Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19363 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19363 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 20877-2008 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
2013
2047

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, CORETTI
ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 21/08/2013

contro

SPIAGGIA ROMEA S.R.L.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
– in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio
dell’avvocato ORLANDO GUIDO, che la rappresenta e

giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

EQUITALIA FERRARA S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 376/2007 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 31/07/2007 r.g.n. 1037/0314
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO
LELIO;
udito l’Avvocato ORLANDO GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

difende unitamente all’avvocato TAGLIANI TIZIANO,

RG 20877/2008

INPS/ Spiaggia Romea srl , Equitalia Ferrara spa

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 31/7/2007 la Corte d’Appello di Bologna ha confermato le sentenze del
Tribunale di Ferrara con le quali il giudice aveva accolto le opposizioni alle cartelle esattoriali
previdenziali proposte dalla soc Spiaggia Romea srl ed aveva dichiarato l’illegittimità delle

La Corte ha ritenuto infondato l’appello dell’INPS nella parte in cui l’Istituto lamentava la mancata
integrazione del contraddittorio con l’ente cessionario del credito. Ha affermato, infatti, che l’art 24
del dlgs n 46/1999 prevedeva che il ricorso in opposizione contro l’iscrizione a ruolo fosse proposto
al giudice del lavoro con notifica all’ente impositore ed al delegato per la riscossione , entrambi
ritualmente costituitisi nel giudizio di primo grado .
La Corte territoriale ha , inoltre, affermato che l’iscrizione a ruolo poteva essere effettuata solo
dopo la decisione del competente organo amministrativo ai sensi dell’art 24 , prima parte del
comma 4 , non essendo applicabile l’art 25, comma 2„ratione temporis.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione l’INPS formulando un unico motivo.
Si costituisce la soc Spiaggia Romea depositando controricorso. Equitalia Ferrara spa è rimasta
intimata.

Motivi della decisione
Deve preliminarmente evidenziasi la tardività del controricorso.
Il ricorrente denuncia violazione degli art 113,102,354 e 383 in relazione all’art 13 , comma 8°,della
L n 448/1998; nullità del procedimento ( art 360 n 3 e 4 cpc) .
Lamenta che in appello l’Inps aveva denunciato la mancata integrazione del contraddittorio con la
soc SCCI -Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, cessionaria del credito, ai sensi dell’art
13, comma 8, L n 448/1998 . Precisa che il citato art 13 non poteva ritenersi abrogato per effetto
dell’art 24 del dlgs n 46/1999 il quale stabiliva che il ricorso in opposizione contro l’iscrizione a
1

conseguenti iscrizioni a ruolo.

ruolo dei crediti previdenziali doveva essere notificato all’ente impositore e al concessionario .
Osserva , infatti, che tale disposizione non determinava affatto il venire meno del litisconsorzio
necessario tra l’Inps e la società cessionaria del credito.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Vero è che la Corte territoriale confonde tra il cessionario del credito previdenziale che è la soc

territoriale ha richiamato un precedente giurisprudenziale a conforto della sua tesi ( Cass n
9113/2007) che non è pertinente in quanto attiene alla figura del concessionario in ordine al quale
questa Corte ha affermato l’insussistenza del litisconsorzio necessario con la precisazione che la
notifica anche nei suoi confronti, prevista dall’art 24 , comma 5 0 , del dlgs n 46/1999 assolve alla
funzione di una mera denuntiatio litis.
Con riferimento al cessionario questa Corte ha affermato, invece, ( cfr Cass. n 47/2007, n
22826/2009, n 18522/2011) che in tema di cessione dei crediti contributivi vantati dall’INPS, l’art.
13, ottavo comma, della legge n.448 del 1998, detta, per il profilo processuale, una duplice regola
ancorata ad un criterio discretivo temporale: nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione,
pendenti alla data della cessione, si applica l’art. 111, primo e quarto comma, cod.proc.civ., il
processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro queste ultime spiega i suoi
effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (la società cessionaria) il quale può
intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa; qualora, invece,
successivamente alla trasmissione dei ruoli al cessionario , i debitori promuovano, avverso il ruolo,
giudizi di merito e di opposizione all’esecuzione sussiste il litisconsorzio necessario, nel lato
passivo, tra l’INPS ed il cessionario medesimo.
La configurazione del litisconsorzio necessario comporta che la pretermissione del cessionario ( non
rappresentato in giudizio dall’Istituto cedente) s i risolve in nullità della sentenza , deducibile o
attatL.rilevabile per la prima voltali -n’ sede di legittimità ( cfr Cass. SSUU n 26019/2008).

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SCCI, ed il concessionario , figura differente, delegato alla riscossione del credito . La Corte

Non di meno il rilievo della nullità richiede che risultino in atti i presupposti di fatto del
litisconsorzio e cioè che la cessione dei crediti sia effettivamente avvenuta e che il giudizio sia stato
instaurato dal debitore in epoca successiva alla trasmissione dei ruoli al cessionario, trattandosi di
atti di natura negoziale , pur previsti dalla legge , che si sottraggono alla diretta conoscenza del
giudice.

precisare, oltre che documentare, la data certa di stipulazione del contratto di cessione dei crediti e
della trasmissione dei ruoli donde potesse evincersi la posteriorità dell’instaurazione del giudizio ,
implicante la necessaria partecipazione del cessionario e, dunque, la fondatezza della proposta
censura di violazione del litisconsorzio necessario.
Per le considerazioni che precedono non può che essere confermato il dispositivo della sentenza
d’appello limitandosi la Corte a correggerne la motivazione ai sensi e per gli effetti dell’ad 384 cpc.
In conclusione il ricorso dell’Inps deve essere rigettato .
Nulla per spese del giudizio di Cassazione nei confronti di Equitalia Ferrara che non ha svolto
attività difensiva , mentre si compensano le spese del giudizio stesso tra Inps e società
controricorrente attesa la mancanza di un’argomentata attività difensiva da parte di quest’ultima e
considerate le ragioni del decidere .
PQM
Rigetta il ricorso, nulla per spese nei confronti di Equitalia Ferrara spa; compensa le spese tra Inps
e la società controricorrente .
Roma 11/6/2013

Tali risultanze difettano ne Ila specie in qu-anto 1 ‘Istituto p revidenziale ricorrente ha omesso d i

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