Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19364 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 07/07/2021), n.19364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15198/2013 proposto da:

M.E., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Alciati del

Foro di Pavia ed Antonio Pizzo del Foro di Roma, anche in via

disgiunta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo

in Roma, Via Toscana n. 10, per procura speciale in calce al

presente atto;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 32/33/13, pronunciata l’11 febbraio 2013 e depositata

il 14 febbraio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 novembre 2020 dal Consigliere Saieva Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Pavia rigettava il ricorso proposto da M.E., esercente l’attività di impresa nel settore della installazione di termoidraulica, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, aveva rettificato la dichiarazione presentata per l’anno 2005, determinando un maggiore imponibile ai fini IRPEF, IRAP ed IVA di 38.477,00 Euro e proceduto alla liquidazione di maggiori imposte, oltre sanzioni ed interessi.

2. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 32/33/13, depositata il 14 febbraio 2013, rigettava l’appello proposto dal contribuente nella considerazione che la documentazione esibita dal medesimo non riportava alcun dato in merito ai margini operativi, alla incidenza dei costi della manodopera e degli oneri ed inoltre non era idonea a giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertati dall’Ufficio sulla base degli studi di settore; ricavi a cui l’ufficio aveva fatto riferimento non avendo il ricorrente aderito all’invito al contraddittorio.

4. Avverso tale decisione il M. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il quale l’Agenzia delle Entrate, non costituita nei termini di legge mediante controricorso, si è riservata di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 18 novembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni di legge:

a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 39, in mancanza dei presupposti per la loro applicazione, essendo indispensabile per procedere alla rettifica dei redditi dichiarati, che gli elementi presi a base per l’accertamento siano “certi, precisi e concordanti”;

b) del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, art. 15, che esonera il contribuente dall’adeguamento agli studi di settore, qualora sia in grado di giustificare lo scostamento, come nel caso in esame.

c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 154, il quale stabilisce che in presenza di contabilità regolare i parametri degli studi di settore valgono solo come presunzioni semplici e dunque assurgono a valore di prova solo quando presentino di connotati della gravità, precisione e concordanza assolutamente carenti nel caso de quo.

d) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, il quale stabilisce che in presenza di contabilità regolare e non contestata i dati derivanti dagli studi di settore, non abbiano alcun valore probatorio e valgono solo come presunzioni semplici.

e) della L. 8 maggio 2009, n. 146, art. 10, comma 2, che richiede ai fini dell’attivazione dell’accertamento “significative incoerenze rispetto agli indici di natura economica finanziaria o patrimoniale” nella specie assolutamente insussistenti.

1.2. Il motivo è inammissibile e comunque privo di fondamento. Il ricorrente infatti prospetta una pluralità di questioni, denunciando varie violazioni di disposizioni di legge (tra cui una inesistente, ossia (il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 154), e altre citate in modo inconferente, come il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, art. 15, che riguarda ambito diverso e comunque, non in vigore in relazione all’anno oggetto di accertamento, ovvero ancora la L. n. 146 del 2009, art. 10, comma 2, citato in violazione del principio di autosufficienza non risultando specificata l’entità dello scostamento; infine, si appalesa non pertinente la citazione della decisione di questa Corte n. 19632 del 2009 resa in tema di accertamento induttivo puro ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2.

1.3. Le doglianze con cui il ricorrente deduce l’insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti necessarie per poter ritenere inattendibile la dichiarazione presentata, non colgono la ratio decidendi della sentenza con cui la C.T.R., ha correttamente confermato l’accertamento dell’amministrazione finanziaria la quale aveva proceduto a determinare il reddito effettivo del contribuente, facendo ricorso agli studi di settore in applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427.

1.4. Ed invero, fin dalla sentenza del 2009 delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 18 dicembre 2009, n. 26635), questa Corte ha affermato che le risultanze degli studi di settore che di per sè considerate, costituiscono mere elaborazioni statistiche, acquisiscono valenza di prova presuntiva qualificata (da gravità, precisione e concordanza), circa la sussistenza di un maggior reddito, all’esito del necessario contraddittorio con il contribuente, il quale, in quella sede, ha l’onere di allegare e provare, senza limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di quelle circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal normale modello di riferimento settoriale ritenuto applicabile, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento standardizzato; all’ente impositore, per contro, fa carico unicamente la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16544; Cass. sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 769; Cass. sez. 5, 13 luglio 2016, n. 14288; Cass. sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3415, Cass. sez. 5, 15 maggio 2013, n. 11633).

1.5. Detto indirizzo ha ricevuto l’avallo della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. CGUE 21 novembre 2018, in causa C-648/16), che ha riconosciuto la legittimità degli accertamenti tributari fondati sugli studi di settore, sempre a condizione che siano rispettati i diritti di difesa del contribuente. Ciò che nella fattispecie in esame è incontroverso, avendo riconosciuto il contribuente che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e che la memoria ivi prodotta dal contribuente medesimo è stata ritenuta inidonea, segnatamente riguardo al principale elemento di divergenza costituito dalla dotazione dei beni strumentali da parte dello studio professionale, a giustificare il reddito inferiore dichiarato rispetto a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento standardizzato.

1.6. A tale principio il giudice di appello si è attenuto, avendo ritenuto che le ragioni offerte dal contribuente, in difetto di qualsiasi riscontro, erano idonee a giustificare la rettifica operata dall’Ufficio impositore. Disattendendo le eccezioni e le argomentazioni del ricorrente la C.T.R. ha quindi correttamente applicato i principi normativi e giurisprudenziali vigenti per l’accertamento in base agli studi di settore, tenendo conto degli elementi concreti che influivano sulla determinazione dei ricavi emersi a seguito dell’accertamento dell’ufficio, mentre ogni ulteriore valutazione circa la rilevanza probatoria delle asserite giustificazioni addotte dal contribuente costituisce apprezzamento di merito non censurabile in questa sede.

1.7. Del resto è pacifico che ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente abbia omesso di parteciparvi ovvero, come nel caso in esame, si sia astenuto da un’idonea attività di allegazione, “l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri” (Cass. Sez. 5, 6 agosto 2014, n. 17646).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non avendo la C.T.R. tenuto conto dell’impossibilità di ridurre i maggiori costi d’esecuzione delle opere subappaltate, rimaste a carico della propria impresa appaltante.

2.1. Detta censura si rivela inammissibile, atteso che la sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012 e dovendosi applicare al presente giudizio il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., e dovendosi applicare al presente giudizio il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ne consegue che i motivi non sono conformi alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ossia che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053).

2.2. Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato), ma si è limitato a contestare le conclusioni cui era giunta la C.T.R. in relazione alla legittimità delle conclusioni dell’Ufficio finanziario, contrapponendo inammissibilmente a detta conclusione le proprie valutazioni in ordine alle risultanze istruttorie.

3. Il ricorso va quindi rigettato. L’assenza di attività difensiva dell’amministrazione finanziaria (non costituita) esime da qualsiasi disposizione in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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