Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19365 del 18/07/2019
Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 18/07/2019), n.19365
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4475/2018 proposto da:
D.S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Rovereto n.
7, presso lo studio dell’avvocato Vitale Alessandro, rappresentato e
difeso dall’avvocato Barbera Filippo, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
B.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Ruvolo Francesco, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il
20/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La Corte d’appello di Messina, con ordinanza del 20 dicembre 2017, ha dichiarato l’efficacia in Italia della sentenza emessa, in data 1 febbraio 2016, dalla Corte Suprema del Nuovo Galles del Sud – Corte di Sidney, che aveva condannato D.S.G. a pagare a B.S. l’importo di 111038,94 dollari australiani (corrispondenti a Euro 77634,52).
Il D.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito da B.S..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. c) e g), in relazione all’art. 164 c.p.c., e assume che il provvedimento delibato era stato pronunciato nei confronti di soggetto non costituito nel giudizio, non avendo egli ricevuto la notifica dell’atto introduttivo del procedimento; che era incerta l’identificazione del soggetto chiamato in giudizio dinanzi al giudice australiano, stante l’incompletezza della relata di notifica e non avendo la controparte dimostrato che ” D.S.G.”, cui l’atto era destinato, corrispondesse proprio a lui, considerando che nel luogo della notifica in Italia (a (OMISSIS)) risiedevano altri ” D.S.G.” e che egli non risiedeva dove l’atto era stato notificato (in (OMISSIS)); inoltre era apodittica l’affermazione secondo cui l’atto introduttivo del giudizio a quo era stato notificato secondo le norme vigenti nell’ordinamento australiano.
Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha rilevato che la notificazione dell’atto introduttivo era stata validamente effettuata secondo la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965, in tema di notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, e le norme dell’ordinamento straniero: era presente la certificazione dell’Ufficiale giudiziario che attestava fino a querela di falso la data e il luogo della notificazione avvenuta a mani del destinatario; non rilevava la mancata indicazione del codice fiscale del convenuto, in quanto le circostanze fattuali indicate non facevano dubitare che fosse proprio il ricorrente la persona chiamata in giudizio e non altri residenti omonimi nello stesso Comune.
La sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati, avendo la Corte di merito verificato, a norma della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. b-c, che l’atto introduttivo del giudizio era stato portato a conoscenza del convenuto, in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si era svolto il processo, e che non erano stati violati i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio (Cass. n. 9677 del 2013).
Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. d), assumendo il ricorrente la mancata prova che la sentenza straniera fosse divenuta cosa giudicata secondo la legge in vigore nello Stato straniero.
Il motivo è infondato e in parte inammissibile.
La sentenza impugnata è conforme a diritto, avendo la Corte di merito escluso l’incompatibilità con l’ordine pubblico, a norma della citata L. del 1995, art. 64, lett. g), ed osservato che, sulla base delle allegazioni delle parti, la sentenza da delibare non risultava impugnata nel termine decadenziale previsto dalla legge straniera applicabile alla fattispecie, non rilevando la mancanza di una specifica attestazione formale, conseguendone l’insuscettibilità di riesame del provvedimento da parte dello stesso giudice che lo aveva pronunciato, ovvero di un altro giudice dello stesso ordinamento, in base al diritto straniero.
Detta statuizione non è stata specificamente censurata, essendosi il ricorrente limitato a dedurre una insufficienza e illogicità della sentenza impugnata nella parte riguardante un fatto (l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza straniera) esaminato dai giudici di merito con un apprezzamento che è oggetto di una critica generica e priva di decisività, in ordine alle specifiche ragioni che dimostrerebbero l’insussistenza del giudicato nell’ordinamento straniero.
Il terzo motivo, denunciante omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio a quo, ai sensi della Convenzione dell’Aja, è infondato per le ragioni esposte in relazione al primo motivo.
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019