Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19366 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7849/2014 proposto da:

C.F., M.C., in proprio e nella qualità di

genitori esercenti la potestà sui minori C.M.,

C.E., nonchè C.E., oggi maggiorenne elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI DE LUCA, che li rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 2098/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 16/02/2012, depositata il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. C.F., M.C. ed C.E. hanno proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro il Ministero dell’Interno sia avverso l’ordinanza del 19 settembre 2014 con cui la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il loro appello contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Roma il 22 febbraio 2012, sia contro quest’ultima.

p.2. Al ricorso non v’è stata resistenza dell’intimato.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato dei ricorrenti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

p.3.1. Nel ricorso i ricorrenti non hanno allegato che l’ordinanza della Corte d’Appello non sarebbe stata loro comunicata, ma hanno allegato che essa non sarebbe stata loro notificata.

Ora, dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, prevede che il termine per l’impugnazione, riferito alla sentenza di primo grado, decorre dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore e, quindi, per il caso di mancanza dell’una e dell’altra formalità, prevede l’operatività del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Ne segue che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell’ordinanza deve rispettare il termine di sessanta giorni da essa, posto che l’art. 348-ter, comma 3, secondo inciso, quando allude al termine per propone ricorso per cassazione, allude a quello di cui dell’art. 325 c.p.c., comma 2. Solo per il caso che la controparte abbia notificato la sentenza prima della comunicazione (che l’art. 133 c.p.c., assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia) notifichi, il termine de quo decorre dalla notificazione. Lo stesso decorso si verifica se la cancelleria ometta del tutto la comunicazione. In fine, solo qualora risulti omessa la comunicazione e manchi anche la notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Questa essendo la disciplina dettata dal legislatore chi esercita il diritto di ricorrere in Cassazione a norma dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, per dimostrare la sua tempestività, qualora proponga il ricorso oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, potendo la comunicazione avvenire fino dallo stesso giorno della pubblicazione, è tenuto ad allegare, se la comunicazione sia mancata al momento in cui notifica il ricorso, che essa non è avvenuta e, gradatamente, che non è avvenuta la notificazione e che, pertanto, propone il ricorso fruendo del c.d. termine lungo.

Nella specie i ricorrenti non hanno allegato che l’ordinanza non sarebbe stata loro comunicata ed hanno notificato il ricorso nel marzo del 2014, cioè ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.

In tale situazione non essendo stata allegata la mancata comunicazione, l’impugnazione non appare tempestiva già sulla base della sola lettura del ricorso, giacchè, essendo la comunicazione possibile dalla data della pubblicazione, la mancata allegazione del se e quando essa sia avvenuta rende il ricorso nella sua attività assertiva carente dell’allegazione della sua tempestività (salva la dimostrazione di mancanza della comunicazione o di sua effettuazione in un momento tale che il ricorso possa considerarsi tempestivo).

p.3.2. Peraltro, l’impugnazione dell’ordinanza non sarebbe nemmeno ammissibile e ciò anche alla stregua della recente Cass. Sez. Un. n. 1914 del 2016.

Inoltre, nell’esposizione del fatto, neppure si dice quali fossero stati i motivi dell’appello, indicazione necessaria per rispettare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, non potendosi neppure comprendere se le questioni ora sollevate contro la sentenza di primo grado con esse erano state al giudice d’appello devolute (si vedano già le ordd. nn. 8940, 8941, 8942 e 8943 del 2014 di questa Corte).

Sicchè si configurerebbe anche e comunque inammissibilità per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 3, riguardo all’impugnazione della sentenza di primo grado”.

p.2. Il Collegio rileva che i ricorrenti non hanno svolto osservazioni sulla relazione ed il loro difensore non ha chiesto di essere ascoltato.

Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

In ordine al rilievo di mancata dimostrazione della tempestività dell’impugnazione il Collegio reputa solo opportuno, a chiarimento della relazione, rilevare che nella specie la produzione della eventuale comunicazione oppure, nel caso di sua mancanza, di un’attestazione di cancelleria del giudice a qua, sarebbe potuta avvenire anche nella stessa adunanza.

Si deve rilevare, infatti, che la norma dell’art. 369 c.p.c., n. 2, non è applicabile nemmeno all’impugnazione dell’ordinanza nei limiti in cui è stata ammessa (si veda, in termini, Cass. (ord.) n. 12169 del 2016).

Poichè il legislatore, introducendo l’art. 348-ter, ed in particolare l’ipotesi del decorso dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza, in concorso con quella del decorso dalla sua notificazione, non ha detto espressamente che alla prima ipotesi si estendeva la previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2 (il che rende la situazione differente da quella – di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, della decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario, che, invece, rappresentando l’ipotesi normale di decorso del termine di proposizione del regolamento si presta ad essere equiparata alla notificazione ad istanza di parte sulla base dell’estensione delle norme sul ricorso per cassazione al ricorso per regolamento), si deve escludere che detta norma sia applicabile, atteso che la previsione dell’art. 348-ter c.p.c., integra un microsistema che si sottrae alla sua operatività sempre.

Tanto consente di reputare che nel procedimento camerale, la produzione della comunicazione dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., al fine di far constare che essa è stata fatta in un momento utile per l’esercizio del termine da essa decorrente, così come quella dell’attestazione di cancelleria relativa ad una eventuale mancanza della comunicazione, siano possibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.

Ed anzi, non trattandosi di un documento in senso stretto relativo all’ammissibilità del ricorso, bensì di un atto processuale di iniziativa officiosa della cancelleria del giudice a quo, la produzione è da reputare possibile senza che occorra la notifica dell’elenco, dovendosi accogliere una soluzione non dissimile da quella accolta a suo tempo a proposito della produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta da Cass. sez. un. n. 627 del 2008.

Nel procedimento a decisione in udienza, parimenti il ricorrente può fare le medesime produzioni allo stesso modo, dovendo egli essere avvertito che è suo onere documentare la tempestività dell’impugnazione.

p.3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quarter, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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