Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19364 del 03/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 23/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14881 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale

“CENTOEVENTI”, (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, T.G. rappresentata e difesa,

giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Marco Cocilovo

(C.F.: CCL MRC 61S20 A970P);

– ricorrente –

nei confronti di:

– L.P. (C.F.: non indicato);

– AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA (C.F.: non indicato), in

persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore;

– G.M. S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del

legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria della

RTI G.M. S.p.A. COVER SUD;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua

Vetere – Sezione distaccata di Piedimonte Matese n. 883/2014,

depositata in data 13 marzo 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23

maggio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.P. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di San Gregorio Matese per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di una gara ciclistica, nel corso della quale era caduto a causa di una buca presente sul fondo stradale.

Il comune convenuto ha chiamato in causa l’Amministrazione provinciale di Caserta, sostenendo trattarsi di strada provinciale, e quest’ultima a sua volta ha chiamato in causa sia l’A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale “Centoeventi”, che aveva organizzato la gara ciclistica, sia la società alla quale era affidata la manutenzione della strada, RTI M.G. S.p.A., sostenendo che la responsabilità dell’incidente fosse da addebitare a queste ultime.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese nei confronti dell’associazione organizzatrice dell’evento, A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale “Centoeventi”, condannata a pagare l’importo di Euro 3.143,70.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Piedimonte Matese, ha dichiarato inammissibile – in quanto tardivo – l’appello proposto da quest’ultima, che ricorre sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 325 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 149 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

I due motivi del ricorso sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Secondo la società ricorrente, la notifica della sentenza di primo grado si sarebbe perfezionata nei suoi confronti in data 22 dicembre 2011, e non in data 19 dicembre 2011, come affermato nella pronunzia impugnata, e pertanto il suo gravame, notificato in data 20 gennaio 2012, era tempestivo. Sostiene che la data (erroneamente) presa in considerazione dal giudice di appello sarebbe quella apposta sul dorso della busta (prodotta da essa stessa appellata) contenente l’atto da notificare, data che però non indica quella di consegna dell’atto stesso al destinatario ma solo quella di consegna del plico all’ufficio postale incaricato della distribuzione.

Precisa che la notificazione era stata effettuata al proprio procuratore costituito in primo grado (avvocato Barbara Taglialatela) a mezzo del servizio postale, che la consegna del piego non era avvenuta presso il domicilio del destinatario, bensì con il suo deposito presso l’ufficio postale, e che in tal caso la data di perfezionamento della notificazione è quella del suo ritiro presso tale ufficio (ritiro nella specie avvenuto il 22 dicembre 2011) e non quella del deposito.

Ha prodotto certificazione dell’ufficio postale di (OMISSIS), dalla quale emerge la conferma di tali assunti in fatto, ed in particolare della circostanza che l’atto era stato ritirato dal destinatario presso l’ufficio postale in data 22 dicembre 2011.

Anche in diritto gli assunti della parte ricorrente risultano fondati, in quanto, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la notificazione a mezzo del servizio postale, laddove non possa essere effettuata la consegna dell’atto presso il domicilio del destinatario (direttamente a quest’ultimo, ovvero ad una delle persone abilitate a riceverlo), ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, si perfeziona per il destinatario stesso con il decorso del termine di dieci giorni dalla data del deposito ovvero, se anteriore, dalla data in cui egli provvede al ritiro dell’atto presso l’ufficio postale (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 321 del 12/06/1999, Rv. 527332 – 01; conf. Sez. L, Sentenza n. 10174 del 02/08/2000, Rv. 539096 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14606 del 12/07/2005, Rv. 584875 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11929 del 22/05/2006, Rv. 589982 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 7324 del 11/05/2012, Rv. 622910 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26088 del 30/12/2015, Rv. 638051 – 01).

Poichè nella specie il ritiro dell’atto presso l’ufficio postale risulta avvenuto entro il termine di dieci giorni del suo deposito, quella era la data che doveva prendersi in considerazione ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, affinchè possa essere esaminato nel merito il gravame proposto dalla associazione ricorrente.

3. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA