Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19366 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19366 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 22338-2008 proposto da:

800

5-0

I.N.P.S.Nr- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
2013
2051

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CALIULO
LUIGI, MARITATO LELIO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 21/08/2013

-

contro

MONICI CRISTINA, EQUITALIA PARMA S.P.A., (già SEIT
PARMA S.P.A.);
– intimate –

Nonché da:

cT,koccs-r- s-8AG-9

3 31/

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
CAMPILII ANNA, giusta delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

EQUITALIA PARMA S.P.A., (già SEIT PARMA S.P.A.);
– intimata nonchè contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario

della

S.C.C.I.

S.P.A.

Società

di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CALIULO
LUIGI, MARITATO LELIO, ITALO PIERDOMINICI, giusta
delega in calce al controricorso e ricorso incidentale
notificato;
– resistente con mandato –

MONICI CRISTINA domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

avverso la sentenza n. 383/2006 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 05/05/2008 r.g.n. 600/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

LELIO;
udito l’Avvocato RICCI EMANUELE per delega verbale
CAMPILI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’inammissibilità o rigetto del ricorso principale,
rigetto del ricorso incidentale.

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO

R. G. n. 22338/08
Ud. 11.6.13
INPS c. Monici + I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 5.5.08 la Corte d’appello di Bologna, in riforma della
pronuncia emessa in prime cure dal Tribunale di Parma, dichiarava non dovuta

1’8.1.03 nei confronti della opponente Cristina Monici per il pagamento di
contributi relativi agli anni 1994, 1995 e 1996 per la gestione commercianti, oltre
somme aggiuntive.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS (in proprio e quale mandatario ex
lege della S.C.C.I. S.p.A., Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS) affidandosi

ad un solo motivo.
La Monici resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale basato su tre
motivi.
Equitalia Parma S.p.A. (già SEIT Parma S.p.A.), pure nei cui confronti si sono
celebrati i gradi di merito, è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si riuniscono ex art. 335 c.p.c. i ricorsi in quanto aventi ad
oggetto la medesima sentenza.
Ancora in via preliminare vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del
ricorso principale sollevate dalla difesa della Monici.
Sostiene la controricorrente la nullità della procura speciale rilasciata al difensore
dell’INPS da parte di Gian Paolo Sassi in qualità di presidente dell’istituto perché
sarebbe cessato dalla carica prima della proposizione del ricorso.
Premesso che, per costante giurisprudenza di questa S.C., quando la procura
speciale apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione sia priva di data
(come nel caso di specie) si presume essere stata rilasciata nella stessa data del
ricorso (cfr., ex aliis, Cass. 18.4.03 n. 6298; Cass. 25.1.01 n. 1058), è onere di chi
eccepisca la nullità dimostrare il venir meno, in capo al soggetto che abbia rilasciato
la procura, dei poteri di rappresentanza dell’ente, dimostrazione che ben può essere
fornita depositando idonea documentazione nelle forme e nei termini di cui all’art.
372 c.p.c., cosa che l’odierna controricorrente non ha fatto.

all’INPS la somma di cui alla cartella esattoriale notificata dalla SEIT Parma S.p.A.

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Ud. 11.6.13
INPS c. Monici + I

È, poi, infondata l’eccezione concernente la mancata indicazione delle fonti del
mandato in forza del quale l’istituto ricorre anche per la S.C.C.I. S.p.A., Società di
Cartolarizzazione dei crediti INPS, trattandosi di mandato ex lege.
Del pari infondata è l’eccezione relativa alla mancata indicazione ex art. 366 co.

10 n. 6 c.p.c. degli atti e dei documenti su cui si fonda il ricorso, dovuta soltanto
quando il ricorrente denunci un omesso, inadeguato o travisato esame d’un atto e/o
di un documento o lamenti un errore di sussunzione che presupponga l’esatta
identificazione del fatto da ricondurre ad una data fattispecie normativa, non anche
quando, pacifici il fatto da sussumere e la relativa norma di riferimento -17òtifica
avvenuta mediante consegna dell’atto ad una vicina di casa della destinataria ex art.

e
139 co. 3 0 c.p.c. la censura riguardi soltanto 124ate-~e~Ht-itieft–di
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uLo ijxeatemenia_aLsis.tcm.a
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444.4.4, 3t-el
vale a dire la valenza da attribuire alla
spedizione della raccomandata prevista dal co. 4 0 della stessa disposizione
codicistica.

Il ricorso principale

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 139 commi 3 0 e 4° c.p.c. in relazione all’art. 24 co. 5° d.lgs. n. 46/99 per
avere l’impugnata sentenza respinto l’eccezione (che invece era stata accolta in
primo grado) di tardività dell’opposizione in quanto intervenuta il 25.2.03, oltre il
40° giorno dalla notifica della cartella esattoriale, avvenuta 1’8.1.03; in proposito la
Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che detta notifica si fosse perfezionata
non con la consegna dell’atto alla vicina di casa (e cugina non convivente della
Monici) Maura Zampettini, ma con l’invio della successiva raccomandata, mentre ad avviso dell’istituto ricorrente – il procedimento notificatorio deve intendersi
ormai perfezionato con la consegna dell’atto, essendo l’eventuale omissione della
raccomandata di cui al co. 4° dell’art. 139 c.p.c. causa non di nullità della notifica,
ma di mera sua irregolarità.
Il motivo è infondato.
Secondo il più recente orientamento di questa S.C. (in contrario avviso alla più
remota giurisprudenza invocata nel ricorso dell’INPS) l’omessa spedizione della
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raccomandata prevista dall’art. 139 co. 4 0 c.p.c. non costituisce una mera
irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti
salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario
medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (cfr. Cass. n.

7667/09; Cass. n. 17915/08).
A tale ultima giurisprudenza va data continuità, considerato altresì che l’analoga
norma contenuta nell’art. 7 legge 20.11.82 n. 890 è stata integrata dall’obbligo di
effettuare l’avviso con raccomandata, grazie all’introduzione di un comma 6°, ad
opera dell’art. 36 commi 2 quater e 2 quinquies legge n. 244/07, con riferimento ai
procedimenti di notifica effettuati a mezzo del servizio postale dopo l’entrata in
vigore di detta legge.
Per l’effetto, poiché non risulta — come rilevato dalla Corte territoriale – se e in
che data sia stata spedita la raccomandata prevista dall’art. 139 co. 4° c.p.c. dopo
che la cartella esattoriale era stata consegnata a persona diversa dalla destinataria e
non convivente, non si può individuare l’esatto dies a quo per il decorso del termine
perentorio di cui all’art. 24 d.lgs. n. 46/99.
Ne consegue che l’eccezione di tardività dell’opposizione coltivata dall’INPS è
stata rettamente disattesa dai giudici d’appello: infatti, il principio secondo cui
grava sull’opponente l’onere di provare la tempestività dell’iniziativa giudiziaria
intrapresa postula pur sempre che l’atto contro cui l’opposizione è rivolta sia stato
validamente notificato e lo sia stato in data certa; diversamente, all’opponente
risulterebbe impossibile dimostrare di aver agito nei termini (cfr. Cass. 17.9.04 n.
18730).
Ne discende il rigetto del ricorso principale.

Il ricorso incidentale

Dalla motivazione dell’impugnata sentenza emerge chiaramente che i giudici
d’appello hanno considerato prescritti tutti gli importi di cui alla cartella di
pagamento opposta, di guisa che, proprio tenuto conto di quanto si afferma nel
ricorso incidentale, nel caso in esame ci si troverebbe in presenza di un mero errore

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Ud. 11.6.13
INPS c. Monici + 1

materiale nel dispositivo della sentenza, là dove si menziona il più ridotto importo
di € 17.074,88 anziché quello di € 19.361,24 oggetto dell’intera cartella.
Ciò assorbe il primo motivo di ricorso incidentale della Monici, che deduce, in
subordine alla richiesta di correzione di errore materiale, violazione degli artt. 1277

e 1193 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su tutta la domanda
dell’interessata, nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato non dovuta la
somma di € 17.074,88 di cui alla cartella esattoriale de qua, il cui importo
complessivo era — invece — di € 19.361,24 (€ 2.286,36 erano stati pagati ante
iudicium, senza che però ciò importasse riduzione dell’opposizione, sempre

secondo quanto si legge nel ricorso incidentale).
Nondimeno, la correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata non è
operazione cui possa provvedere questa Corte Suprema.
La speciale disciplina dettata dagli artt. 287 e ss. c.p.c., che attribuisce la
competenza all’emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha
emesso la decisione da correggere, se non è applicabile quando contro la decisione
stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito (in quanto
l’impugnazione assorbe anche la correzione di errori materiali), va — invece —
osservata rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, perché la
Corte di legittimità non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del
giudice del merito (la Corte territoriale, nel caso di specie), cui dovrà rivolgersi
l’eventuale istanza di correzione (cfr. Cass. 27.7.01 n. 10289; Cass. 6.2.95 n. 1348).
Tale principio è ancor più da ribadirsi dopo la pronuncia di parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 287 c.p.c. ad opera di Corte Cost. n. 335/2004, limitatamente
alle parole “contro le quali non sia stato proposto appello”, sicché il solo giudice
competente alla correzione della sentenza è quello che l’ha emessa (cfr. Cass.
12.5.05 n. 9968).
Con il secondo motivo di ricorso la Monici lamenta violazione dell’art. 92 c.p.c.
nella parte in cui l’impugnata sentenza ha immotivatamente liquidato spese, diritti e
onorari spettanti per i gradi di merito senza tenere conto della nota spese depositata
dalla difesa dell’opponente.

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Il motivo è inammissibile per incongruenza del quesito di diritto formulato ai
sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis nel caso di specie), che si
limita genericamente a lamentare la mancanza di motivazione della liquidazione

Il motivo difetta altresì di autosufficienza, in quanto non trascrive la nota spese,
ma implicitamente ne rinvia la lettura alla consultazione del fascicolo di parte.
Infine, il rigetto del ricorso principale dell’INPS assorbe il terzo motivo del
ricorso incidentale della Monici (con il quale si ripropongono ulteriori argomenti
difensivi non esaminati dall’impugnata sentenza in quanto assorbiti).

Conclusione e spese
In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi, con conseguente
compensazione fra INPS e Monici delle spese del giudizio di legittimità.
Non è dovuta pronuncia riguardo ad Equitalia Parma S.p.A., rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte,
riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa fra INPS e Monici le spese del giudizio di
legittimità. Nulla spese riguardo ad Equitalia Parma S.p.A.
Così deciso in Roma, in data 11.6.13.

delle spese per un importo inferiore a quello richiesto.

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