Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19365 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19365 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 15750-2003 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONAI,E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
2013
2050

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

CICLAMINO COSIMA;

Data pubblicazione: 21/08/2013

- intimata avverso la sentenza n. 1460/2007 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 11/06/2007 r.g.n. 1641/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO
LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

MANNA;

i

R.G. n. 15750/08
Ud. 11.6.13
INPS c. Ciclamino

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata 1’11.6.2007 la Corte d’appello di Lecce, in totale riforma
della pronuncia emessa in prime cure dal Tribunale di Brindisi, dichiarava il diritto
di Cosima Ciclamino ad essere riscritta nell’elenco anagrafico dei lavoratori

agricoli del comune di residenza per l’anno 1991 per 102 giornate, ordinando
all’INPS di provvedere in tal senso.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS affidandosi ad un solo motivo
con il quale coltiva l’eccezione ex art. 22 d.l. n. 7/70 di decadenza dall’azione della
lavoratrice, eccezione che era stata accolta in prime cure e rigettata in appello.
La Ciclamino è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 22 d.l. n. 7/70 (convertito, con modifiche, in legge n. 83/70), nonché degli
artt. 8 legge n. 533/73 e 11 d.lgs. n. 375/93, per avere l’impugnata sentenza ritenuto
che il termine di decadenza previsto dal cit. art. 22 per l’esercizio dell’azione
giudiziaria contro i provvedimenti di mancata iscrizione negli elenchi nominativi
dei lavoratori agricoli decorre soltanto dalla data di notifica del provvedimento
formale di rigetto dell’istanza (se adottato) e non (in caso contrario) dallo spirare
del termine per l’esaurimento del relativo procedimento amministrativo.
Il motivo è fondato, dovendosi dare continuità alla ormai consolidata
giurisprudenza di questa S.C. secondo cui, in caso di avvenuta presentazione dei
ricorsi amministrativi previsti dall’art. 11 del d.lgs. n. 375/93 contro i provvedimenti
di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi
giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dall’art. 22 del d.l. n. 7 del
1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso,
definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento
conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la
scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi
equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto,
1

2

R.G. n. 15750/08
Ud. 11.6.13
INPS c. Ciclamino

conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex
aliis, Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass. 2.10.07 n. 20668;
Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass. 1°.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07

2- In conclusione, il ricorso è da accogliersi, con conseguente cassazione della
sentenza impugnata.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamento in fatto, ex art. 384 co. 2° c.p.c.
si decide la causa nel merito con rigetto della domanda della Ciclamino.
Infatti, a fronte di un ricorso amministrativo alla Commissione Centrale per la
Manodopera Agricola proposto il 30.3.99, la lavoratrice ha depositato il proprio
ricorso in sede giudiziale soltanto il 26.3.01 (come risulta da pag. 9 dell’atto
d’appello della Ciclamino medesima), allorquando era ampiamente decorso il
termine di 120 giorni dalla definitività del provvedimento di silenzio-rigetto.
Non va emessa pronuncia sulle spese dell’intero processo, ricorrendo i
presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui
all’art. 42 co. 11° d.l. 30.9.03 n. 269, convertito, con modificazioni, in legge
24.11.03 n. 326, novella inapplicabile ratione temporis nel caso di specie, atteso che
il ricorso introduttivo di lite è stato depositato — come si è detto – il 26.3.01.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda della Ciclamino. Nulla spese per l’intero processo.
Così deciso in Roma, in data 11.6.13.

n. 4261; Cass. 5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813).

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