriale emessa da S.R.T. S.p.A. di Isernia
per crediti contributivi vantati dall’INPS, che oggi ricorre per la cassazione di tale
sentenza affidandosi a due motivi.
Il Di Primio resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex
art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del combinato
disposto degli artt. 15 co. 6° legge n. 264/49, 8 co. 1° e 4° e 24 co. 4° legge n.
223/91 per avere l’impugnata sentenza riconosciuto alla ditta CAM Costruzioni
Alto Molise di Gabriele Di Primio, riguardo a lavoratori da essa riassunti entro un
anno dopo essere stati licenziati per fine lavori edili, il diritto di fruire delle
agevolazioni contributive di cui all’art. 8 co. 4° legge n. 223/91, diritto che invece
non spetta in caso di obbligo di riassunzione dei lavoratori, obbligo che —
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale — si applica in ipotesi non
solo di licenziamenti collettivi, ma anche di licenziamenti plurimi individuali come
quelli per fine lavori nell’edilizia.
Tale doglianza viene sostanzialmente fatta valere anche con il secondo motivo di
ricorso, in relazione all’art. 6 dell’accordo interconfederale 5.5.65, che esclude
l’applicazione alle imprese edili del cit. art. 15 legge n. 264/49 che prevede il diritto
di precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda in favore dei
lavoratori licenziati per riduzione di personale; sostiene a riguardo l’INPS che tale
pattuizione riguarda soltanto il rapporto fra lavoratori e datore di lavoro e non
incide anche sul rapporto contributivo tra quest’ultimo e l’istituto previdenziale.

2- I due motivi – da esaminarsi congiuntamente perché connessi — sono fondati,
dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa S.C. che ha già avuto modo
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di statuire che, in materia di benefici contributivi a favore delle imprese che
assumono lavoratori collocati in mobilità, non è configurabile il diritto di fruire
delle agevolazioni previste dall’art. 8 co. 4 0 legge n. 223/91 in favore di impresa
edile che, dopo aver licenziato per fine lavori i propri dipendenti, decida di

procedere alla ripresa dell’attività e, entro un anno dal licenziamento (ora sei mesi
in virtù della modifica introdotta dall’art. 6 co. 4° d.lgs. 19.12.2002 n. 297),
riassuma i lavoratori per lo svolgimento delle medesime mansioni precedentemente
espletate.
Infatti, il diritto alle suddette agevolazioni presuppone che i nuovi lavoratori non
siano stati assunti in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 15 legge n. 264/49,
obbligo che, previsto nei casi di riduzione di personale, ricorre non solo in ipotesi di
licenziamenti collettivi, ma anche nel caso di licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, in
quanto, da un lato, la disciplina di cui alla legge n. 233/91 ha eliminato qualsiasi
differenza ontologica tra i primi e i secondi (così superando anche il disposto
dell’art. 6 dell’accordo interconfederale 5.5.65) e, dall’altro, la circostanza della
fine lavoro nelle costruzioni edili integra una fattispecie di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo consistente nella cessazione o comunque riduzione di
attività o di lavoro, che ben può qualificarsi come licenziamento per riduzione di
personale perché comunque ne consegue una diminuzione della forza lavoro con
riferimento ai lavoratori assunti per lo svolgimento delle opere relative ad una
specifica fase, che abbia poi trovato la propria naturale ultimazione (cfr. Cass.
18.3.13 n. 6719; Cass. 12.8.11 n. 17273).
Le considerazioni che precedono assorbono ogni contraria deduzione difensiva
contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata da parte controricorrente,
atteso che – al di là delle concrete modalità di avviamento del caso singolo e/o del
relativo richiamo normativo e/o dell’organico del datore di lavoro richiedente ai
sensi dell’art. 25 legge n. 223/91 (cosa che, per altro, richiederebbe una non
consentita revisio facti) – il diritto alle agevolazioni per cui è causa postula pur
sempre che l’impresa non sia tenuta alle riassunzioni, postulato che — invece — è da
negarsi alla stregua della giurisprudenza innanzi richiamata.
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3- In conclusione, il ricorso è da accogliersi, con conseguente cassazione della
sentenza impugnata.

decidendo nel merito, rigetta l’opposizione a cartella esattoriale proposta dal Di
Primio in proprio e quale titolare della ditta CAM Costruzioni Alto Molise.
Gli esiti alterni dei gradi di merito consigliano di compensare le relative spese,
mentre quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
l’opposizione a cartella esattoriale proposta da Gabriele Di Primio in proprio e
quale titolare della ditta CAM Costruzioni Alto Molise. Compensa le spese dei
gradi di merito e condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in euro 50,00 per esborsi e in euro 1.500,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 11.6.13.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c. la Corte,

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