Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19364 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. FOGLIA Raffaele – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22409/2006 proposto da:

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C/O

VESCI & PARTNERS, VIA RIPETTA 22, presso lo studio

dell’avvocato

VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.A., SADA CINQUE S.R.L., A.M., R.

C.;

– intimati –

ricorso 23238/2006 proposto da:

A.M., R.C., S.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio

dell’avvocato MEYER VON SCHAUENSEE SIGISMONDO, che li rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C/O

VESCI & PARTNERS, VIA RIPETTA 22, presso lo studio

dell’avvocato

VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine

del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

SADA CINQUE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2348/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/07/2005 r.g.n. 3911/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato DI GIOVANNI UMBERTO per delega VESCI GERARDO;

udito l’Avvocato MEYER VON SCHAUENSEE SIGISMONDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 14 luglio 2005, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, di accoglimento delle domande proposte da R.C., S. A. e A.M. nei confronti della datrice di lavoro Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. nonchè della Sada Cinque s.r.l., dirette ad ottenere l’annullamento del loro trasferimento dai reparti di appartenenza MCO, MWZ ed MWL4 al reparto MWL2, poco dopo ceduto in data (OMISSIS), come ramo di azienda, alla Sada Cinque s.r.l., con conseguente reintegrazione presso la prima società, in mansioni identiche a quelle svolte in precedenza.

I giudici di merito hanno infatti accertato l’autonomia del reparto MWL2 rispetto a quelli cui erano stati in precedenza addetti i lavoratori e l’infondatezza della tesi della società, secondo cui tali reparti sarebbero stati preventivamente accorpati a quello denominato MWL2, in vista della cessione del conseguente complesso unitario.

Qualificato, pertanto, come trasferimento individuale quello degli origi-nari ricorrenti e in assenza della prova di esigenze oggettive alla base dello stesso a norma dell’art. 2103 c.c., i giudici hanno accolto le domande, ritenendo che la cessione del ramo aziendale, in quanto intervenuta successivamente al trasferimento ingiustificato e quindi illegittimo ai sensi dell’art. 2103 c.c., non avesse coinvolto i tre dipendenti della Ericsson, a norma dell’art. 2112 c.c., come modificato dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47 (ratione temporis applicabile).

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ora ricorso per Cassazione la società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., con due motivi.

Resistono alle domande i lavoratori con rituale controricorso, proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale subordinato, cui ha resistito la predetta società con controricorso.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, la Sada Cinque s.r.l.

non ha svolto difese in questa sede.

La Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ha depositato infine una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- I ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto la medesima sentenza.

2 – Col primo motivo del ricorso principale, la società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2103 c.c..

In proposito, la società sostiene che, avendo essa sempre affermato in giudizio di avere operato l’accorpamento delle sotto-unità cui erano addetti gli appellati al reparto MWL2 alcuni mesi prima della cessione alla Sada Cinque s.r.l. di tale ramo di azienda (cessione di cui poi in giudizio avrebbe dimostrato ampiamente la legittimità, in ragione sia della piena osservanza di quanto disposto dalla L. n. 428 del 1990, art. 47 che del raggiungimento di un accordo sindacale in proposito), sarebbe stato onere dei lavoratori provare che viceversa si era trattato di un loro trasferimento in senso tecnico da una autonoma unità produttiva ad un’altra, tesi che sarebbe irrealistica e comunque non sarebbe stata provata in giudizio.

Viceversa, la Corte avrebbe preteso che la società dimostrasse “con prove ulteriori e diverse da quelle documentali (ma anche istruttorie) già in atti che le eccezioni di controparte “non fossero infondate”, così compiendo le violazioni indicate nella rubrica del motivo.

Segue la formulazione di un quesito di diritto centrato sull’applicazione dell’art. 2967 c.c., in pretesa applicazione dell’art. 366 bis c.p.c., in realtà non necessario nel caso di specie, in ragione del fatto che tale norma è applicabile, ai sensi della L. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2, unicamente ai ricorsi per Cassazione avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data del 1 marzo 2006, mentre la sentenza della Corte d’appello di Roma qui impugnata è stata depositata in cancelleria il 14 luglio 2005.

3 – Col secondo motivo di ricorso, la società denuncia sotto profili diversi il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 2103 c.c. nonchè dell’art. 2112 c.c. e/o della L. n. 428 del 1990, art. 47 e/o del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32.

Le operazioni che avevano preceduto la cessione di ramo di azienda sarebbero in realtà operazioni propedeutiche ad essa e quindi legittime ai sensi dell’art. 2112 c.c..

Del resto, nessuna censura i lavoratori avrebbero mai mosso alla regolarità della operazione di cessione di ramo di azienda, salva la deduzione di mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto.

La società richiama in proposito la L. 2 febbraio 2001, n. 18 e il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 32, per dedurne una linea di tendenza verso l’emancipazione dalla necessità che al trasferimento di ramo di azienda debba preesistere l’autonomia funzionale di tale parte di azienda.

Da ciò deriverebbe l’erroneità e la non corrispondenza ad una interpre-tazione evolutiva della legge di quella adottata dalla Corte territoriale quanto alla nozione di ramo di azienda da trasferire, nel caso in esame riconosciuto del resto come tale dalle parti del contratto di cessione e dagli stessi sindacati in sede di incontri ex L. n. 428 del 1990, art. 47.

Anche il secondo motivo conclude con la formulazione di un non necessario quesito di diritto, centrato sull’applicazione degli artt. 2112 e 2103 c.c..

4 – Col ricorso incidentale subordinato, i lavoratori deducono la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo al mancato esame dell’appello incidentale da loro proposto (di cui viene riassunto il contenuto, relativo alla pretesa illegittimità del loro trasferimento alla Sada Cinque s.r.l.

per effetto della cessione di ramo di azienda, in ragione della difformità tra le loro mansioni effettive e quelle indicate nell’atto di cessione)), in quanto ritenuto assorbito dal rigetto dell’appello principale della società.

5- Il primo motivo di ricorso principale è infondato.

La Corte d’appello di Roma ha infatti confermato la valutazione del giudice di primo grado relativamente alla autonomia del reparto MWL2 rispetto ai reparti di provenienza dei tre originari ricorrenti ed ha negato, sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, che tali reparti di provenienza fossero stati accorpati al primo in vista della cessione del conseguente complesso unitario.

Conseguentemente, la Corte di merito in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass. 17 marzo 2009 n. 6452) secondo cui, onde evitare che la cessione di azienda si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro (magari con minori garanzie per i lavoratori), è necessario collegare alla vicenda circolatoria di parte dell’azienda (intesa come entità autonomamente organizzata all’interno di essa) tutti i dipendenti e solo quelli che a tale parte autonoma erano stabilmente addetti presso la cedente, ha ritenuto che nel caso in esame, non essendo stati gli originari ricorrenti stabilmente addetti all’entità economica ceduta, essi non fossero stati coinvolti dalla cessione e che il loro trasferimento al reparto MWL2 in prossimità di quest’ultima andasse giustificato a norma dell’art. 2103 c.c., rilevando che tale giustificazione era mancata.

Rispetto a tale accertamento, che, in quanto fondato su di una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito, è incensurabile in questa sede di legittimità, se non per vizi di motivazione aventi carattere decisivo, la società Ericsson deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., che sarebbe stata consumata dai giudici di merito, per avere arbitrariamente invertito l’onere della prova rispettivamente gravante sulle parti alla stregua di tale disposizione di legge.

Siffatta censura non radica peraltro, in ricorso, il proprio fondamento nel riferimento a concreti, specifici atti del processo, rimanendo per molti versi affidata a generici rinvii a documenti versati in atti e ad istanze istruttorie formulate e respinte dai giudici, dei quali documenti e istanze istruttorie non viene peraltro riprodotto in giudizio il contenuto, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per Cassazione (su cui. cfr., anche recentemente, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09).

Sicchè la deduzione che l’accorpamento in funzione del successivo trasferimento vi sarebbe stato e che lo stesso sarebbe stato comprovato dall’accordo con le OO.SS. nell’ambito della procedura ex L. n. 428 del 1990, art. 47, per cui l’onere della prova della sua eventuale fittizietà avrebbe dovuto essere posto a carico degli originari ricorrenti rimane una mera asserzione della difesa della società, di cui non appare possibile valutare in questa sede l’eventuale incidenza su modus procedendi e sul decisum della Corte territoriale.

Il secondo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.

Il motivo muove anzitutto dalla considerazione (peraltro formulata in maniera generica) della pretesa assenza, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e nei successivi atti dei lavoratori, di censure in ordine alla regolarità della operazione di cessione di ramo di azienda, salva la deduzione di mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto, dimenticando peraltro di avere in precedenza riferito, nel medesimo ricorso per Cassazione, di una richiesta iniziale dei lavoratori fondata sull’art. 2103 c.c., quindi comportante la deduzione di inidoneità di quelle operazioni precedenti la cessione a giustificare il trasferimento del loro rapporto di lavoro alla Sada Cinque s.r.l..

Per il resto, il motivo presuppone la qualificazione del trasferimento dei tre lavoratori come operazione propedeutica al trasferimento del ramo aziendale, alla quale qualificazione sono pertanto riferibili le considerazioni svolte con riguardo al motivo precedente.

Il ricorso principale è pertanto infondato e va respinto.

Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale subordinato.

Il regolamento delle spese si uniforma al criterio della soccombenza sostanziale e i relativi importi sono liquidati in dispositivo.

Nulla per le spese di Sada Cinque s.r.l., che non ha svolto difese in questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta quello principale, assorbito l’incidentale;

condanna la ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate complessivamente in Euro 26,00 per spese ed Euro 3.500,00 per onorari, oltre accessori di legge;

nulla per le spese di Sada Cinque s.r.l..

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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