Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19367 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 17/09/2020), n.19367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1332-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato RAUZZINO ANTONIO GERARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 484/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 10/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 28.4.2005, l’Agenzia delle Entrate emetteva a carico di R.A., in qualità di socio di una società di fatto costituita unitamente a C.O. e V.G., tre avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2001,2002 e 2003, contestando il reddito di partecipazione ai fini Irpef in proporzione alla propria quota di partecipazione alla società di fatto, pari al 33%. Successivamente l’Agenzia delle Entrate, notificava a R.A. le cartelle di pagamento relative alla riscossione frazionata dell’Irpef di cui ai precedenti avvisi di accertamento.

Contro gli avvisi di accertamento, contro le cartelle di pagamento e contro il silenzio rifiuto sulle istanze di annullamento in autotutela delle cartelle stesse, R.A. proponeva nove distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino che, previa riunione, li accoglieva con sentenza n. 113 del 2009.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo rigettava con sentenza n. 484 del 2011.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

R.A., in qualità di avvocato, resiste in proprio con controricorso e successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

La Corte preliminarmente rileva la sussistenza di una nullità, insanabile e rilevabile d’ufficio, per violazione del litisconsorzio necessario previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 14. Secondo questa Corte la rettifica del reddito prodotto da una società di persone con conseguente imputazione automatico del maggior reddito ai soci indipendentemente dalla effettiva percezione, secondo quanto disposto dall’art. 5 D.P.R. n. 22/12/1986 n. 917, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, essendo configurabile un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 – 01).

Nel caso in esame non è controverso che il ricorso si è svolto senza la partecipazione di tutti i soci della contestata società di fatto.

La sentenza deve pertanto essere cassata e l’intero giudizio dichiarato nullo, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Avellino in diversa composizione, che procederà a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio. Si compensano le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Avellino in diversa composizione. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

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