Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19363 del 20/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 19363 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

SENTENZA

sul ricorso 29447-2011 proposto da:
IMMOBILIARE ELLEBI SRL in persona del proprio Amm.re
Unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 27,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CUFFARO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO
2018

FRANCESCO CALMETTA giusta delega a margine;
– ricorrente –

702

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 20/07/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI
MILANO;

avverso la sentenza n. 147/2010 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 18/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che
ha chiesto il rigetto e si riporta al controricorso.

– intimata –

3

FATTI DI CAUSA
L’Immobiliare Elle.Bi. s.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di
accertamento IRPEG + IRAP del 21 novembre 2007 relativo all’anno 2002
con il quale l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate di Milano contestava la
compensazione effettuata dalla ricorrente tra l’utile di esercizio 2002 pari
a euro 3.019.183,54 e sopravvenienze passive non gestionali per euro
173.957,12 più copertura di patrimonio netto negativo per euro

tassazione ritenendo che l’effetto delle registrazioni di compensazione
avesse consentito di occultare l’utile di esercizio sottraendolo a tassazione
per l’anno d’imposta 2002, per il quale a fronte di un utile dichiarato di
euro 10.004 veniva accertato un credito imponibile di euro 3.009.180
rideterminando IRPEG, IRAP e sanzioni.
L’Agenzia delle entrate aveva in precedenza notificato alla suddetta
società dei questionari con i quali si chiedeva la documentazione relativa
alla cessione alla società Porta Borghetto s.r.l. della proprietà di alcune
unità immobiliari a Piacenza. Da tale documentazione emergeva che in
data 8 febbraio 2002 era stata emessa una fattura, registrata nel libro
giornale ma non indicata nel conto economico del bilancio relativo al 2002,
per la cessione dei suddetti immobili da parte dell’Immobiliare Elle.Bi.
s.r.l. per un totale imponibile di euro 7.023.813,83.
Avverso tale avviso la società proponeva ricorso (depositato il 28
gennaio 2008): la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva
in parte il ricorso – affermando che l’accertamento non tiene conto delle
perdite pregresse fiscalmente rilevanti risultanti dal bilancio della
ricorrente, per un importo di euro 2.234.534 – e lo respingeva per il resto.
Avverso tale sentenza proponevano appello sia la società contribuente
che l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con
sentenza n. 147/26/2010 del 18 novembre 2010, accoglieva l’appello

Ric. n. rg. 29447 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

2.845.266,42. L’Ufficio con il predetto avviso recuperava tale utile a

4

dell’Ufficio e respingeva quello dei contribuenti, confermando così
l’originario avviso di accertamento.
La sentenza impugnata fonda la sua decisione su “tre ordini di motivi.
Il primo, in quanto le eccezioni preliminari di inesistenza e nullità della
notifica e di decadenza dell’Ufficio dall’accertamento sono infondate
perché l’Ufficio ha provato che l’amministratore unico e legale
rappresentante della società contribuente nella dichiarazione dei redditi

fiscale in Milano, via Santo Spirito 14, luogo nel quale la notifica è stata
effettuata non solo regolarmente ma anche in termini (rilevando in merito
al termine di decadenza la consegna del plico, contenente l’atto all’Ufficio
postale di spedizione). Comunque l’eventuale sussistenza di irregolarità
nella notifica deve ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio della
contribuente ex art. 156 c.p.c.
Il secondo, in quanto non risulta provata dalla contribuente alcuna
condizione sospensiva né dall’atto di cessione né dai documenti scambiati
fra la ricorrente e la società Porta Borghetto essendo questi di data non
certa e a firma dell’amministratore stesso della società contribuente. Dalla
fattura emessa da Elle Bi s.r.l. di euro 7.023.813,83 non può non ritenersi
che l’intero importo sia stato accollato all’acquirente Porto Borghetto. Le
eccezioni, sollevate per la prima volta in sede di appello, relative
all’erroneo computo della posta tecnica provvisoria, alla erronea
quantificazione della base imponibile IRAP e all’erronea considerazione dei
costi deducibili, devono ritenersi inammissibili.
Il terzo, in quanto le perdite d’impresa erano già state utilizzate, quasi
totalmente, nel periodo d’imposta 2005 con dichiarazione dei redditi mod.
UNICO 2006 società di capitali.”
Avverso detta sentenza, la società proponeva ricorso affidato a cinque
motivi; si costituiva, con controricorso, l’Agenzia delle entrate, chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Ric. n. rg. 29447 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

presentata il 29 agosto 2007 ha indicato la propria residenza/domicilio

5

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc.
civ., comma 1, n. 3, 4 e 5, la ricorrente lamenta nullità della sentenza e
del procedimento per omissione di pronuncia ai sensi degli artt. 112 e 345
cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia. In particolare la ricorrente
afferma che nell’udienza del 2 dicembre 2008, svoltasi nel contesto del

riconoscimento dei costi che inerivano, in perfetta coincidenza, ai maggiori
ricavi accertati, precisando che tali costi non erano stati portati in
deduzione nell’esercizio in questione. La Commissione Tributaria
Provinciale, nell’accogliere parzialmente il ricorso della società ricorrente,
ha ammesso la deduzione delle perdite pregresse ed ha respinto nel resto,
omettendo qualsivoglia statuizione in merito alla richiesta avanzata dalla
società stessa circa il riconoscimento dei costi inerenti, nonostante di tale
domanda fosse fatta espressa menzione nella parte della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale dedicata alla ricostruzione della
vicenda processuale. Il ricorrente lamenta altresì difetto di pronuncia
sull’inammissibilità della domanda di controparte in merito all’asserita non
utilizzabilità delle perdite pregresse e difetto di pronuncia circa la
mancanza di intento fraudolento da parte della ricorrente.
Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod.
proc. civ., comma 1, n. 4 e 5, la ricorrente deduce nullità della sentenza e
del procedimento per difetto di motivazione in relazione all’art. 36, comma
2, nn. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 132, comma 2, n. 4, cod.
proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per difetto dell’esposizione
dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti e dell’esposizione
dei motivi in fatto e diritto.
Con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc.
civ., comma 1, n. 3 e 5, la ricorrente deduce inesistenza, o, in subordine,

Ric. n. rg. 29447 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

procedimento di primo grado, aveva formulato specifica domanda volta al

6

nullità della notifica dell’avviso di accertamento per violazione e falsa
applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 138,
139, 142, 145, 148, 149 cod. proc. civ., nonché degli artt. 3 e 7 della
legge n. 890 del 1982; omissione, insufficienza e contraddittorietà della
motivazione in quanto sia la notifica eseguita presso la presunta sede
sociale sia quella effettuata a mezzo posta devono essere considerate
inesistenti o nulle, in quanto eseguite presso un luogo privo di riferimento

cui il destinatario della notifica sia un cittadino italiano avente all’estero
una residenza conoscibile in base all’iscrizione all’anagrafe degli italiani
residenti all’estero; il primo motivo di ricorso inoltre, al punto 2.4.,
lamenta omessa pronuncia circa l’irregolarità della notifica eseguita presso
la vecchia sede sociale.
Con il quarto motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod.
proc. civ., comma 1, n. 3 e 5, la ricorrente deduce violazione o falsa
applicazione dell’art. 43, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 156 cod.
proc. civ., nonché omissione, insufficienza e contraddittorietà della
motivazione, in quanto l’Ufficio sarebbe decaduto dal potere di
accertamento.
Con il quinto motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod.
proc. civ., comma 1, n. 3 e 5, la ricorrente deduce violazione o falsa
applicazione degli artt. 7, 84 e 109 del TUIR, omissione, insufficienza e
contraddittorietà della motivazione e in particolare perché le conclusioni
sarebbero non corrette in merito alla compensazione delle perdite
preg resse.
Il Collegio ritiene che i motivi siano inammissibili o comunque
infondati.
I motivi di ricorso sono innanzitutto nel loro insieme inammissibili in
quanto sono promiscuaMente denunciati in unici motivi di ricorso vizi di
violazioni di legge, error in procedendo nonché vizi di motivazione (a

Ric. n. rg. 29447 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

con il destinatario; inoltre per violazione delle regole applicabili nel caso in

7

seconda dei casi due o tre delle citate tipologie di vizi), con il che i motivi
sono specificamente inammissibili per mescolanza non scindibile dei vizi
(Cass. 10 febbraio 2017, n. 3554): infatti, nel ricorso per cassazione, i
motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni sono
inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della
regola della chiarezza e rendono il ricorso poco scientifico (Cass. 17
gennaio 2018, n. 1008), e, dall’altro, contraddicendo in maniera smaccata

stessa non è tenuta e che oltre ad essere particolarmente complesso
rischia di essere arbitrario – volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi
le parti concernenti le separate censure (Cass. 14 settembre 2016, n.
18021).
Volendo comunque esaminare i singoli motivi di doglianza, il primo è
comunque infondato in quanto tale domanda, come espressamente
riconosciuto dalla stessa ricorrente, è avvenuta solo all’udienza del 2
dicembre 2008 e non in sede di ricorso di primo grado, in violazione del
disposto dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992 e la sentenza impugnata ha
correttamente concluso per l’inammissibilità di tale eccezione (cfr. il
secondo punto della motivazione), dato che il giudizio tributario è
caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio,
circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente
avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di
diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle
contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti
nel ricorso introduttivo in primo grado (Cass. 5 dicembre 2014, n. 25756;
Cass. 24 ottobre 2014, n. 22662). E’ stato analogamente affermato che
nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda
nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto
sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e
di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve

Ric. n. rg. 29447 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

il principio di specificità, richiedono un intervento della Corte – alla quale la

8

specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne
consegue che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità
dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la
presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di “deposito di documenti
non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”
(Cass. 2 luglio 2014, n. 15051).

entrate in merito all’asserita non utilizzabilità delle perdite pregresse, la
legittimità di tale domanda in appello discende dalla circostanza che
l’Agenzia delle entrate era rimasta, sul punto, soccombente in primo grado
e la sentenza di secondo grado ha peraltro motivato su tale questione,
affermando (cfr. il terzo punto della motivazione) che “le perdite d’impresa
erano già state utilizzate, quasi totalmente, nel periodo d’imposta 2005
con dichiarazione dei redditi mod. UNICO 2006 società di capitali”,
motivazione quindi che implica una valutazione di fatto incensurabile in
sede di legittimità.
Infine, quanto al difetto di pronuncia circa la mancanza di intento
fraudolento da parte della ricorrente, tale circostanza è inammissibile per
difetto di interesse ed irrilevante ai fini delle contestazioni presenti
nell’avviso di accertamento; peraltro il ricorso sul punto è altresì carente
dal punto di vista dell’autosufficienza, in quanto non indica con adeguata
specificità in quale parte del ricorso di primo grado la doglianza sarebbe
stata avanzata, e pertanto il ricorrente non ha rispettato l’onere di cui
all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., posto a pena d’inammissibilità
del ricorso, di specifica indicazione degli atti processuali sui quali
il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro
collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di
merito, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la

Ric. n. rg. 29447 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

Quanto alla lamentata inammissibilità della domanda dell’Agenzia delle

9

veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione
stessa (Cass. 22 aprile 2016, n 8206; Cass. 11 aprile 2016, n. 7048).
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, anch’esso è infondato in
quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’esposizione
dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti e l’esposizione
dei motivi in fatto e diritto sono presenti nella sentenza, sia pure in forma
coincisa, come del resto previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc.

da questa Corte, che il ricorso per cassazione in cui manchi
completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del
provvedimento impugnato è inammissibile e che tale mancanza non può
essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il
ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di
riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso
l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del
ricorso per cassazione (Cass. 22 maggio 2014, n. 11308), tuttavia la
conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc.
civ. e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che
il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque
acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece
sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in
fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione; ne consegue che
risponde al modello legale la motivazione “per relationem” in cui il giudice
di secondo grado abbia fatto riferimento all’esame degli atti del primo
giudizio ed alla conformità ad essi della motivazione estesa dal giudice di
primo grado, in tal modo consentendo il controllo sul riesame della
questione oggetto della domanda (Cass. 28 ottobre 2009, n. 22801).
Il terzo motivo d’impugnazione è infondato in quanto la sentenza
impugnata ha sul punto esaurientemente motivato affermando che
“l’Ufficio ha provato che l’amministratore unico e legale rappresentante

Ric. n. rg. 29447 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

civ. (Cass. 26 giugno 2017, n. 15846): e se è vero, come pure affermato

lo
della società contribuente nella dichiarazione dei redditi presentata il 29
agosto 2007 ha indicato la propria residenza/domicilio fiscale in Milano,
via Santo Spirito 14, luogo nel quale la notifica è stata effettuata non solo
regolarmente ma anche in termine (rilevando in merito al termine di
decadenza la consegna del plico, contenente l’atto all’Ufficio postale di
spedizione). Comunque l’eventuale sussistenza di irregolarità nella notifica
deve ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio della contribuente ex

contribuente dimostra proprio il raggiungimento dello scopo che si pone la
notifica, ossia quello di far conoscere al destinatario il contenuto di un
atto, sanando così, ex art. 156 cod. proc. civ., eventuali irregolarità del
procedimento notificatorio (Cass. 9 agosto 2017, n. 19795). Peraltro, il
contribuente non ha prospettato le ragioni per le quali tale vizio avrebbe
comportato una lesione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale
ed al giusto processo. ‘Infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa
violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità
dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio
subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata
violazione (Cass. 21 novembre 2016, n. 23638). Deve infine evidenziarsi
che il principio della sanatoria della notifica per raggiungimento dello
scopo vale anche in tema di atti impositivi (Cass. 9 agosto 2017, n.
19795).
Il quarto motivo d’impugnazione, relativo alla decadenza dell’Ufficio dal
potere di accertamento è parimenti infondato in quanto quand’anche
l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31
dicembre 2007 come sostenuto dalla società ricorrente, la notifica di esso
è avvenuta, come ammesso dallo stesso ricorrente, nel novembre 2007:
può pertanto farsi riferimento al principio secondo cui il principio della
scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario
dell’atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento

Ric. n. rg. 29447 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

art. 156 c.p.c.”: in effetti la proposizione del ricorso da parte della società

11

amministrativo sanzionatorio – non ostandovi la loro natura recettizia tutte le volte in cui dalla conoscenza dell’atto stesso decorrano i termini
per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato e, ad un tempo, si verifichi
la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in
caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo
termine, dovendo bilanciarsi l’interesse del notificante a non vedersi
imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della

fase di trasmissione del contenuto dell’atto e quello del destinatario a non
essere impedito nell’esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili
solo a seguito dell’acquisita conoscenza del contenuto dell’atto medesimo
(Cass. 17 maggio 2017, n. 12332).
Il quinto motivo d’impugnazione relativo alla doglianza secondo la
quale le conclusioni sarebbero non corrette in merito alla compensazione
delle perdite pregresse trova già una risposta nel senso dell’infondatezza
di quanto detto a proposito del primo motivo circa la circostanza che la
sentenza di secondo grado ha motivato in punto di fatto sul punto,
affermando (cfr. il terzo punto della motivazione) che “le perdite d’impresa
erano già state utilizzate, quasi totalmente, nel periodo d’imposta 2005
con dichiarazione dei redditi mod. UNICO 2006 società di capitali”,
motivazione quindi che implica una valutazione di merito incensurabile in
sede di legittimità.
Inoltre, tornando ad affrontare la struttura del ricorso in generale, i
motivi di doglianza contengono o questioni di fatto o questioni giuridiche
che implicano accertamenti di fatto, ed è stato affermato da questa Corte:
che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione,
proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle
risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici
del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da
questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n.

Ric. n. rg. 29447 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

fattispecie “comunicativa” a causa del fatto di terzi che intervengano nella

12

29404); che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero
convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,
opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in
sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); che, in tema di
ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata
questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine
di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non

circostanza dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del
giudizio precedente lo abbia fatto ed in quale sede e modo la circostanza
sia stata provata o ritenuta pacifica, onde dar modo alla Corte di
controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare
nel merito la questione (Cass. 21 novembre 2017, n. 27568; Cass. 12
ottobre 2017, n. 24062); del resto nel giudizio di cassazione non si
possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di
contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non
effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili
d’ufficio (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319).
Peraltro, il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci il difetto di
motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla
valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze
oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di
consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle
prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per
cassazione, il giudice di ° legittimità deve essere in grado di compiere sulla
base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito
sopperire con indagini integrative (Cass. 10 agosto 2017, n. 19985);
ancora, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,
sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., nel giudizio tributario, qualora il

Ric. n. rg. 29447 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione o di una determinata

13

ricorrente censuri la sentenza di una Commissione Tributaria Regionale
sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della
motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti
testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono
erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica
della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass. 16

Deve altresì aggiungersi che il ricorrente lamenta la violazione di una
serie di norme di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata, ed è
inammissibile la doglianza mediante la quale gli argomenti addotti dal
ricorrente, per difetto, come nel caso di specie, di chiarezza e specificità,
non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente
trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass.
20 settembre 2017, n. 21819), dato che il vizio della sentenza previsto
dall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (quand’anche per ipotesi lo si
ritenesse specificamente contestato), dev’essere dedotto, a pena
d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod.
proc. civ., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate
ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili
ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo
determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata
debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza
di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere
al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata
violazione. Risulta, quindi, formulata in maniera non idonea la deduzione
di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione
delle singole norme che si assumono violate, ma non dimostrati per mezzo
di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le
questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche

Ric. n. rg. 29447 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

giugno 2017, n. 16147; Cass. 16 febbraio 2018, n. 3830).

14

• e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le
diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera
contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione
della sentenza impugnata (Cass. 29 novembre 2016, n. 24298). Peraltro,
il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie
astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un

ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è,
invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica
valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità
(Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155), ed è inammissibile il ricorso per
cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di
legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di
merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di
legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 4
aprile 2017, n. 8758). A tal proposito ha affermato la Cassazione in tema
di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti, che i vizi deducibili con
il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 o 5 (e tanto
meno attraverso denuncia del n. 3) cod. proc. civ., non possono
riguardare apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una
delle parti, poiché, a norma dell’art. 116 cod. proc. civ., rientra nel potere
discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito individuare
le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie,
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione,
che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è
consentita davanti alla Cassazione (Cass. 18 gennaio 2018, n. 1118; Cass.
27 luglio 2017, n. 18665).

Ric. n. rg. 29447 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea

15

Occorre aggiungere che il vizio di violazione di legge consiste nella
deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento
impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e
implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo
delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della
norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al

giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto
ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed
accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si
tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319).
Ancora, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di
merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un
“error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di
censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a
pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla
sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali
alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere
contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di
autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di
inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha
l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale
statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il
motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare
all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria
ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 29 settembre 2017, n.
22880).
Occorre altresì considerare che il controllo della motivazione in fatto ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente

Ric. n. rg. 29447 dei 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

sindacato di legittimità (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155); inoltre nel

16

rispetto alla novella di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con
modificazioni in legge n. 134 del 2012, si compendia nel verificare che il
discorso giustificativo svolto dal giudice di merito presenti i requisiti
minimi dell’argomentazione (fatto probatorio – massima di esperienza fatto accertato), mentre non è consentito alla Corte sostituire la massima
di esperienza utilizzata con altra diversa o confrontare la sentenza
impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in

assunti a fondamento della decisione impugnata (Cass. 20 febbraio 2018,
n. 4070); inoltre, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sempre nel testo
previgente rispetto alla novella di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,
non possono riguardare apprezzamenti di fatto difformi da quelli
propugnati da una delle parti, poiché, a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra
nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito
individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale
operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro
delibazione, non è consentita davanti alla Cassazione, neanche quando il
giudice di merito abbia posto alla base del suo apprezzamento massime di
esperienza, potendosi in tal caso esercitare il sindacato di legittimità solo
qualora il ricorrente abbia evidenziato l’uso di massime di esperienza
inesistenti o la violazione di regole inferenziali (Cass. 27 luglio 2017, n.
18665).
Pertanto, e in considerazione del fatto che la sentenza impugnata è
sorretta da adeguata „ e razionale motivazione, anche i motivi di
impugnazione fondati su un vizio di motivazione sono inammissibili. In
effetti, la sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma chiara, ha
svolto un ragionamento anche in fatto condivisibile e ragionevole, che ha

Ric. n. rg. 29447 del 2011 – Udienza del 3 maggio 2018

considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli

17

condotto i Giudici a respingere l’appello principale della contribuente e ad
accogliere quello incidentale dell’Ufficio.
Pertanto, il ricorso della contribuente va respinto e le spese seguono
la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso della contribuente e la condanna alle spese del

complessivi euro 6.000, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 maggio 2018.

giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA