Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19365 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 17/09/2020), n.19365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17506/2012 R.G. proposto da:

A.S. rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Alvaro Bartollini (PEC

alvarobartollini.ordineavvocatiterni.it) con domicilio eletto in

Roma, presso e nello studio dell’avv. Fabrizio Petrarchini in via

Circonvallazione Trionfale n. 145; (PEC

fabriziopetrarchini.ordineavvocatiroma.it);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria n. 268/1/11 depositata il 22/12/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. Succio Roberto;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale Visonà Stefano che ha chiesto il rigetto del

ricorso; udito l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.S. impugnava di fronte alla CTP di Terni il diniego di autotutela avverso l’avviso di rettifica IVA per l’anno 1978.

Tal diniego riguardava un provvedimento accertativo notificato il 12 giugno 1981 e ritenuto – esperiti tutti i gradi di giudizio – legittimo con sentenza definitiva di questa Corte n. 2118 depositata in data 5 agosto 2008. Avverso tal sentenza era proposto giudizio di revocazione.

Con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello del contribuente e quindi confermato la legittimità dell’atto impugnato. Avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a due motivi; in conclusione si insta per la remissione della questione posta in ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 234 Trattato UE, ora art. 267 TFUE; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per extra petizione per avere la CTR mal compreso la “causa petendi” dedotta dal ricorrente.

Il motivo è infondato.

Invero, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, la CTR ha correttamente ricostruito la situazione di fatto e correttamente applicato le disposizioni rilevanti ai fini del decidere, non sussistendo vizio di extra petizione, ma semmai – ove ne sussistano i presupposti difetto motivazionale (nel motivo peraltro non dedotto) il richiamo a giurisprudenza non esattamente attinente il caso di specie.

Il secondo motivo di censura denuncia poi ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione degli art. 136 e 137 Cost., art. 10, 20, 249, comma 3 del Trattato UE in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR non riconosciuto al ricorrente gli effetti favorevoli della sentenza CGUE “Ecotrade”.

Detto motivo è inammissibile, in quanto privo di collegamento con la “ratio decidendi”: anche in questo caso dalla lettura della sentenza gravata si evince infatti come il giudice dell’appello abbia accertato che il contribuente aveva chiesto di “riesaminare la vecchia questione (risalente al 1978)”; ciò non è consentito, in quanto – come nota correttamente ancora la CTR umbra – l’autotutela non costituisce “un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali”, i quali “per altro” sono qui stati “tutti abbondantemente esercitati e tutti respinti”.

Tale affermazione del secondo giudice è come detto corretta, e conforme ai principi costantemente enunciati in plurime pronunce di questa Corte (e plurimus Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7616 del 28/03/2018) secondo la quale il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.

A ciò si aggiunga che è incontroversa la definizione del giudizio sull’atto in senso favorevole all’Erario; è pacifico il difetto di esistenza di un qualsiasi interesse generale alla rimozione dello stesso, che qui non sussiste e non è neppure in questa sede dedotto dal ricorrente.

A tali fini non vale, va peraltro qui precisato, considerare la generica doglianza relativa ai profili costituzionali e comunitari, poichè (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4937 del 20/02/2019) il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di diniego dell’Amministrazione rispetto ad un’istanza di annullamento in autotutela è ammesso esclusivamente per ragioni di rilevante interesse generale, che non ricorrono ove il contribuente deduca, in astratto, la violazione del diritto di ciascun cittadino ad una tassazione conforme al principio di capacità contributiva, ove non sussistano le condizioni di questione di possibile illegittimità costituzionale di norme da applicarsi, trattandosi di un interesse astratto, coincidente con il ripristino della legalità.

Per tutte questa sopra esposte ragioni, il ricorso va quindi respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

Non sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 1.400,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

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