Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19365 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Roma, con ordinanza n. R.G. 18574/2015 depositata il 17/06/2015

nel regolamento pendente tra:

D.P.;

EQUITALIA GERIT SPA, (OMISSIS), ROMA CAPITALE (OMISSIS), COMUNE DI

PERUGIA;

sulle Conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO

CELESTE che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, ritenga infondata l’istanza di

regolamento di competenza d’ufficio, e dichiari competente il

Giudice di Pace di Roma, con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.P. ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso il fermo amministrativo e gli atti presupposti (cartelle esattoriali e verbali di contestazione) notificatigli per mancato pagamento di sanzioni amministrative dovute per violazioni al C.d.S..

2. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 29.12.2014 dichiarò la propria incompetenza per materia, in favore del Giudice di pace.

3. Riassunta la causa, il Giudice di pace di Roma con ordinanza 15.6.2015 ha richiesto a questa Corte il regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo che la competenza spettasse ratione materiae al Tribunale, e richiamando al riguardo il decisum di Cass. S.U. 12.10.2011 n. 20931.

4. Nella sua requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarata competenza del Giudice di pace.

Nessuna delle parti si è difesa in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 22 luglio 2015, n. 15354, hanno stabilito che la controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo (o l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973) non può qualificarsi come opposizione esecutiva (nè agli atti esecutivi, nè all’esecuzione).

La suddetta domanda costituisce infatti un’ordinaria azione di accertamento negativo della legittimità del fermo, con la quale si contesta fondatezza del credito cautelato: azione che va allora regolata dalla competenza per valore o per materia in dipendenza della causa petendi e, più in particolare, di quel giudice che sarebbe competente per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria (così, tra le tante, Cass. 10.5.2016 n. 9447; Cass. 27 novembre 2015, n. 24234).

Nel caso di specie, competente a conoscere il merito della pretesa creditoria è il giudice di pace, in quanto D.P. ha contestato il diritto dell’ente impositore alla riscossione della sanzione: con la conseguenza che l’azione, secondo la tradizionale definizione di giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria amministrativa (per tutte, v. Cass. Sez. Un. 19 aprile 1990, n. 3271), rientra nella competenza originaria per materia del giudice di pace per riguardare la sanzione una violazione al codice della strada (ora prevista dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6, comma 3 e art. 7, in relazione agli artt. 204-bis e 205 C.d.S.).

Pertanto l’applicazione dei criteri fissati dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata impone la devoluzione della controversia alla competenza del giudice di pace, in applicazione del seguente principio di diritto: pur dovendo qualificarsi come ordinaria azione di accertamento negativo e non come opposizione esecutiva, l’opposizione a preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, in relazione a cartelle di pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. va proposta, per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria, al giudice di pace in applicazione dei criteri del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6, comma 3 e art. 7.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese, essendo stato il regolamento richiesto d’ufficio (Sez. L, Ordinanza n. 1167 del 19/01/2007, Rv. 594150), e comunque non avendole parti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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