Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19364 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19364 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 3482-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato
2013
2049

e

difeso

dagli

avvocati

CORETTI

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, TRIOLO VINCENZO, STUMPO
VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SPOSATO LIBERATA, FALCO MIRELLA;

Data pubblicazione: 21/08/2013

- intimate –

avverso la sentenza n. 34/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 01/02/2011 r.g.n. 42/2006
+ altre;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’ANTONIO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA

RG 34821/20012

INPS / Sposato L., Falco M.

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 19/5/2011 la Corte d’Appello di Catanzaro , in parziale riforma della
sentenza del Tribunale, ha accertato, per quel che qui rileva, il diritto di Liberata Sposato
all’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1993 e all’indennità di malattia per il periodo dal
•eee

– – ••• • :

nonché il

diritto di Mirella Falco all’indennità di disoccupazione agricola per il 1993 e all’indennità di
malattia dal 14/2/94 al 30/3/94 .
La Corte territoriale ha ritenuto applicabile all’indennità di disoccupazione agricola la prescrizione
ordinaria decennale e non già il termine di prescrizione annuale previsto dall’art 6, ultimo comma
della L n 138/1943 solo per l’indennità di malattia. Con riferimento a quest’ultima ha ritenuto che il
termine annuale era soggetto alla sospensione nel corso del procedimento amministrativo in
applicazione del rdl n.1827/1935.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione l’INPS formulando un unico motivo.
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Le ecuatre-4:i4egFerrti sono rimaste intimate.

L

Motivi della decisione
L’Inps denuncia violazione degli art 97 RDL n 1827/1935 e art 46 della L n. 88/1989; in relazione
agli art 6 L. n. 138/1943 e dell’art 2935 cc.
Censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto , con riferimento all’indennità
di malattia, applicabile al termine di prescrizione annuale,di cui all’art 6, ultimo comma della L n
138/1943, la sospensione per la durata del procedimento amministrativo.
La censura è infondata.
La questione circa la sospensione del termine di prescrizione durante i tempi di formazione del
silenzio rifiuto sulla richiesta di prestazione all’istituto assicuratore e del silenzio rigetto sul ricorso
amministrativo , con particolare riferimento alla prescrizione annuale del diritto alrindennità di
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malattrZYST1t7e-s-aminata da questa Corte che c on sentenza delle SSUU n 5572/2012 ha affermato
(
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92/

26/4/94 al 16/5/94

il seguente principio : In tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa,
oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all’istituto assicuratore ex
art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul
ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod.
proc. civ., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dall’art. 97 del r.d.l. n. 1827 del

giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa
incolpevole dell’assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all’indennità di maternità,
soggetta al termine annuale ai sensi degli artt. 6 della legge n. 138 del 1943 e 15 della legge n. 1204
del 1971, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all’art. 7 della
legge n. 533 del 1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall’art. 46
della legge n. 88 del 1989″.
In applicazione del suddetto principio ,cui questo Collegio ritiene di dare continuità, non risulta
maturato il termine di prescrizione annuale ( decorrente secondo quanto riferito dallo stesso Istituto
dal 16/5/94 per la Sposato e dal 30/3/94 per la Falco cui va aggiunto il periodo di sospensione ) alla
data di notifica del ricorso giurisdizionale in data 30/5/1995.
Il ricorso deve , pertanto, essere respinto.
Nulla per spese non avendo le intimate svolto attività difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso, nulla per spese.
Roma 11/6/2013

1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela

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