Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19364 del 20/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19364 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

SENTENZA

sul ricorso 30883-2011 proposto da:
IMMOBILIARE ELLEBI SRL in persona del proprio Amm.re
Unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 27,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CUFFARO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO
2018

FRANCESCO CALMETTA giusta delega a margine;
– ricorrente –

703

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 20/07/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE;
– intimata –

BOLOGNA, depositata 1’08/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che
si riporta al controricorso e chiede il rigetto.

avverso la sentenza n. 99/2010 della COMM.TRIB.REG. di

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FATTI DI CAUSA
In seguito alle sentenze nn. 111/02/2001 e

112/02/2001 della

Commissione Tributaria Regionale di Bologna, che avevano accertato il
maggior valore l’una dell’area edificabile e l’altra del complesso
immobiliare rispetto a quanto dichiarato, veniva liquidata, da parte
dell’Agenzia delle entrate di Piacenza, nei confronti dell’Immobiliare

62302/02 e 5178/03 (aventi identico contenuto) relativi all’area edificabile
e n. 5182/03 relativi al complesso immobiliare.
Tale avvisi venivano impugnati davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Piacenza, che con la sentenza n. 68/01/03, censurando
l’invio del duplicato del primo avviso di liquidazione e ritenendo applicabile
la normativa in materia di sanzioni per infedele dichiarazione INVIM di cui
all’art. 23, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972,
quest’ultimo come introdotto dal d.lgs. n. 473 del 18 novembre 1997,
secondo cui la sanzione è dovuta solo se il valore accertato è superiore di
un quarto rispetto a quanto dichiarato, accoglievano il ricorso con
riferimento agli avvisi di liquidazione nn. 62302/02 e 5178/03 ritenendo
non dovuta la sanzione e confermavano invece l’operato dell’Ufficio quanto
all’avviso n. 5182/03, ritenendo quindi dovuta la sanzione.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate di Piacenza,
ritenendo le sanzioni correttamente irrogate, proponeva appello davanti
alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna e la società
contribuente proponeva appello incidentale, sostenendo la presenza di un
errore di calcolo nell’individuazione della irrogabilità della sanzione in
quanto il valore accertato non era superiore di un quarto rispetto a quanto
dichiarato. La Commissione Tributaria Regionale, rilevato tale errore, con
sentenza n. 171/21/2016, respingeva l’appello dell’Ufficio e accoglieva
quello incidentale della contribuente.

/yr
Ric. n. rg. 30883 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

Elle.Bi. s.r.I., l’imposta INVIM mediante avvisi di liquidazione nn.

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Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso, che
veniva rigettato dalla Cassazione con ordinanza n. 3308 del 2011, avente
sempre ad oggetto la spettanza della sanzione.
L’Ufficio procedeva allo sgravio della sanzione per infedele
dichiarazione e emetteva la cartella esattoriale n.
06820030100983420000, ritenendo così di dare esecuzione alla suddetta
sentenza n. 171/21/2016; la società contribuente tuttavia, ritenendo che

nella sua interezza l’avviso n. 5182/03 e non solo per la parte relativa alle
sanzioni, proponeva ricorso avverso la suddetta cartella e la Commissione
Tributaria Provinciale di Piacenza, con sentenza n. 08/01/08, accoglieva il
ricorso, ritenendo che l’annullato avviso n. 5182/03 costituisse il
presupposto della cartella esattoriale n. 06820030100983420000, che
dunque doveva essere annullata.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate di Piacenza
proponeva appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna, la quale, con sentenza n. 99/08/10, accoglieva
l’appello affermando che “la sentenza di primo grado si fonda su una
erronea interpretazione dei fatti dedotti in quanto la parte ha impugnato
l’avviso di liquidazione n. 5182/03 solo in ordine alla sanzione irrogata
senza nulla eccepire circa l’imposta iscritta a ruolo”.
Contro detta sentenza, la società proponeva ricorso in Cassazione
affidato a due motivi; si costituiva, con controricorso, l’Agenzia delle
entrate, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc.
civ., comma 1, n. 5, la società ricorrente lamenta omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in
particolare in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente
interpretato il contenuto di altre sentenze e, specificamente, quello della

Ric. n. rg, 30883 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

tale sentenza, nell’accogliere il suo appello incidentale, avesse annullato

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sentenza n. 171/21/2016 della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna e della sentenza n. 68/01/03 della Commissione
Tributaria Provinciale di Piacenza.
Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod.
proc. civ., comma 1, n. 3, la società ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 68, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e
delle disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in materia di

06820030100983420000 si fonderebbe su un atto amministrativo
presupposto (il n. 5182/03) annullato da una sentenza della Commissione
Tributaria Regionale, ragion per cui l’Ufficio avrebbe dovuto conformarsi al
dispositivo mediante l’emissione di un provvedimento di sgravio integrale
del ruolo annullato.
Il Collegio ritiene che i motivi siano infondati.
Occorre preliminarmente rilevare che l’avviso di liquidazione n.
5182/03, prodromico rispetto alla cartella esattoriale n.
06820030100983420000, è stato impugnato dalla parte solo in ordine alla
sanzione per infedele dichiarazione irrogata dall’Ufficio, senza nulla
eccepire in ordine all’imposta liquidata: in questo senso infatti si esprime
la sentenza impugnata, la quale, lo si è già rilevato nella parte in fatto,
afferma che “la parte ha impugnato l’avviso di liquidazione n. 5182/03
solo in ordine alla sanzione irrogata senza nulla eccepire circa l’imposta
iscritta a ruolo”: del resto, il ricorrente che proponga una determinata
questione giuridica ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta
deduzione della questione o di una determinata circostanza dinanzi al
giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso
per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia
fatto ed in quale sede e modo la circostanza sia stata provata o ritenuta
pacifica, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di

Ric. n. rg. 30883 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

riscossione mediante , ruoli, in quanto la cartella esattoriale n.

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tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 21
novembre 2017, n. 27568; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062); ancora, in
base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito
dall’art. 366 cod. proc. civ., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente
censuri la sentenza di una Commissione Tributaria Regionale sotto il
profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della
motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti

erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica
della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass. 16
giugno 2017, n. 16147; Cass. 16 febbraio 2018, n. 3830): nel caso di
specie la società ricorrente non ha indicato ove e come abbia chiesto
l’integrale annullamento dell’avviso di liquidazione n. 5182/03.
Occorre inoltre rilevare che tale interpretazione della sentenza n.
171/21/2016 della Commissione Tributaria Regionale nel senso che abbia
accolto l’appello incidentale della società contribuente solo per quanto
riguarda le sanzioni e non anche annullando l’intero atto è altresì coerente
con la causa petendi del ricorrente (l’annullamento delle sanzioni in
quanto il giudice di primo grado aveva commesso un errore di calcolo non
accorgendosi che l’importo accertato non aveva superato di più di un
quarto quello accertato) e con la circostanza che in tutti i giudizi si è fatta
questione della spettanza o meno delle sanzioni e non anche della
debenza o meno dell’INVIM.
Il secondo motivo, strettamente collegato al primo, è parimenti
infondato in quanto, partendo da quanto detto in precedenza circa la
circostanza che la società contribuente ha impugnato l’avviso di
liquidazione n. 5182/03 solo in ordine alla sanzione irrogata, che in tutti i
giudizi si è fatta questione della spettanza o meno delle sanzioni e non
anche della debenza o meno dell’INVIM, e che quindi tale atto
amministrativo rappresenta valido atto presupposto della successiva

Ric. n. rg. 30883 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono

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cartella esattoriale n. 06820030100983420000, cade conseguentemente il
presupposto logico-giuridico del motivo di impugnazione, ossia quello
secondo cui la cartella impugnata si fonderebbe su un atto amministrativo
presupposto (il n. 5182/03) annullato da una sentenza della Commissione
Tributaria Regionale.
Pertanto, il ricorso della società contribuente va respinto e la
condanna alle spese segue la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso della contribuente e la condanna alle spese del
giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in
complessivi euro 3.000, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 maggio 2018.

P.Q.M.

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