Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19366 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 23/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8199/2015 proposto da:

IMMOBILIARE G. DI G.L. E C SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore Sig. G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29 SCALA IX

INTERNO 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONARDO PELI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ATTILIO FALISELLI giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.A., titolare dell’omonima ditta, evocò in giudizio la società Immobiliare G. di G.L. & C. s.n.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’impianto di autolavaggio di sua proprietà (segnatamente dalla struttura in acciaio rivestita da pannelli di plastica), attinto in più punti da lamiere distaccatesi dal tetto di copertura del confinante capannone di proprietà convenuta.

L’adito Tribunale di Brescia rigettò la domanda attorea: sussunta la vicenda nella fattispecie disciplinata dall’art. 2053 c.c., ritenne non dimostrata l’esistenza di un nesso causale tra i pregiudizi dedotti e il materiale proveniente dall’edificio di parte convenuta; aggiunse, inoltre, che il distacco delle lamiere dal capannone di proprietà G. era ascrivibile ad una tromba d’aria, evento atmosferico di eccezionale portata integrante caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità gravante sul proprietario dell’edificio.

Accogliendo l’appello interposto da S.A., la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. 89/2015 del 22 gennaio 2015, ha ravvisato la responsabilità della società convenuta e condannato la stessa al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi Euro 23.814,93, oltre accessori.

La Corte bresciana ha individuato la causa dell’evento lesivo nelle lastre in lamiera zincata di copertura del capannone di proprietà G. – sradicatesi, in considerevole quantità, dal tetto in conseguenza del montaggio non eseguito a regola d’arte e di irregolarità costruttive dell’edificio – e considerato l’evento climatico ex se non sufficiente ad interrompere il nesso eziologico.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Immobiliare G. di G.L. & C. s.n.c., affidandosi a due motivi; resiste con controricorso S.A..

Il ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, rubricato “motivazione omessa e/o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, il ricorrente assume che la Corte territoriale, ergendosi “a peritus peritorum sia in materia edilizia che in scienza metereologica” non abbia considerato il carattere imprevedibile ed inevitabile della tromba d’aria (dimostrato dalle prove documentali acquisite e dalla consulenza tecnica espletata in corso di giudizio) e, per l’effetto, omesso di motivare sull’idoneità della stessa ad interrompere il nesso di causalità tra il danno subito dall’immobile attoreo e la rovina dell’edificio di parte convenuta.

Con il secondo motivo, per “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 2053 c.c.” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta un “mal governo delle regole interpretative in materia di responsabilità del custode” per non aver la Corte territoriale attribuito all’accertato evento atmosferico un impulso causale autonomo con valenza esimente della responsabilità della società convenuta.

3. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Alla stregua dell’insegnamento del giudice della nomofilachia, la fattispecie descritta dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis al caso, per essere la gravata sentenza pronunciata nel gennaio 2015) va intesa come riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione: denunciabile in cassazione è, pertanto, unicamente l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e che si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. La novellata disposizione ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sul punto, basti il richiamo a Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Nella vicenda de qua, con i formulati motivi il ricorrente, senza nemmeno prospettare alcuno dei descritti vizi motivazionali e dietro l’apparente veste formale della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, richiede a questa Corte un vaglio su questioni di mero fatto (la natura di caso fortuito della tromba d’aria, la sua incidenza causale nella produzione dell’evento dannoso) tipicamente costituenti accertamenti riservati al giudice di merito, in tal guisa invocando un’inaccettabile rivalutazione delle emergenze istruttorie e una nuova pronuncia del fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass. 04/04/2017, n. 8758; Cass. 03/06/2014, n. 12391; Cass. 14/05/2013, n. 11549; Cass. 25/05/2010, n. 12690; Cass., 05/06/2007, n. 15434; Cass. 10/08/2004, n. 15434).

4. Dichiarato inammissibile il ricorso, la disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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