Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19367 del 20/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19367 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso n. 19926-2011 proposto da:
SO.CO.GI S.r.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa dall’Avvocato
ALBERTO TRINCHI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pt., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende ope legis
con troricorrente –

avverso la sentenza n. 33/04/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 20.1.2011, non notificata;

Data pubblicazione: 20/07/2018

R.G. 19926/2011

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.6.2018 dal
Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO
che ha concluso per l’accoglimento ricorso principale;
uditi per la ricorrente l’Avvocato ALBERTO TRINCHI e per la controricorrente
l’Avvocato dello Stato PASQUALE PUCCIARIELLO

Con sentenza del 20.1.2011 la Commissione Tributaria
Lazio

Regionale del

ha respinto l’appello proposto sia dalla SO.CO.GI . S.r.L. che

dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 50/1/2009
Commissione

Tributaria Provinciale di Roma, che aveva

della

parzialmente

accolto il ricorso, proposto dalla società contribuente, contro avviso di
accertamento IVA IRPEG IRAP annualità 2003, sulla base dei seguenti
rilievi:<< al) l'esistenza di un reddito minimo non dichiarato di euro 19.208,13, accertato presuntivamente ai sensi del 3 0 comma dell'articolo 30 della legge 724/94 sulla base dell'assunto che la società stessa doveva essere "astrattamente" considerata "non operativa (c.d. di comodo)" ai sensi della citata norma in quanto i ricavi dichiarati risultavano inferiori alla somma degli importi ottenuti applicando ì criteri previsti dal primo comma della norma medesima; a2) l'esistenza di un'omessa registrazione di ricavi desunta dalla circostanza che alla data del 24.02.2003 il conto "denaro e valori in cassa" presentava, a seguito del pagamento di una fattura della Antonini s.r.l. di euro 29.975,69, un saldo negativo di euro 8.950,56 incompatibile con la natura di tale conto; a3) l'esistenza dì un'omessa registrazione di ricavi depositati presso conti correnti bancari non contabilizzati desunta dai pagamento di fatture per 20.000,00 euro eseguito con due assegni, nonostante la società non fosse titolare di conti correnti bancari ed operasse solo con il citato conto "denaro e valori in cassa"; a4) l'errata contabilizzazione di costi per energia elettrica per euro 860,82 ed euro 63,72, i quali, oltre a non essere riferiti all'esercizio di competenza in cui erano stati sostenuti, erano indeciucibili perché l'immobile di via F.11i Sebastíanì cui erano riferiti risultava affidato in comodato ad altra società; a5) l'infedele dichiarazione dei redditi per la mancata compilazione dello FATTI DI CAUSA R.G. 19926/2011 studio di settore Mod 5G69U e per l'indicazione nel modello "unico 2004 quadro RF rigo " dell'esistenza della relativa causa di esclusione n.2; bl) l'esistenza di un indebito rimborso per euro 74.624,00 non spettante per le società di comodo in virtù del dettato del 4 0 comma dell'articolo 30 della legge 724/94; b2) l'elusione dell'IVA per í ricavi non contabilizzati sopra indicati alle lettere a2) e a3), nonché per i costi non deducibili di cui sopra della produzione netta rispetto ai dichiarato per effetto delle irregolarità sopra indicate per le imposte dirette ai punti a2), a3) e A4). In particolare la CTP aveva annullato í rilievi nn. a2, a3 e a4, ovvero il recupero di C 8.950,56, di C 20.000,00 e di C 924,54. Avverso la sentenza della CIR ha proposto ricorso per cassazione la società indicata in epigrafe affidato a quattro motivi. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., «violazione del disposto dell'articolo 30 della 724/1994 e dell'articolo i delle preleggi del codice civile» legge nonché «contraddittoria e carente motivazione». Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p,c., <>.
Con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., «omessa motivazione».
Con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 4 c.p.c., «nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.>>.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo
l’infondatezza dei ricorso principale; ha altresì proposto ricorso incidentale
lamentando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5

c.p.c.,

«violazione degli artt. 39, 1.`) comma, lett, d) del d.p.r, 29 settembre 1973
n. 600 e 2729 cod. civ.> > nonché «insufficiente motivazione su un fatto
decisivo e controverso per il giudizio>>.
La società contribuente ha, altresì, illustrato le proprie ragioni
memoria ai sensi deiVart, 378 c.p.c,

con

al punto a4); C) in materia di IRAP, il maggior valore di euro 29.875,10

R.G. 19926/2011

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con H primo motivo di ricorso si lamenta che la CTR avrebbe
erroneamente affermato che la presunzione di cui all’art. 30 cit., nel testo
vigente ratione temporiS (annualità 2003), non ammetta prova contraria.
1.2. Tale profilo di censura è infondato, ancorché per ragioni diverse da
quella indicata dalla CTR, la cui motivazione sul punto va corretta ai sensi

1.3. La disciplina di cui all’art. 30 L. n. 724 del 1994, che, in rapporto
alla

sottoproduzione dì ricavi, qualifica la società di comodo, non

consentendo perciò alcun rimborso IVA e determinando la rettifica del
reddito imponibile, onera l’ente che non abbia raggiunto lo

standard

normativo a provare le situazioni giustificative: il fallimento del cd. test di
operatività istituisce cioè una presunzione iuris tantum di inoperatività, che
è onere della società vincere mediante prova contraria esplicativa
dell’anomalia reddituale (cfr. Cass. n. 6195/2017).
1.4. In particolare, la norma, nel testo applicabile ratione temporis,
prevede che «la prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a
oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il
conseguimento di ricavi, di incrementi dì rimanenze e di proventi nella
misura richiesta».
1.5. Orbene, la CTR, pur avendo erroneamente affermato che trattasi di
presunzione furis et de iure, ha comunque escluso l’operatività della società
contribuente, rilevando che le affermazioni contrarie di quest’ultima,
secondo cui le conclusioni dt VUfticio risultavano in contrasto <>,
2.7.

L’arroi . e di diriUL, e ie

presentano, dunque, paiesi, con
motivo dì ricorso,

carenze motivazionali della sentenza si
conseguente accoglimento del secondo

funzionari dell’Agenzia nei verbale di constatazione dell’anno 2005 (con

R.G. 19926/2011

3.1. E’ fondato anc.

terzo motivo dì ricorso laddove si censurano le

affermazioni della CTR circa la violazione, da parte della contribuente, della
compilazione degli studi di settore, sostenendo la ricorrente che non fosse
tenuta a farlo, trovandosi nelle condizioni di esenzione di cui alla clausola di
esclusione n. 2, riferita ai soggetti che sì trovano in «periodo di non
normale svolgí.n’ìento deiVattj

modificato dal comma 16 1. 296/2006, esclude l’accertamento del
reddito societario, con riferimento agli studi di settore, solo in presenza di
una situazione <›, in quanto costituita esclusivamente da attività
di edificazione, che non produceva ricavi, ritualmente dedotta dalla
ricorrente nei due gradi di giuuizio e supportata dalla documentazione già
richiamata con riguardo ai precedente motivo di ricorso, hanno
apoditticamente affermato che la società non aveva adempiuto all’obbligo di
compilazione degli stuci di secore il che «legittima(va) … la pretesa
tributaria»,
3.3. Prern

u – az.ione di legittimità del ricorso da parte

dell’Ufficio alacLertarneeto mediante gli, studi di settore non esaurisce il
ruolo del giudice tributario, cHe può e quindi deve – liberamente valutare
tanto l’applicabilità degli stanuards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente
impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente, nella specie tale
valutazione noi: vi e stata da parte della CFR, come dimostra la motivazione
sostanzialmente apparente deiia sentenza: la Commissione non chiarisce
perché le
giudizio non
applicazione o
merito effett;ve

zioni dei contribuente in sede di contraddittorio e in
modo convincenti a giustificare la mancata
mancando, quindi, una valutazione di

3.2. Occoue evidenziare che art. 10, comma 4, 1.146/1998, come

R.G. 19926/2011

4.1.

Ricorrono, altresì, con riguardo al quarto motivo di ricorso,

presupposti del vizio di omessa pronuncia della CTR, ai sensi dell’art.

i

112

c.p.c., con riguardo alla «domanda subordinata della società ricorrente di
dichiarazione di inapplicabilità delle sanzioni irrogate».
4.2. La sentenza della CIR non ha infatti preso in considerazione tale
richiesta dell’appellante contribuente, sulla quale si riscontra, pertanto,

una

5.

All’accoglimento del ricorso principale consegue, con evidenza,

l’assorbimento del ricorso incidentale, laddove si censura l’annullamento, da
parte della CTR, dei rilievi rin. 2 e 3 dell’avviso di accertamento, inerenti
l’omessa contapilizzazione di ricavi («presunzione conseguente

al

pagamento di fatture con fondi non contabilizzati, ovvero con disponibilità
derivante da ricavi non contabilizzati»; «presunzione conseguente al
pagamento di fatture non contabilizzate per contanti anziché con assegni,
ovvero con disponibilità derivante da ricavi non contabilizzati>>).
6.

Sulla baie di tutte le considerazioni che precedono il ricorso

principale va accolto nei limiti indicati in motivazione, sicché la sentenza
impugnata va cassata con rinvio alla CTR dei Lazio, in diversa composizione,
che

provvederà ad applicare i superiori principi ed anche

alla

regolamentazione delle spese dei presente giudizio.

La Corte accoglie il ricoi – sci principale nei limiti indicati in motivazione,
assorbito il ricorso incidenti:Ae, cassa la sentenza impugnata e rinvia

alla

Commissione Tributaria Regonaie dei Lazio, in diversa composizione, che
provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria
della Corte di Cassazione, in data 26.6.2018.

omessa pronuncia.

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