Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19363 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 17/09/2020), n.19363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13566-2013 proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA V. GIUSEPPE AVEZZANA

51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA LA VIA, rappresentata

difesa dagli avvocati ANGELO SCALA, PASQUALI AMODIO, giusta procura

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 310/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 07/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Soszituso Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di verifica effettuata con accesso ai locali della ditta individuale Mary Shop di P.M., l’Agenzia delle Entrate notificava alla titolare un avviso di accertamento analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 1, lett. d) rettificando la percentuale di ricarico che rideterminava nella misura del 70%, con conseguente accertamento di maggiori ricavi per Euro 38.443 e corrispondenti maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva.

P.M. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 478 del 2009, riducendo la percentuale di ricarico al 60%.

La contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva con sentenza del 7.5.2012, ritenendo fondata la preliminare eccezione di nullità dell’avviso di accertamento perchè emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con unico motivo, deducendo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (art. 360 c.p.c., n. 3)”; la ricorrente osserva che l’Ufficio si è limitato ad un accesso “breve” ai fini dell’acquisizione dei dati contabili necessari per effettuare l’accertamento, ed il processo verbale di contestazione consegnato aveva un carattere puramente descrittivo delle operazioni compiute, senza formulazione di rilievi che potessero giustificare la presentazione di osservazioni da parte del contribuente; la norma di cui al citato art. 12, comma 7 non contiene la previsione, espressa o implicita, di nullità dell’avviso per violazione del termine dilatorio.

P.M. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato. Per consolidato orientamento di questa Corte, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 in caso di verifiche effettuate mediante accesso nei locali dell’impresa, determina la nullità dell’avviso di accertamento emesso ante tempus (Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013; pronunce successive conformi).

Secondo il dato testuale della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, l’obbligo di osservanza del termine dilatorio previsto dal successivo comma 7 non si applica nel solo caso di verifica espletata interamente nei locali destinati all’attività di impresa (o professionale), ma anche nel caso in cui venga compiuto un semplice “accesso” in loco, avente la medesima finalità di accertamento. Pertanto il termine dilatorio in oggetto è applicabile anche in caso di accessi brevi finalizzati esclusivamente alla acquisizione della documentazione necessaria, anche se l’esame dei dati contabili acquisiti in loco venga successivamente svolto presso l’Ufficio, ed anche se il verbale di constatazione consegnato al contribuente verificato non contenga specifiche contestazione di violazioni ma abbia contenuto meramente descrittivo delle operazioni compiute, sussistendo in ogni caso il diritto del contribuente che ha subito l’accesso a presentare eventualmente le osservazioni che ritiene opportune. (in senso conforme Sez. 5, Ordinanza n. 12094 del 08/05/2019 secondo cui la consegna del verbale di contestazione, anche di contenuto meramente descrittivo, determina l’obbligo di rispettare il termine dilatorio; Sez. 5, Ordinanza n. 30026 del 21/11/2018 secondo cui anche l’accesso “breve” fa scattare l’obbligo di osservanza del termine dilatorio).

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il raddoppio del contributo previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 – quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della parte resistente, liquidate in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi, spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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