Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19365 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 23/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1630-2015 proposto da:

Q.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A

FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO ANTIGNANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA COSTANTINI giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L., S.F., considerati domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato C.N. giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.L., S.D., S.A.,

D.B.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5870/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza n. 9396/2008, il Tribunale di Frosinone condannò Q.A. e D.B.V., nella qualità di genitori del minore Q.R., al risarcimento dei danni (quantificati nel complessivo importo di Euro 52.208,37) dallo stesso cagionati al minore S.D. – rappresentato in giudizio dai genitori S.F. e T.L. -, consistiti in lesioni alla gamba ed alla mano destra provocate da un macchinario per il taglio dell’erba (decespugliatore) azionato dal piccolo Q..

Ritenne il giudice ciociaro integrata a carico dei convenuti la fattispecie di responsabilità prevista dall’art. 2048 c.c., sotto il duplice profilo della culpa in educando (per non avere impartito al minore un’adeguata educazione) e della culpa in vigilando (per non aver sorvegliato sulla condotta del minore); escluse inoltre ogni responsabilità della terza chiamata in causa S.A., in difetto di prova circa l’affidamento a quest’ultima del minore R..

La pronuncia è stata interamente confermata dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 5870/2013 del 30 ottobre 2013 che ha respinto l’impugnazione proposta da Q.A..

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Q.A., affidandosi ad un unico motivo; resistono con controricorso S.F. e T.L..

Alcuna attività difensiva hanno spiegato le altre parti intimate.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con unico motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all’art. 444 c.p.p., agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed agli artt. 2048,2055 e 2697 c.c. e/o, in via subordinata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, il ricorrente lamenta – a quanto sembra inferirsi dalla non cristallina esposizione – che la Corte territoriale abbia: (a) valutato, tra le fonti del suo convincimento, la sentenza di applicazione della pena su richiesta irrogata ad Q.A. per il reato di lesioni colpose in danno di S.D., condotta consistita nel non aver custodito il figlio; (b) erroneamente considerato il contegno serbato da S.A. in occasione del sinistro, integrante – per omissione di cautele doverose – fattore causale determinante, in via esclusiva o quantomeno concorrente, l’evento dannoso.

Il motivo – testè sommariamente descritto – è inammissibile, per evidente negazione della regola della chiarezza (già positivamente sancita dall’abrogato art. 366-bis c.p.c., ma comunque correlata all’intrinseca finalizzazione del processo ad una decisione di merito).

Secondo l’insegnamento del giudice della nomofilachia, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza (ovvero che prospetti una pluralità di questioni involgenti censure al tempo stesso relative ad asserite violazioni di legge e vizi della motivazione unitariamente trattate), costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione allorquando la sua formulazione non consenta l’agevole individuazione delle questioni prospettate, postulando a tal fine un (non consentito, anzi precluso dalla legge) intervento della Corte volto ad enucleare dalla affastellata struttura del motivo le parti concernenti le separate censure (da ultimo, Cass. 17/03/2017, n. 7009; Cass. 14/09/2016, n. 18021; Cass., Sez. U, 06.05.2015, n. 9100).

Orbene, il motivo in esame, sviluppato in ben quindici pagine, si caratterizza per una inestricabile commistione tra questioni di fatto e questioni di diritto affastellate (in maniera da renderne ancor più complessa la intelligibilità) da stralci di alcune deposizioni testimoniali rese nei gradi di merito: risulta del tutto omessa l’enunciazione di specifici argomenti intesi a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (diffusamente, Cass. 24/11/2016, n. 24298).

Al fondo, la doglianza non coglie (nè, a fortiori, attinge criticamente) la ratio decidendi della gravata sentenza: in specie, alcuna censura è formulata in ordine ai presupposti integranti ex art. 2048 c.c. la accertata responsabilità dei genitori.

La lunga dissertazione si risolve, piuttosto, nel prospettare una ricostruzione della dinamica dell’occorso differente da quella operata dalla Corte territoriale (nella quale alcuna incidenza ha assunto la sentenza penale di patteggiamento inflitta al Q., talchè risulta astratta e priva di decisività l’argomentazione del ricorrente sulla valenza asseverativa di detta sentenza nel processo civile): in tal guisa, tuttavia, il motivo finisce con l’attingere tipiche valutazioni di merito (quali la individuazione delle fonti del convincimento, l’apprezzamento di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti) e tende a provocare un (non consentito) riesame delle emergenze istruttorie e un’inaccettabile nuova pronuncia del fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. 04/04/2017, n. 8758; Cass. 03/06/2014, n.12391; Cass. 14/05/2013, n. 11549; Cass. 25/05/2010, n. 12690; Cass., 05/06/2007, n. 15434; Cass. 10/08/2004, n. 15434).

2. Dichiarato inammissibile il ricorso, la disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue, tra le parti costituite, il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

3. Ritiene inoltre la Corte doversi pronunciare a carico del soccombente la condanna prevista dall’art. 385 c.p.c., comma 4 (norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13 poi successivamente abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20), applicabile ratione temporis al caso giusta la disposizione di diritto transitorio dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, atteso che la sentenza impugnata è stata pronunziata in data successiva al 2 marzo 2006 ed il giudizio di primo grado ha avuto inizio in data anteriore al 4 luglio 2009 (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15030; Cass. 10/02/2016, n. 2684; Cass. 14/10/2016, n. 20732; Cass. 11/03/2014, n. 5599).

In ordine all’integrazione dei presupposti della condanna, essa, a differenza di quella comminabile ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno (Cass. 08/02/2017, n. 3311), ma, sul piano soggettivo, postula pur sempre, benchè implicitamente (Cass. 29/09/2016, n. 19285), quanto meno la colpa grave della parte soccombente, la quale è senz’altro ravvisabile allorchè vengano riproposte tesi ed argomentazioni già ripetutamente ritenute infondate con doppia conforme di rigetto in sede di merito, nonchè nell’ipotesi in cui, come nella specie, i motivi del ricorso per cassazione attengano a profili di fatto e tendano inammissibilmente a suscitare, in sede di legittimità, una nuova valutazione delle prove e un nuovo giudizio sul merito della controversia (tra le tante, Cass. 12/04/2017, n. 11791; Cass. 08/03/2017, n.5801; Cass. 17/01/2017, n. 939).

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, Q.A. va dunque condannato al pagamento, in favore dei contro ricorrenti S.F. e T.L., di una somma che, avuto riguardo al limite massimo stabilito dalla norma in parola nonchè all’importo liquidato per le spese, da assumersi quale parametro di riferimento (Cass. 29/09/2016, n. 19285; Cass. 14/10/2016, n.20732), può essere equitativamente determinata in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

4. Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei contro ricorrenti S.F. e T.L. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Condanna parte ricorrente a pagare a S.F. e T.L., ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, la somma complessiva di Euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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